Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:105
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 10 aprile 2008
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-97/07)
«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) – Clausola compromissoria – Nota di addebito – Irricevibilità»
1.
Procedura – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice comunitario (v. punto 19)
2.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice
comunitario – Irricevibilità (Artt. 230 CE e 238 CE) (v. punti 21-22, 27-30)
3.
Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso
– Irricevibilità [Artt. 230 CE e 238 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 32-34)
4.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura
del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)] (v. punti 39-41)
5.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale [Art. 288, secondo comma, CE; regolamento
di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c) e d)] (v. punti 45-47)
[OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda di annullamento della decisione adottata dalla Commissione, in seguito ad una relazione di verifica
contabile dell’Ufficio europeo per la [OSCURATO:PERSONA] (OLAF), di procedere, mediante nota d’addebito 17 gennaio 2007, al recupero
degli anticipi versati nell’ambito del contratto, recante il numero di riferimento IST-1999-10934-Assist, relativo al progetto
«[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]», stipulato nel contesto del Quinto programma quadro delle azioni comunitarie
di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), nel settore della società dell’informazione di facile
uso; in secondo luogo, domanda di pagamento della somma di EUR 34 368 a titolo della rata di sovvenzione ancora da versare
in applicazione del detto contratto; infine, in terzo luogo, domanda di risarcimento diretta ad ottenere la riparazione del
danno asseritamente subito dalla ricorrente in seguito all’adozione della detta decisione
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.