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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 21 ottobre 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:847
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0720_INF

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dei diritti acquisiti dopo la naturalizzazione) (causa C-720/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Naturalizzazione del familiare interessato nello Stato membro ospitante - Mantenimento del diritto di soggiorno - Diritti acquisiti» Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Ricongiungimento familiare – Diritto dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro di esercitare un’attività lavorativa in tale Stato membro e relativo diritto di soggiorno – Perdita di tali diritti in seguito all’acquisizione della cittadinanza del suddetto Stato membro e alla perdita della cittadinanza anteriore – Inammissibilità (Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 7, 1 o comma, e 14, § 1) (v. punti 21, 24-27 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco che abbia acquisito i diritti previsti da tale disposizione non perde il godimento di tali diritti quando acquisisce la cittadinanza dello Stato membro ospitante pur perdendo la sua cittadinanza anteriore. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0720_INF Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 ottobre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] (Mantenimento dei diritti acquisiti dopo la naturalizzazione) (causa C-720/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articolo 7, primo comma - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro - Naturalizzazione del familiare interessato nello Stato membro ospitante - Mantenimento del diritto di soggiorno - Diritti acquisiti» Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Ricongiungimento familiare – Diritto dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro di esercitare un’attività lavorativa in tale Stato membro e relativo diritto di soggiorno – Perdita di tali diritti in seguito all’acquisizione della cittadinanza del suddetto Stato membro e alla perdita della cittadinanza anteriore – Inammissibilità (Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 7, 1 o comma, e 14, § 1) (v. punti 21, 24-27 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco che abbia acquisito i diritti previsti da tale disposizione non perde il godimento di tali diritti quando acquisisce la cittadinanza dello Stato membro ospitante pur perdendo la sua cittadinanza anteriore. ( 1 ) GU C 19 del 20.1.2020 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris