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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15584/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31075-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & P STUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80204250585, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19935 del 30 marzo 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998, ha applicato al ricorrente la sanzione di Euro

85.000. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’opponente, nella qualità di consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza a partire dal 3/12/2002 al 9/7/2013, le seguenti violazioni: 1) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e degli artt. 39 e 40 [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in parola.

Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (cd.

"strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente").

Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire.

Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012-22.4.2015): "In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione.

Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd.

"procedure per il rispetto della priorità degli ordini")" (pagine 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e (ii) la formulazione della proposta di prezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d.

"procedure per il pricing dell'azione")" (pagina 4 dell'atto di accertamento).

Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di Euro 85.000, pari alla sanzione di Euro 50.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000 per la violazione n. 1, di Euro 10.000 per la violazione n. 3, e di Euro 15.000 per la violazione n. 4.

Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo all'opposizione e chiedendone la reiezione.

La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 19 del 20 marzo 2018 ha rigettato l’opposizione condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite.

Disattese le questioni preliminari relative alla violazione del diritto di accesso agli atti, del diritto ad un equo processo per la carenza di terzietà e di imparzialità in capo all’organo decidente, e di incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento delle violazioni contestate, rigettava anche l’eccezione che investiva il preteso difetto di tassatività delle sanzioni amministrative oggetto di causa.

Quindi dopo aver disatteso anche l’eccezione che investiva l’inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 21 e 23 del t.u.f., sul presupposto che le azioni della BPVI non potessero essere reputate degli strumenti finanziari, rigettava anche l’eccezione che investiva la pretesa genericità dell’atto di contestazione.

La Corte d’Appello osservava altresì che la contestazione della violazione non contrastava con il principio di personalità della sanzione amministrativa alla luce della pacifica interpretazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, escludendo qualsivoglia efficacia esimente alla pretesa esistenza di manovre occulte Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 da parte dei vertici aziendali.

Né poteva darsi credito all’argomento difensivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valutato con un giudizio ex post l’efficienza ed idoneità delle procedure adottate dalla banca, essendo invece necessario compiere tale valutazione ex ante.

Infine, era disattesa anche l’eccezione in merito alla assenza di motivazione dell’ordinanza opposta ed alla violazione in capo all’ente che la aveva adottata della distinzione tra funzione istruttoria e decisoria.

Quindi, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase ispettiva.

Quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 3 della legge n. 689/81, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, rilevava che sino al 12/2/2015 non erano state conferite deleghe nell’ambito del CdA, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Né poteva invocarsi la buona fede anche a voler sottolineare la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, e ciò avuto riguardo al livello di Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 diligenza richiesto ai componenti del CdA, designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall’art. 13 t.u.f.

Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l‘attenzione dell’organo amministrativo circa il rospetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento.

Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento.

Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e

3. Infatti, occorreva evidenziare che sino al maggio del 2012 la banca non aveva adottato alcun presidio a salvaguardia della correttezza delle procedure di adeguatezza/appropriatezza nell’ambito dell’operatività su azioni proprie, sicché era onere anche del ricorrente, edotto della vincolatività della Direttiva MIFID, di sollecitare il CdA ad assumere una decisione volta a far ricomprendere nel perimetro dei servizi di investimento anche le azioni proprie, sino a quella data illegittimamente escluse.

Per la violazione n. 3 era evidente la macroscopica inadeguatezza della registrazione degli ordini di vendita impartiti dalla clientela, che sicuramente era rilevabile da ogni componente del CdA.

Mentre quanto alla violazione n. 4, non poteva non riscontrarsi l’evidente carenza di una procedura per la selezione dell’esperto indipendente chiamato al pricing delle Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 azioni e per la corretta formalizzazione dei flussi informativi tra il CdA e lo stesso esperto, carenze che inficiavano la trasparenza e correttezza dell’intera operazione.

Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della BPV, sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione alla sanzione n. 2, la violazione e falsa applicazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni (art. 1 delle legge n. 689/1981 e 25 Cost.), con assenza di motivazione.

Si rileva che quanto alla concessione di finanziamenti correlati all’acquisto di azioni proprie, la sanzione sarebbe stata irrogata a fronte della sostanziale assenza di una predeterminata norma sanzionatoria che precisasse in termini chiari quale fosse la condotta vietata.

Nella specie si è fatto generico riferimento alla violazione di una clausola di carattere generale che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Trattasi però di un’interpretazione che confligge con i precetti anche costituzionali in tema di tassatività e legalità delle sanzioni amministrative che appare anche priva di una adeguata motivazione.

Il motivo è infondato.

Una volta escluso che la sentenza possa reputarsi in parte qua priva di motivazione, e ciò alla luce del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione, quale affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione anche a seguito della novella di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 8054/2014), la decisione gravata ha fatto puntuale applicazione del principio secondo cui in materia di sanzioni amministrative (ed il motivo non contesta la qualificazione delle sanzioni come anche sostanzialmente amministrative, il che esclude il richiamo a principi e norme dettati invece per le sanzioni di natura penale), il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Cass. n. 4114/2016).

In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 18683/2014).

Nella fattispecie, peraltro, la sentenza impugnata ha impiegato le pagg. da 24 a 42 per illustrare le plurime e reiterate condotte poste in essere dagli operatori della banca, secondo una precisa e dettagliata scansione cronologica, evidenziando con puntualità come le stesse fosse connotate da scarsa diligenza, ed idonee a pregiudicare l’esigenza di trasparenza e correttezza che caratterizza il servizio di investimento a tutela delle regole generali del mercato degli strumenti finanziari.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, sempre in relazione alla violazione n. 2, l’erronea o falsa applicazione dell’art. 21 co. 1, lett. a) del t.u.f., in quanto, anche a voler superare il profilo di assenza di tassatività della norma, la Corte ha malamente applicato la stessa, nella parte in cui ha reputato Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto dietro l’apparente denuncia di una falsa applicazione della legge, mira a contrastare l’apprezzamento di fatto operato in sentenza, con ampia e satisfattiva motivazione, facendo leva essenzialmente sull’assenza di un pregiudizio per la clientela interessata dall’acquisto delle azioni, ma senza confrontarsi con quanto accertato dai giudici di merito che hanno evidenziato come tutto il sistema instaurato dalle rete della società avesse la finalità di creare forti pressioni sulla clientela, in vista dell’obiettivo di favorire l’acquisto delle azioni di BPVI, correlando a tali operazioni anche le procedure di finanziamento, condotte queste che ineccepibilmente sono state reputare essere in contrasto con le regole di trasparenza e correttezza imposte a coloro che offrono servizi di investimento.

3. Il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione della sentenza con riferimento all’imputabilità della violazione n. 2 al ricorrente, con la violazione altresì del principio di personalità della sanzione amministrativa ex art. 3 della legge n. 689/81 e 27 Cost., con omesso esame dio fatto decisivo per il giudizio.

Assume il ricorrente che l’attribuzione di responsabilità sia meramente apparente nella motivazione e ciò in quanto la mera collocazione temporale del fenomeno dei finanziamenti correlati all’acquisto delle azioni, in un’epoca in cui il [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 31075 sez.

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Anche tale motivo deve essere rigettato.

La sentenza impugnata ha altresì sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13/2/2015 di un comitato esecutivo di cui l’opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato.

In precedenza, non furono conferite deleghe, così che all’intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione.

Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] e della Banca d’Italia era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento.

Ne derivava che il D. Lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l’onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza.

Quanto all’esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l’autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso.

Con specifico riferimento alla violazione n. 2, la Corte d’Appello ha osservato che cronologicamente la pratica dei finanziamenti correlati agli acquisti risaliva sicuramente al 2012, allorché il Tellatin era ancora componente del CdA, dando impulso ad una prassi che si era già manifestata a far data dal 2009, sino a divenire costante nel 2010 (cfr. pagg. 30 e ss. della sentenza gravata).

Quanto all’imputabilità soggettiva della condotta al ricorrente, è stato ricordato a pag. 69 il ruolo attivo che aveva nella concessione dei finanziamenti lo stesso CdA, e che proprio negli anni dal 2012 al 2013 vi furono ben 917 clienti finanziati in vista dell’acquisto delle azioni.

E’ stato poi aggiunto che, sebbene il CdA non avesse ufficializzato una prioria posizione in merito alla conoscenza del fenomeno qui evidenziato, gli elementi di prova raccolti consentivano di affermare che la prassi fosse ben nota o comunque agevolmente percepibile, ove ogni suo componente avesse conformato la propria condotta al dovere di agire informato.

Deve, pertanto, escludersi che al ricorrente sia stata imputata la responsabilità per la violazione in esame sulla base di un criterio meramente oggettivo, e che non possa farsi semplicemente richiamo al fine di andare esente da Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 responsabilità alla sola assenza di segnalazione di indici di allarme da parte delle strutture interne della società.

Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081/2019) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore).

Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza.

Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ne consegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf.

Cass.

S.U. n. 20930/2009).

Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost.

E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva.

Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020).

La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell’art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell’affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa dell’impresa.

Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall’autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA], a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Cass. n. 6037/2016).

Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020).

Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851/2019; conf.

Cass. n. 5606/2019).

Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi.

Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620/2021).

Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza del motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di Ric. 2018 n. 31075 sez.

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La censura si risolve altresì in un’indebita sollecitazione alla rivalutazione del materiale istruttorio, individuandosi come fatti di cui sarebbe stata omessa la disamina, circostanze che sono state comunque prese in esame dai giudici di merito, e ritenute irrilevanti, non potendosi invocare la violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sol perché la valutazione del materiale istruttorio non risulti essere conforme alle aspettative di una parte.

4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. a) t.u.f. quanto alla violazione n. 3, con conseguente carenza di motivazione.

La sentenza avrebbe però ritenuto erroneamente di applicare l’art. 21 citato anche al riacquisto delle azioni di BPVI, omettendo di considerare che ai sensi dell’art. 25 bis t.u.f. è solo l’iniziale collocazione delle azioni bancarie ad essere sottoposte alle norme in tema di prestazione di servizi di investimento, così come altrettanto è erroneo ricondurre la gestione dell’acquisto di azioni nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio.

Ric. 2018 n. 31075 sez.

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E, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4642/2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., la riconducibilità delle azioni alla nozione di valori mobiliari quale evincibile dal disposto dell’art. 1 co. 1 bis lett. a) t.u.f. ( si veda in questo senso anche Cass.n. 8590/2018), e ciò anche per le azioni delle banche popolari, consente di ricondurre la vendita delle stesse azioni in contropartita diretta con la clientela nella nozione di negoziazione in conto proprio che l’art. 1 co. 5 bis lett.- a) del t.u.f. fa rientrare tra i servizi ed attività di investimento (in tal senso si veda Cass. n. 11876/2016, secondo cui la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente; conf.

Cass. n. 28432/2011).

Deve quindi reputarsi incensurabile la riconduzione dell’attività di esecuzione degli ordini di rivendita delle azioni proprie impartiti dai clienti alla banca nel novero dei servizi di investimento, senza che possa rilevare in senso contrario il Ric. 2018 n. 31075 sez.

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5. Il quinto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 21 co. 1 lett. d) t.u.f. e dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 2007, quanto alla violazione n. 4.

Si osserva che la contestazione non attiene all’assenza di un processo di pricing per le azioni ma alla carenza di una formalizzazione della medesima ed in particolare dei singoli passaggi.

Si deduce che però manca una norma che preveda tale onere di formalizzazione il che si traduce nel fatto che è stata applicata una sanzione in assenza di un espresso divieto.

Il motivo che riprende alcune delle considerazioni già espresse con il primo motivo, quanto all’esigenza di tassatività della norma sanzionatoria, e già disattese in occasione del suo esame, non si confronta con il fatto che la Corte d’Appello ha postulato la necessaria esistenza di una procedura strutturata Ric. 2018 n. 31075 sez.

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Nel motivo si contesta tale affermazione sul rilievo che la determinazione del sovrapprezzo è un’operazione interna che esula dalla prestazione di servizi di investimento.

Inoltre, si è desunta l’esistenza di un’obbligazione comportamentale, la cui violazione ha determinato l’applicazione della sanzione, da una mera comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] che non può fondare la creazione di un illecito in assenza di una prescrizione normativa.

Anche tale motivo va disatteso.

La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e la circostanza della loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un’operazione avente mera valenza interna ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità quindi di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva.

L’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l’adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla Ric. 2018 n. 31075 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 normazione primaria, essendo incensurabile l’assunto della Corte d’Appello che ha attribuito alla Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] DIN/9019104 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non già esistente, come invece assume parte ricorrente.

L'adozione della procedura di pricing, con le caratteristiche richieste in sentenza, deriva dallo stesso t.u.f. e dal ricordato regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA].

6. Il sesto motivo denuncia la violazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981 in relazione alla violazione n. 1 con altresì mancanza di motivazione.

Si deduce che al ricorrente è stata applicata la sanzione per la violazione n. 1, sebbene fosse cessato dalla carica già nel luglio del 2013, sol perché sino al maggio del 2012 BPVI non aveva ricompreso le sue azioni nel perimetro dei servizi di investimento.

Ne deriva che la violazione è correlata a carenze procedurali anteriori alla data del maggio del 2012, ma che tuttavia la contestazione era stata mossa anche per condotte successive al maggio del 2012.

Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -24- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Poiché non vi è una specifica indagine di [OSCURATO:PERSONA] per la situazione anteriore e non risulta che alcuno degli investitori abbia subito un pregiudizio per le vendite operate in tale periodo, la sanzione applicata andava ridotta.

Il motivo è evidentemente inammissibile, in quanto sollecita una critica a valutazioni di carattere eminentemente discrezionali riservate esclusivamente al giudice di merito, e peraltro sulla base di una personale interpretazione dell’iter argomentativo alla base della sentenza gravata, che non trova riscontro nella lettura della stessa.

Va invero osservato che la sentenza ha adeguatamente evidenziato le circostanze che, anche in relazione alla violazione n. 1, e nonostante la successiva fuoriuscita dal CdA del Tellatin, permettessero di attribuire la responsabilità al ricorrente della stessa violazione, individuando le condotte poste in essere durante la sua permanenza nella carica che erano idonee a concretare la violazione contestata, sicché il riferimento cronologico effettuato in sentenza al paragrafo 11 appare esclusivamente volto ad individuare i criteri sulla scorta dei quali commisurare la sanzione, ma senza annettere una particolare valenza allo stesso, idoneo a contrastare con quanto invece chiarito in merito all’accertamento della responsabilità dell’opponente.

Va in ogni caso richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -25- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.

Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844/2021; Cass. n. 5526/2020).

Avendo, quindi, la Corte d’Appello contenuto la sanzione nei limiti edittali, non appare suscettibile di deduzione come motivo di ricorso la omessa o non esaustiva considerazione di uno dei molteplici criteri in base ai quali deve orientarsi il potere discrezionale del giudice di merito di commisurazione della sanzione.

7. Il settimo motivo, sempre in relazione alla violazione n. 1, denuncia la violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem, la mancanza di motivazione, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

Anche tale motivo deve essere rigettato.

In primo luogo si sostiene che vi sarebbe una radicale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della violazione post 2012, ma trattasi di affermazione priva assolutamente di pregio avendo la Corte d’Appello offerto un’analitica ricostruzione delle vicende relative alla vendita delle azioni proprie, segnalando come la prassi dei correlati finanziamenti Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -26- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ancora si deduce che vi sarebbe stata un’erronea o falsa applicazione del principio del ne bis in idem, sul presupposto che il Tellatin sarebbe stata già sanzionato per i medesimi fatti nell’ottobre del 2015.

Tuttavia, la stessa descrizione delle condotte per le quali sarebbe stata adottata l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 19295/2015 conforta l’incensurabilità della valutazione resa sul punto dalla Corte d’Appello che a pag. 22 ha sottolineato come in quel caso non si trattava della collocazione delle azioni proprie, ma di un diverso titolo obbligazionario, sicché la diversità dei fatti contestati esclude che possa invocarsi la indebita duplicazione della sanzione.

Quanto alla deduzione riportata sub c) del motivo, con la quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) t.u.f. e dell’art. 15 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 21 co. 1 lett. e) t.u.f. e degli artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA], la contestazione maschera dietro la formale denuncia di violazione di legge, la critica ad un apprezzamento evidentemente di fatto operato dal giudice di merito, soprattutto nella parte in cui on si confronta con il rilievo del giudice di merito secondo cui i controlli interni predisposti Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -27- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La critica di cui al punto d) del motivo in esame, quanto alla coerenza della profilatura della clientela si risolve anche in questo caso in un’evidente censura di merito, a fronte del puntuale accertamento, ancorché in via presuntiva, circa la strumentalizzazione della profilatura del cliente in vista della imminente alienazione delle azioni.

Con la contestazione di cui alla lett. e) del motivo, che denuncia la violazione del principio di imputabilità e colpevolezza con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si sostiene che la violazione non sarebbe imputabile al Tellatin poiché le condotte illecite sarebbero state poste in essere dopo le sue dimissioni.

Si ribadisce che le procedure contestate da [OSCURATO:PERSONA] erano invece del tutto idonee, e si ribadisce che non vi era stato alcun segnale di allarme.

La doglianza appare in massima parte riprendere argomenti già spesi nel terzo motivo di ricorso ed in quella sede disattesi, potendosi pertanto pervenire al rigetto della lamentela tramite rinvio a quanto già esposto in occasione della disamina del precedente motivo.

8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo.

Ric. 2018 n. 31075 sez.

S2 - ud. 12-04-2022 -28- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31075-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & P STUDIO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 80204250585, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie depositate dalle parti; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19935 del 30 marzo 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998, ha applicato al ricorrente la sanzione di Euro 85.000. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato all’opponente, nella qualità di consigliere di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza a partire dal 3/12/2002 al 9/7/2013, le seguenti violazioni: 1) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché dell'art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e degli artt. 39 e 40 [OSCURATO:PERSONA] n. 16190/2007 in relazione alla valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state ravvisate carenze nelle procedure per la valutazione dell'adeguatezza, con specifico riferimento, da un lato, alle modalità di profilatura della clientela e, dall'altro, alla mancanza di misure volte a prevenire condotte elusive della verifica in parola. Per l'effetto, è stata riscontrata una profilatura degli investitori sbilanciata verso i profili di rischio Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -2- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 più alti ed, in occasione dell'AUC 2014, una diffusa riproposizione in regime di appropriatezza di ordini già sottoposti a valutazione di adeguatezza e risultati inadeguati (cd. "strumentale imputazione degli ordini all'iniziativa cliente"). Tali condotte si sono realizzate in un contesto operativo caratterizzato da un'azione commerciale strutturata e pervasiva, i cui obiettivi sono stati individuati esclusivamente sulla base di esigenze di patrimonializzazione della Banca ed in potenziale spregio dei bisogni di investimento della clientela pur da servire. Le pressioni si sono sostanziate, fra l'altro, nella raccolta di manifestazioni di interesse prima della pubblicazione del prospetto informativo e nell'impiego dei finanziamenti quale leva per indurre alla sottoscrizione delle azioni soggetti che versavano in una situazione di dipendenza economica dalla Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 2) art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. in relazione all'attività di finanziamento della clientela finalizzata all'acquisto di azioni della Banca (periodo 1.1.2012-22.4.2015): "In assenza delle cautele dei presidi di correttezza e trasparenza, sono state riscontrate irregolarità comportamentali nei finanziamenti concessi dalla Banca alla propria clientela esclusivamente finalizzati all'acquisto delle azioni di propria emissione. Le specifiche modalità operative emerse in proposito, che hanno condotto ad una grave alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela, sono risultate funzionali Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -3- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 alle mere esigenze di capitalizzazione della Banca." (pagina 3 dell'atto di accertamento); 3) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché art. 21, comma 1, lettera a), t.u.f. e art. 49, commi 1 e 3, [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla gestione degli ordini dei clienti (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure relative alla gestione degli ordini aventi ad oggetto le azioni della Banca che, consentendo alle strutture preposte ampi margini di discrezionalità nella trattazione delle disposizioni vivono in vendita della clientela retail, non hanno assicurato una trattazione oggettiva e rispettosa del principio di priorità temporale (cd. "procedure per il rispetto della priorità degli ordini")" (pagine 3-4 dell'atto di accertamento); 4) art. 21, comma 1, lettera d), t.u.f. e art. 15, comma 1, Regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché degli artt. 19 e 21 del citato Regolamento congiunto, in relazione alle procedure di pricing delle azioni della Banca (periodo 1.4.2011-22.4.2015): "Sono state riscontrate carenze nelle procedure definite dalla Banca per (i) l'attività di governo e controllo sulla metodologia impiegata dall'esperto indipendente ai fini della valutazione del valore dell'azione BPV per gli anni 2013 2014 e (ii) la formulazione della proposta di prezzo delle azioni All'assemblea dei Soci (c.d. "procedure per il pricing dell'azione")" (pagina 4 dell'atto di accertamento). Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -4- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Al ricorrente è stata applicata una sanzione complessiva di Euro 85.000, pari alla sanzione di Euro 50.000 per la violazione n. 2, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di Euro 10.000 per la violazione n. 1, di Euro 10.000 per la violazione n. 3, e di Euro 15.000 per la violazione n. 4. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo all'opposizione e chiedendone la reiezione. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 19 del 20 marzo 2018 ha rigettato l’opposizione condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite. Disattese le questioni preliminari relative alla violazione del diritto di accesso agli atti, del diritto ad un equo processo per la carenza di terzietà e di imparzialità in capo all’organo decidente, e di incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento delle violazioni contestate, rigettava anche l’eccezione che investiva il preteso difetto di tassatività delle sanzioni amministrative oggetto di causa. Quindi dopo aver disatteso anche l’eccezione che investiva l’inapplicabilità alla fattispecie degli artt. 21 e 23 del t.u.f., sul presupposto che le azioni della BPVI non potessero essere reputate degli strumenti finanziari, rigettava anche l’eccezione che investiva la pretesa genericità dell’atto di contestazione. La Corte d’Appello osservava altresì che la contestazione della violazione non contrastava con il principio di personalità della sanzione amministrativa alla luce della pacifica interpretazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981, escludendo qualsivoglia efficacia esimente alla pretesa esistenza di manovre occulte Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -5- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 da parte dei vertici aziendali. Né poteva darsi credito all’argomento difensivo secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe valutato con un giudizio ex post l’efficienza ed idoneità delle procedure adottate dalla banca, essendo invece necessario compiere tale valutazione ex ante. Infine, era disattesa anche l’eccezione in merito alla assenza di motivazione dell’ordinanza opposta ed alla violazione in capo all’ente che la aveva adottata della distinzione tra funzione istruttoria e decisoria. Quindi, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo ai vari aumenti di capitale deliberati nel 2014, riteneva sussistenti tutte le violazioni oggetto di contestazione, alla luce del complesso materiale istruttorio raccolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase ispettiva. Quanto al profilo soggettivo degli illeciti contestati, la Corte d’Appello, richiamato il contenuto dell’art. 3 della legge n. 689/81, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, rilevava che sino al 12/2/2015 non erano state conferite deleghe nell’ambito del CdA, così che tutti i consiglieri erano onerati di verificare che la società fosse munita di un governo efficace dei rischi, esercitando una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi. Né poteva invocarsi la buona fede anche a voler sottolineare la pretesa esistenza di un disegno da parte dei vertici societari volto ad occultare le numerose irregolarità operative poi riscontrate in sede ispettiva, e ciò avuto riguardo al livello di Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -6- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 diligenza richiesto ai componenti del CdA, designati sulla base di elevati e specifici requisiti previsti dall’art. 13 t.u.f. Sussisteva nella specie la violazione del dovere di informarsi, anche tramite interlocuzione con le strutture interne della società, onde poter poi richiamare l‘attenzione dell’organo amministrativo circa il rospetto delle regole che governano la corretta esecuzione dei servizi di investimento. Le mere rassicurazioni offerte dalle strutture interne non esimevano quindi dal dovere di un approfondimento. Ciò valeva in particolare per le violazioni procedurali di cui agli illeciti nn. 1, 3 e 4 nonché per quelle comportamentali di cui agli illeciti nn. 1 e 3. Infatti, occorreva evidenziare che sino al maggio del 2012 la banca non aveva adottato alcun presidio a salvaguardia della correttezza delle procedure di adeguatezza/appropriatezza nell’ambito dell’operatività su azioni proprie, sicché era onere anche del ricorrente, edotto della vincolatività della Direttiva MIFID, di sollecitare il CdA ad assumere una decisione volta a far ricomprendere nel perimetro dei servizi di investimento anche le azioni proprie, sino a quella data illegittimamente escluse. Per la violazione n. 3 era evidente la macroscopica inadeguatezza della registrazione degli ordini di vendita impartiti dalla clientela, che sicuramente era rilevabile da ogni componente del CdA. Mentre quanto alla violazione n. 4, non poteva non riscontrarsi l’evidente carenza di una procedura per la selezione dell’esperto indipendente chiamato al pricing delle Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -7- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 azioni e per la corretta formalizzazione dei flussi informativi tra il CdA e lo stesso esperto, carenze che inficiavano la trasparenza e correttezza dell’intera operazione. Quanto alla violazione di cui al n. 2, la sentenza osservava che il CdA aveva approvato le richieste di acquisto/cessione di azioni della BPV, sicché era in grado di potersi avvedere delle analisi sottostanti siffatte richieste, onde rilevare il legame che era stato instaurato tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione alla sanzione n. 2, la violazione e falsa applicazione del principio di legalità e tassatività delle sanzioni (art. 1 delle legge n. 689/1981 e 25 Cost.), con assenza di motivazione. Si rileva che quanto alla concessione di finanziamenti correlati all’acquisto di azioni proprie, la sanzione sarebbe stata irrogata a fronte della sostanziale assenza di una predeterminata norma sanzionatoria che precisasse in termini chiari quale fosse la condotta vietata. Nella specie si è fatto generico riferimento alla violazione di una clausola di carattere generale che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -8- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 trasparenza, avallando in tal modo un’interpretazione del tutto arbitraria della [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi però di un’interpretazione che confligge con i precetti anche costituzionali in tema di tassatività e legalità delle sanzioni amministrative che appare anche priva di una adeguata motivazione. Il motivo è infondato. Una volta escluso che la sentenza possa reputarsi in parte qua priva di motivazione, e ciò alla luce del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione, quale affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione anche a seguito della novella di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (Cass. S.U. n. 8054/2014), la decisione gravata ha fatto puntuale applicazione del principio secondo cui in materia di sanzioni amministrative (ed il motivo non contesta la qualificazione delle sanzioni come anche sostanzialmente amministrative, il che esclude il richiamo a principi e norme dettati invece per le sanzioni di natura penale), il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (Cass. n. 4114/2016). In tal senso rileva la considerazione che le norme in tema di intermediazione finanziaria, nel prevedere, nei confronti di Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -9- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese d'investimento, banche o altri soggetti abilitati nonché dei relativi dipendenti, la comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza, tra l'altro, delle "disposizioni generali o particolari impartite dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla Banca d'Italia", non costituiscono norme punitive "in bianco", né comportano alcuna indeterminatezza del precetto, poiché, atteso il particolare tecnicismo dell'ambito di operatività di tali disposizioni, ma realizzano solo una etero integrazione del precetto, consentita dalla riserva di legge sancita dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Cass. n. 18683/2014). Nella fattispecie, peraltro, la sentenza impugnata ha impiegato le pagg. da 24 a 42 per illustrare le plurime e reiterate condotte poste in essere dagli operatori della banca, secondo una precisa e dettagliata scansione cronologica, evidenziando con puntualità come le stesse fosse connotate da scarsa diligenza, ed idonee a pregiudicare l’esigenza di trasparenza e correttezza che caratterizza il servizio di investimento a tutela delle regole generali del mercato degli strumenti finanziari. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia, sempre in relazione alla violazione n. 2, l’erronea o falsa applicazione dell’art. 21 co. 1, lett. a) del t.u.f., in quanto, anche a voler superare il profilo di assenza di tassatività della norma, la Corte ha malamente applicato la stessa, nella parte in cui ha reputato Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -10- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 che la pratica dei finanziamenti concessi per l’acquisto di azioni proprie fosse contraria al precetto indicato in rubrica. Il motivo è evidentemente inammissibile in quanto dietro l’apparente denuncia di una falsa applicazione della legge, mira a contrastare l’apprezzamento di fatto operato in sentenza, con ampia e satisfattiva motivazione, facendo leva essenzialmente sull’assenza di un pregiudizio per la clientela interessata dall’acquisto delle azioni, ma senza confrontarsi con quanto accertato dai giudici di merito che hanno evidenziato come tutto il sistema instaurato dalle rete della società avesse la finalità di creare forti pressioni sulla clientela, in vista dell’obiettivo di favorire l’acquisto delle azioni di BPVI, correlando a tali operazioni anche le procedure di finanziamento, condotte queste che ineccepibilmente sono state reputare essere in contrasto con le regole di trasparenza e correttezza imposte a coloro che offrono servizi di investimento. 3. Il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione della sentenza con riferimento all’imputabilità della violazione n. 2 al ricorrente, con la violazione altresì del principio di personalità della sanzione amministrativa ex art. 3 della legge n. 689/81 e 27 Cost., con omesso esame dio fatto decisivo per il giudizio. Assume il ricorrente che l’attribuzione di responsabilità sia meramente apparente nella motivazione e ciò in quanto la mera collocazione temporale del fenomeno dei finanziamenti correlati all’acquisto delle azioni, in un’epoca in cui il [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -11- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 era ancora componente del CdA non è sufficiente per fondarne la responsabilità, in assenza di elementi che permettessero di avvedersi dello stesso fenomeno. Anche tale motivo deve essere rigettato. La sentenza impugnata ha altresì sottolineato che la banca era munita, sino alla data del 13/2/2015 di un comitato esecutivo di cui l’opponente era componente, essendo stata reintrodotta solo successivamente la figura del consigliere delegato. In precedenza, non furono conferite deleghe, così che all’intero CdA competeva il ruolo di organo di supervisione strategica e di organo di gestione. Avuto riguardo quindi ai doveri imposti dalla regolamentazione della [OSCURATO:PERSONA] e della Banca d’Italia era quindi tutto il CdA chiamato a dare attuazione alle norme volte ad assicurare il corretto espletamento dei servizi di investimento. Ne derivava che il D. Lgs. n. 58/1998 ha individuato una serie di fattispecie a carattere ordinatorio destinate a salvaguardare procedure e funzioni incentrate su mere condotte doverose, essendo quindi il giudizio di colpevolezza, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, ancorato a parametri estranei al dato puramente piscologico, dovendosi solo verificare la suitas della condotta, incombendo sul trasgressore l’onere di provare di avere agito in assenza di colpevolezza. Quanto all’esimente della buona fede la stessa può essere invocata solo quando la condotta sia inevitabile e ciò per effetto di un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare la convinzione della Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -12- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 liceità della condotta, ovvero allorché emerga che l’autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, senza che nessun rimprovero possa essergli mosso. Con specifico riferimento alla violazione n. 2, la Corte d’Appello ha osservato che cronologicamente la pratica dei finanziamenti correlati agli acquisti risaliva sicuramente al 2012, allorché il Tellatin era ancora componente del CdA, dando impulso ad una prassi che si era già manifestata a far data dal 2009, sino a divenire costante nel 2010 (cfr. pagg. 30 e ss. della sentenza gravata). Quanto all’imputabilità soggettiva della condotta al ricorrente, è stato ricordato a pag. 69 il ruolo attivo che aveva nella concessione dei finanziamenti lo stesso CdA, e che proprio negli anni dal 2012 al 2013 vi furono ben 917 clienti finanziati in vista dell’acquisto delle azioni. E’ stato poi aggiunto che, sebbene il CdA non avesse ufficializzato una prioria posizione in merito alla conoscenza del fenomeno qui evidenziato, gli elementi di prova raccolti consentivano di affermare che la prassi fosse ben nota o comunque agevolmente percepibile, ove ogni suo componente avesse conformato la propria condotta al dovere di agire informato. Deve, pertanto, escludersi che al ricorrente sia stata imputata la responsabilità per la violazione in esame sulla base di un criterio meramente oggettivo, e che non possa farsi semplicemente richiamo al fine di andare esente da Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -13- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 responsabilità alla sola assenza di segnalazione di indici di allarme da parte delle strutture interne della società. Questa Corte ha anche di recente ribadito che (Cass. n. 24081/2019) l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, gravando sul trasgressore l'onere di provare di aver agito senza colpa (Nella specie, la S.C. ha applicato il sopraindicato principio in relazione al provvedimento sanzionatorio adottato, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998, dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di una banca, affermando che spetta ad essi, in presenza di accertate carenze procedurali ed organizzative, dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore). Infatti, sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia (Cass. n. 9546/2018), si è precisato che il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante sicché, integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della l. n. 689 del 1981, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -14- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Ne consegue che (Cass. n. 1529/2018) sebbene l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia posto a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita, nel caso dell'illecito omissivo di pura condotta, essendo il giudizio di colpevolezza ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, è sufficiente la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito comprensivo della "suità" della condotta inosservante, in assenza di elementi tali da rendere inesigibile la condotta o imprevedibile l'evento (conf. Cass. S.U. n. 20930/2009). Così intesa la "presunzione di colpa" non si pone in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. E ciò anche nel caso in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva. Non è quindi necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa (Cass. n. 11777/2020). La sentenza impugnata ha quindi fatto corretta applicazione dei principi in tema di interpretazione dell’art. 3 citato palesandosi anche infondate le critiche che investono la asserita genericità dell’affermazione di responsabilità quanto alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa dell’impresa. Nella specie, la sentenza impugnata, tenuto conto delle indicazioni fornite in sede regolamentare dall’autorità di vigilanza, ha riscontrato le evidenti violazioni procedurali e Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -15- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 comportamentali poste in essere dall’intermediario, non senza sottolineare che la stessa gravità delle violazioni non sarebbe potuta sfuggire ad un operatore che avesse improntato la propria condotta ai principi di diligenza e correttezza, secondo le possibilità correlate alla qualifica professionale richiesta dalla legge per ricoprire un determinato incarico, palesandosi quindi come colpevole, nel senso sopra indicato, l’inerzia del ricorrente, pur in presenza di un disegno fraudolento dell’alta dirigenza, del quale sarebbe stato in ogni caso possibile avvedersi ove fosse stato adottato un comportamento proattivo. Giova a tal fine ricordare che la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei component, nella specie del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sugli stessi, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA], a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -16- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Banca d'Italia ed alla [OSCURATO:PERSONA]. (Cass. n. 1602/2021; conf. Cass. n. 6037/2016). Con specifico riferimento agli amministratori è stato conformemente affermato che l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. n. 19556/2020). Inoltre è stato precisato che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -17- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. n. 24851/2019; conf. Cass. n. 5606/2019). Proprio le peculiarità del settore bancario hanno quindi indotto ad affermare il principio per cui sussistono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -18- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 nella specie irrogate dalla Banca d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, l’autorità di vigilanza ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (Cass. n. 22848/2015). Ne deriva che, avuto riguardo al caso in esame, a prescindere dalla qualità di consigliere esecutivo o meno, tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell'interesse dei risparmiatori, devono svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l'obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente (Cass. n. 2620/2021). Tali considerazioni permettono altresì di escludere la fondatezza del motivo di ricorso in esame, emergendo come appunto, la sola attuazione dei doveri comportamentali connessi alla carica di amministratore avrebbe permesso di Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -19- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 rilevare le anomalie poi riscontrate in sede ispettiva, senza potersi individuare nella condotta, sia pure illecita dell’alta dirigenza, l’idoneità a rendere inesigibile la condotta addebitata al ricorrente, come espressamente ribadito in sentenza (il che denota come, pur a voler sorvolare circa il fatto che la deduzione non riguarda un fatto ma piuttosto un giudizio, vi è stata in ogni caso un’espressa disamina da parte del giudice di merito). La censura si risolve altresì in un’indebita sollecitazione alla rivalutazione del materiale istruttorio, individuandosi come fatti di cui sarebbe stata omessa la disamina, circostanze che sono state comunque prese in esame dai giudici di merito, e ritenute irrilevanti, non potendosi invocare la violazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sol perché la valutazione del materiale istruttorio non risulti essere conforme alle aspettative di una parte. 4. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. a) t.u.f. quanto alla violazione n. 3, con conseguente carenza di motivazione. La sentenza avrebbe però ritenuto erroneamente di applicare l’art. 21 citato anche al riacquisto delle azioni di BPVI, omettendo di considerare che ai sensi dell’art. 25 bis t.u.f. è solo l’iniziale collocazione delle azioni bancarie ad essere sottoposte alle norme in tema di prestazione di servizi di investimento, così come altrettanto è erroneo ricondurre la gestione dell’acquisto di azioni nell’ambito del servizio di negoziazione per conto proprio. Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -20- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Il motivo è infondato. E, invero, ribadito con la precedente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4642/2018) che le azioni di banche di credito cooperativo ovvero delle banche popolari sono però qualificabili come prodotti finanziari, poiché rappresentano una forma di investimento di natura finanziaria di cui all'art. 1 comma 1, lett. u) t.u.f., la riconducibilità delle azioni alla nozione di valori mobiliari quale evincibile dal disposto dell’art. 1 co. 1 bis lett. a) t.u.f. ( si veda in questo senso anche Cass.n. 8590/2018), e ciò anche per le azioni delle banche popolari, consente di ricondurre la vendita delle stesse azioni in contropartita diretta con la clientela nella nozione di negoziazione in conto proprio che l’art. 1 co. 5 bis lett.- a) del t.u.f. fa rientrare tra i servizi ed attività di investimento (in tal senso si veda Cass. n. 11876/2016, secondo cui la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come si evince dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.lgs. n. 58 del 1998, essendo essa una delle modalità con le quali l'intermediario può dare corso ad un ordine di acquisto o di vendita di strumenti finanziari impartito dal cliente; conf. Cass. n. 28432/2011). Deve quindi reputarsi incensurabile la riconduzione dell’attività di esecuzione degli ordini di rivendita delle azioni proprie impartiti dai clienti alla banca nel novero dei servizi di investimento, senza che possa rilevare in senso contrario il Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -21- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 margine di discrezionalità che la banca si sia riservata per dare esecuzione a siffatti ordini ( imponendosi peraltro l’obbligo di munirsi di procedure di recepimento degli ordini improntate a criteri di trasparenza, proprio in ragione dell’esigenza di giustificare nei confronti della clientela le modalità con le quali si era data esecuzione agli ordini, nell’ipotesi in cui la banca avesse acceduto alla richiesta di riacquisto), dal che ne consegue che appare incontestabile l’applicazione delle norme primarie e regolamentari, la cui violazione ha giustificato l’adozione della delibera sanzionatoria. 5. Il quinto motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt. 21 co. 1 lett. d) t.u.f. e dell’art. 15 del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/[OSCURATO:PERSONA] del 29 gennaio 2007, quanto alla violazione n. 4. Si osserva che la contestazione non attiene all’assenza di un processo di pricing per le azioni ma alla carenza di una formalizzazione della medesima ed in particolare dei singoli passaggi. Si deduce che però manca una norma che preveda tale onere di formalizzazione il che si traduce nel fatto che è stata applicata una sanzione in assenza di un espresso divieto. Il motivo che riprende alcune delle considerazioni già espresse con il primo motivo, quanto all’esigenza di tassatività della norma sanzionatoria, e già disattese in occasione del suo esame, non si confronta con il fatto che la Corte d’Appello ha postulato la necessaria esistenza di una procedura strutturata Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -22- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 per il pricing dell’azione della BPV, rilevando che, pur in assenza di una norma positiva che preveda la proceduralizzazione della selezione degli esperti chiamati alla stima dello strumento finanziario, erano l’art. 21 co. lett. d) t.u.f. e l’art. 15 del regolamento congiunto ad imporre una procedura di pricing massimamente oggettiva ed esaustiva. Nel motivo si contesta tale affermazione sul rilievo che la determinazione del sovrapprezzo è un’operazione interna che esula dalla prestazione di servizi di investimento. Inoltre, si è desunta l’esistenza di un’obbligazione comportamentale, la cui violazione ha determinato l’applicazione della sanzione, da una mera comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] che non può fondare la creazione di un illecito in assenza di una prescrizione normativa. Anche tale motivo va disatteso. La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e la circostanza della loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un’operazione avente mera valenza interna ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità quindi di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva. L’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l’adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario e ciò discende dalla Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -23- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 normazione primaria, essendo incensurabile l’assunto della Corte d’Appello che ha attribuito alla Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] DIN/9019104 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui ribadisce che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, valga anche per i prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari che operano in contropartita diretta con la clientela, valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non già esistente, come invece assume parte ricorrente. L'adozione della procedura di pricing, con le caratteristiche richieste in sentenza, deriva dallo stesso t.u.f. e dal ricordato regolamento congiunto Banca d’Italia/[OSCURATO:PERSONA]. 6. Il sesto motivo denuncia la violazione dei criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981 in relazione alla violazione n. 1 con altresì mancanza di motivazione. Si deduce che al ricorrente è stata applicata la sanzione per la violazione n. 1, sebbene fosse cessato dalla carica già nel luglio del 2013, sol perché sino al maggio del 2012 BPVI non aveva ricompreso le sue azioni nel perimetro dei servizi di investimento. Ne deriva che la violazione è correlata a carenze procedurali anteriori alla data del maggio del 2012, ma che tuttavia la contestazione era stata mossa anche per condotte successive al maggio del 2012. Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -24- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 Poiché non vi è una specifica indagine di [OSCURATO:PERSONA] per la situazione anteriore e non risulta che alcuno degli investitori abbia subito un pregiudizio per le vendite operate in tale periodo, la sanzione applicata andava ridotta. Il motivo è evidentemente inammissibile, in quanto sollecita una critica a valutazioni di carattere eminentemente discrezionali riservate esclusivamente al giudice di merito, e peraltro sulla base di una personale interpretazione dell’iter argomentativo alla base della sentenza gravata, che non trova riscontro nella lettura della stessa. Va invero osservato che la sentenza ha adeguatamente evidenziato le circostanze che, anche in relazione alla violazione n. 1, e nonostante la successiva fuoriuscita dal CdA del Tellatin, permettessero di attribuire la responsabilità al ricorrente della stessa violazione, individuando le condotte poste in essere durante la sua permanenza nella carica che erano idonee a concretare la violazione contestata, sicché il riferimento cronologico effettuato in sentenza al paragrafo 11 appare esclusivamente volto ad individuare i criteri sulla scorta dei quali commisurare la sanzione, ma senza annettere una particolare valenza allo stesso, idoneo a contrastare con quanto invece chiarito in merito all’accertamento della responsabilità dell’opponente. Va in ogni caso richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -25- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844/2021; Cass. n. 5526/2020). Avendo, quindi, la Corte d’Appello contenuto la sanzione nei limiti edittali, non appare suscettibile di deduzione come motivo di ricorso la omessa o non esaustiva considerazione di uno dei molteplici criteri in base ai quali deve orientarsi il potere discrezionale del giudice di merito di commisurazione della sanzione. 7. Il settimo motivo, sempre in relazione alla violazione n. 1, denuncia la violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem, la mancanza di motivazione, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti. Anche tale motivo deve essere rigettato. In primo luogo si sostiene che vi sarebbe una radicale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della violazione post 2012, ma trattasi di affermazione priva assolutamente di pregio avendo la Corte d’Appello offerto un’analitica ricostruzione delle vicende relative alla vendita delle azioni proprie, segnalando come la prassi dei correlati finanziamenti Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -26- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 fosse avvenuta anche dopo il maggio del 2012, e per il periodo in cui il Tellatin era ancora componente del CdA (cfr. pag. 21), essendo in ogni caso sufficiente che la violazione sia riscontrata anche per il periodo anteriore alla data indicata dal ricorrente, per fondare la sua responsabilità. Ancora si deduce che vi sarebbe stata un’erronea o falsa applicazione del principio del ne bis in idem, sul presupposto che il Tellatin sarebbe stata già sanzionato per i medesimi fatti nell’ottobre del 2015. Tuttavia, la stessa descrizione delle condotte per le quali sarebbe stata adottata l’ordinanza della [OSCURATO:PERSONA] n. 19295/2015 conforta l’incensurabilità della valutazione resa sul punto dalla Corte d’Appello che a pag. 22 ha sottolineato come in quel caso non si trattava della collocazione delle azioni proprie, ma di un diverso titolo obbligazionario, sicché la diversità dei fatti contestati esclude che possa invocarsi la indebita duplicazione della sanzione. Quanto alla deduzione riportata sub c) del motivo, con la quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 co. 1 lett. d) t.u.f. e dell’art. 15 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] d’Italia/[OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 21 co. 1 lett. e) t.u.f. e degli artt. 39 e 40 del [OSCURATO:PERSONA], la contestazione maschera dietro la formale denuncia di violazione di legge, la critica ad un apprezzamento evidentemente di fatto operato dal giudice di merito, soprattutto nella parte in cui on si confronta con il rilievo del giudice di merito secondo cui i controlli interni predisposti Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -27- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 dalla banca si erano rivelati inefficaci e comunque non esimevano i componenti del CdA dal dover assolvere ai doveri comportamentali che le legislazione sia codicistica che di settore gli imponeva. La critica di cui al punto d) del motivo in esame, quanto alla coerenza della profilatura della clientela si risolve anche in questo caso in un’evidente censura di merito, a fronte del puntuale accertamento, ancorché in via presuntiva, circa la strumentalizzazione della profilatura del cliente in vista della imminente alienazione delle azioni. Con la contestazione di cui alla lett. e) del motivo, che denuncia la violazione del principio di imputabilità e colpevolezza con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si sostiene che la violazione non sarebbe imputabile al Tellatin poiché le condotte illecite sarebbero state poste in essere dopo le sue dimissioni. Si ribadisce che le procedure contestate da [OSCURATO:PERSONA] erano invece del tutto idonee, e si ribadisce che non vi era stato alcun segnale di allarme. La doglianza appare in massima parte riprendere argomenti già spesi nel terzo motivo di ricorso ed in quella sede disattesi, potendosi pertanto pervenire al rigetto della lamentela tramite rinvio a quanto già esposto in occasione della disamina del precedente motivo. 8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza, come da dispositivo. Ric. 2018 n. 31075 sez. S2 - ud. 12-04-2022 -28- F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 31075/2018 Numero sezionale 779/2022 Numero di raccolta generale 15584/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 9. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 7.500,00, d
Sentenza Cassazione n. 15584/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris