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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17533/2026

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d’appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 12/11/2025, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibilel’appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conla quale il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] allapena di sei mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di ricettazione di unmotociclo, disponendo l’esecuzione di tale sentenza del Tribunale di Roma.La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA], inparticolare, per la ritenuta a-specificità dei motivi di tale impugnazione.2.

Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Roma, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 581 dello stesso codice, in quantola Corte d’appello di Roma avrebbe «erroneamente valutato come generici i motivi di appelloche, in realtà, rispettavano i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p.».Dopo avere precisato che il suo atto di appello era stato depositato il 14/10/2015 e,quindi, «in data antecedente alla modifica effettuata dall’art. 33, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150», il [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale atto era «sufficientemente motivato quanto meno inriferimento al motivo relativo alla “Riduzione della pena inflitta dal Giudice in primo grado”,evidenziando che l’imputato era rimasto in custodia cautelare in carcere dal 23 aprile al 5giugno 2015 per un bene di modico valore, richiedeva la rideterminazione della pena».Dopo avere richiamato il principio affermato da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822-01, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, «proprio in relazione al puntoinerente alla riduzione della pena, risulta in modo chiaro il rilievo critico rispetto alle ragioniposte a fondamento della sentenza impugnata, ossia la richiesta di rideterminazione dellapena per l’esiguo valore della merce oggetto di ricettazione (valore pari a circa Euro mille) eper la misura cautelare detentiva subita».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per un unicomotivo manifestamente infondato.2.

Si deve rammentare che, già prima non solo della cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”(d.lgs. n. 150 del 2022), con la quale è stato inserito (con l’art. 33, comma 1, lett. d) nell’art.581 cod. proc. pen. il “nuovo” comma 1-bis (a tenore del quale: «L’appello è inammissibileper mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati informa puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espressenel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali siriferisce l’impugnazione»), ma prima anche della cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]” (legge 23giugno 2017, n. 103), con la quale era stato sostituito (con l’art. 1, comma 55) l’intero art.581 cod. proc. pen., le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza“Galtelli”, avevano avuto modo impugnato» (he «[l]’appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dirittoposte a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità,a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predetteragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (così la massima Rv. 268822-01).3.

Ciò rammentato con riguardo alla necessità che, anche prima della cosiddetta“[OSCURATO:PERSONA]”, i motivi di appello fossero dotati, a pena di inammissibilità (ex art. 591,comma 1, lett. c, cod. proc. pen., a norma del quale l’impugnazione è inammissibile quandonon sono osservate le disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen.), del requisito dellaspecificità (estrinseca) nei termini indicati dalle Sezioni unite con la sentenza “Galtelli”, sideve anzitutto rilevare che il ricorrente non risulta denunciare la ritenuta (dalla Corted’appello di Roma) inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello con i qualiaveva contestato l’affermazione di responsabilità, ma solo la ritenuta inammissibilità delmotivo di appello relativo alla richiesta di “Riduzione della pena inflitta dal Giudice di primogrado”.Si deve comunque in ogni caso osservare come la Corte d’appello di Roma abbia deltutto correttamente ritenuto il difetto di specificità (estrinseca) di tali motivi sullaconsiderazione che, con essi, «si afferma l’innocenza proclamata dall’imputato e la carenzadi prove a carico, ma non si discute minimamente l’apparato argomentativo della sentenza».Ciò non era stato effettivamente fatto nell’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA], nel qualel’imputato aveva chiesto di essere assolto perché «[i]n sede processuale non sono emersielementi tali da poter considerare l’imputato responsabile del reato contestato» e perché nonsarebbe stato rispettato il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” inquanto «si ritiene che, per come si è verificato il fatto, il reato non sussista in quantol’imputato ha fornito una ricostruzione dei fatti credibile mentre non vi sono prove in meritoalla colpevolezza», in assenza – come è stato correttamente rilevato dalla Corte d’appello diRoma –, di qualsivoglia confronto con la motivazione dell’appellata sentenza del Tribunale diRoma in punto di affermazione di responsabilità.4.

Quanto alla contestazione della ritenuta inammissibilità del motivo di appello relativoalla richiesta di “Riduzione della pena inflitta dal Giudice di primo grado”, tale motivo erastato così argomentato: «[i]l disposto dell’art. 133 c.p. prevede che il Giudice, nelladeterminazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali e giudiziari, siadella condotta e della vita del reo.Si evidenzia alla Corte che l’imputato, per un motociclo del valore di appena Euro1.000,00, è rimasto in custodia cautelare presso la casa circondariale di “[OSCURATO:PERSONA]” diRoma dal 23 aprile al 5 giugno 2015!Per i motivi su esposti, in caso di ritenuta responsabilità, si chiede la rideterminazionedella pena ai sensi dell’art. 133 c.p. e la concessione delle attenuanti generiche».Tali essendo le argomentazioni che erano state addotte a sostegno di una piùfavorevole rideterminazione della pena e della concessione delle circostanze attenuantigeneriche, il Collegio reputa la Corte d’appello di Roma abbia correttamente ritenuto lacarenza di specificità (intrinseca) del motivo di appello.Si osserva infatti in proposito:a) quanto all’argomentazione secondo cui «[i]l disposto dell’art. 133 c.p. prevede che ilGiudice, nella determinazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali egiudiziari, sia della condotta e della vita del reo», essa costituisce una considerazione deltutto generica e astratta, in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine a quali sarebberostati «i precedenti penali e giudiziari» dell’appellante e a quali sarebbero state lecaratteristiche della sua «condotta» e della sua «vita», e in ordine alle ragioni per le quali iprimi e le seconde avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a una più favorevolerideterminazione della pena;b) quanto all’argomentazione secondo cui «l’imputato, per un motociclo del valore diappena Euro 1.000,00, è rimasto in custodia cautelare presso la casa circondariale di“[OSCURATO:PERSONA]” di Roma dal 23 aprile al 5 giugno 2015!» – posto che, con essa, l’appellantenon aveva tanto invocato il valore contenuto del bene ricettato, del quale il Tribunale diRoma aveva comunque già tenuto conto ai fini del riconoscimento della circostanzaavere sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere asseritamente sproporzionatorispetto al commesso reato di ricettazione di un tale bene –, la Corte d’appello di Roma hadel tutto correttamente ritenuto come tale deduzione fosse evidentemente non pertinentealla questione relativa alla determinazione della misura della pena («presofferto […]elemento […] che ben poco ha a che vedere con la quantificazione della pena»);c) quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, èsufficiente osservare come le stesse fossero già state riconosciute dal Tribunale di Roma.5.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d’appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 12/11/2025, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibilel’appello che era stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conla quale il Tribunale di Roma, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] allapena di sei mesi di reclusione ed € 200,00 di multa per il reato di ricettazione di unmotociclo, disponendo l’esecuzione di tale sentenza del Tribunale di Roma.La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello del [OSCURATO:PERSONA], inparticolare, per la ritenuta a-specificità dei motivi di tale impugnazione.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Roma, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 581 dello stesso codice, in quantola Corte d’appello di Roma avrebbe «erroneamente valutato come generici i motivi di appelloche, in realtà, rispettavano i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p.».Dopo avere precisato che il suo atto di appello era stato depositato il 14/10/2015 e,quindi, «in data antecedente alla modifica effettuata dall’art. 33, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150», il [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale atto era «sufficientemente motivato quanto meno inriferimento al motivo relativo alla “Riduzione della pena inflitta dal Giudice in primo grado”,evidenziando che l’imputato era rimasto in custodia cautelare in carcere dal 23 aprile al 5giugno 2015 per un bene di modico valore, richiedeva la rideterminazione della pena».Dopo avere richiamato il principio affermato da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822-01, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, «proprio in relazione al puntoinerente alla riduzione della pena, risulta in modo chiaro il rilievo critico rispetto alle ragioniposte a fondamento della sentenza impugnata, ossia la richiesta di rideterminazione dellapena per l’esiguo valore della merce oggetto di ricettazione (valore pari a circa Euro mille) eper la misura cautelare detentiva subita».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per un unicomotivo manifestamente infondato.2. Si deve rammentare che, già prima non solo della cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]”(d.lgs. n. 150 del 2022), con la quale è stato inserito (con l’art. 33, comma 1, lett. d) nell’art.581 cod. proc. pen. il “nuovo” comma 1-bis (a tenore del quale: «L’appello è inammissibileper mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati informa puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espressenel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali siriferisce l’impugnazione»), ma prima anche della cosiddetta “[OSCURATO:PERSONA]” (legge 23giugno 2017, n. 103), con la quale era stato sostituito (con l’art. 1, comma 55) l’intero art.581 cod. proc. pen., le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la già ricordata sentenza“Galtelli”, avevano avuto modo impugnato» (he «[l]’appello, al pari del ricorso percassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultanoesplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dirittoposte a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità,a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predetteragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (così la massima Rv. 268822-01).3. Ciò rammentato con riguardo alla necessità che, anche prima della cosiddetta“[OSCURATO:PERSONA]”, i motivi di appello fossero dotati, a pena di inammissibilità (ex art. 591,comma 1, lett. c, cod. proc. pen., a norma del quale l’impugnazione è inammissibile quandonon sono osservate le disposizioni di cui all’art. 581 cod. proc. pen.), del requisito dellaspecificità (estrinseca) nei termini indicati dalle Sezioni unite con la sentenza “Galtelli”, sideve anzitutto rilevare che il ricorrente non risulta denunciare la ritenuta (dalla Corted’appello di Roma) inammissibilità, per difetto di specificità, dei motivi di appello con i qualiaveva contestato l’affermazione di responsabilità, ma solo la ritenuta inammissibilità delmotivo di appello relativo alla richiesta di “Riduzione della pena inflitta dal Giudice di primogrado”.Si deve comunque in ogni caso osservare come la Corte d’appello di Roma abbia deltutto correttamente ritenuto il difetto di specificità (estrinseca) di tali motivi sullaconsiderazione che, con essi, «si afferma l’innocenza proclamata dall’imputato e la carenzadi prove a carico, ma non si discute minimamente l’apparato argomentativo della sentenza».Ciò non era stato effettivamente fatto nell’atto di appello del [OSCURATO:PERSONA], nel qualel’imputato aveva chiesto di essere assolto perché «[i]n sede processuale non sono emersielementi tali da poter considerare l’imputato responsabile del reato contestato» e perché nonsarebbe stato rispettato il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” inquanto «si ritiene che, per come si è verificato il fatto, il reato non sussista in quantol’imputato ha fornito una ricostruzione dei fatti credibile mentre non vi sono prove in meritoalla colpevolezza», in assenza – come è stato correttamente rilevato dalla Corte d’appello diRoma –, di qualsivoglia confronto con la motivazione dell’appellata sentenza del Tribunale diRoma in punto di affermazione di responsabilità.4. Quanto alla contestazione della ritenuta inammissibilità del motivo di appello relativoalla richiesta di “Riduzione della pena inflitta dal Giudice di primo grado”, tale motivo erastato così argomentato: «[i]l disposto dell’art. 133 c.p. prevede che il Giudice, nelladeterminazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali e giudiziari, siadella condotta e della vita del reo.Si evidenzia alla Corte che l’imputato, per un motociclo del valore di appena Euro1.000,00, è rimasto in custodia cautelare presso la casa circondariale di “[OSCURATO:PERSONA]” diRoma dal 23 aprile al 5 giugno 2015!Per i motivi su esposti, in caso di ritenuta responsabilità, si chiede la rideterminazionedella pena ai sensi dell’art. 133 c.p. e la concessione delle attenuanti generiche».Tali essendo le argomentazioni che erano state addotte a sostegno di una piùfavorevole rideterminazione della pena e della concessione delle circostanze attenuantigeneriche, il Collegio reputa la Corte d’appello di Roma abbia correttamente ritenuto lacarenza di specificità (intrinseca) del motivo di appello.Si osserva infatti in proposito:a) quanto all’argomentazione secondo cui «[i]l disposto dell’art. 133 c.p. prevede che ilGiudice, nella determinazione della pena, debba tenere conto sia dei precedenti penali egiudiziari, sia della condotta e della vita del reo», essa costituisce una considerazione deltutto generica e astratta, in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine a quali sarebberostati «i precedenti penali e giudiziari» dell’appellante e a quali sarebbero state lecaratteristiche della sua «condotta» e della sua «vita», e in ordine alle ragioni per le quali iprimi e le seconde avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a una più favorevolerideterminazione della pena;b) quanto all’argomentazione secondo cui «l’imputato, per un motociclo del valore diappena Euro 1.000,00, è rimasto in custodia cautelare presso la casa circondariale di“[OSCURATO:PERSONA]” di Roma dal 23 aprile al 5 giugno 2015!» – posto che, con essa, l’appellantenon aveva tanto invocato il valore contenuto del bene ricettato, del quale il Tribunale diRoma aveva comunque già tenuto conto ai fini del riconoscimento della circostanzaavere sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere asseritamente sproporzionatorispetto al commesso reato di ricettazione di un tale bene –, la Corte d’appello di Roma hadel tutto correttamente ritenuto come tale deduzione fosse evidentemente non pertinentealla questione relativa alla determinazione della misura della pena («presofferto […]elemento […] che ben poco ha a che vedere con la quantificazione della pena»);c) quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, èsufficiente osservare come le stesse fossero già state riconosciute dal Tribunale di Roma.5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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