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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00961/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino del 31.5.2013 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 112 n. 4 c.p. 624 e 625 n. 7 c.p..

Deduce l'imputata la carenza e/o manifesta contraddittorietà della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine all'accertamento della proprietà dei beni sottratti. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e reiterativo di doglianze già proposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure.

Ed invero la Corte territoriale ha rilevato come i cavi di rame asportati non possano ritenersi res nullius e con tale motivazione della sentenza impugnata l'imputato non si confronta affatto, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ssichelli DEC, 4 7T-- elNi (?-(-1/6 (21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Torino del 31.5.2013 di condanna nei suoi confronti alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 112 n. 4 c.p. 624 e 625 n. 7 c.p.. Deduce l'imputata la carenza e/o manifesta contraddittorietà della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p. in ordine all'accertamento della proprietà dei beni sottratti. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto generico e reiterativo di doglianze già proposte in appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito risposta logica immune da censure. Ed invero la Corte territoriale ha rilevato come i cavi di rame asportati non possano ritenersi res nullius e con tale motivazione della sentenza impugnata l'imputato non si confronta affatto, incorrendo nel vizio di insuperabile genericità del ricorso che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ssichelli DEC, 4 7T-- elNi (?-(-1/6 (21
Sentenza Cassazione n. 00961/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris