CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Bari il 16/9/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata La Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza proposta dalla difesa con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella della detenzione domiciliare presso la comunità terapeutica, ex articolo 89 ct5PR Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione di legge poiché il provvedimento contiene una motivazione del tutto superficiale e apparente e non prende in considerazione i nuovi elementi di fatto su cui era fondata la richiesta difensiva. Nelle more del giudizio è pervenuta dichiarazione del difensore dell'indagato di rinunzia al ricorso, perché la misura cautelare è stata revocata. Considerato in diritto 11Giova ricordare in questa sede che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale. (Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 05/12/2014 Cc. (dep. 05/02/2015 ) Rv. 262276 - 01) Nel caso in esame tuttavia dalla dichiarazione di rinunzia formulata dal difensore emerge che nelle more del giudizio è intervenuta revoca della misura cautelare , il che incide In-eklente sul concreto interesse del ricorrente ad ottenere una decisione in ordine al provvedimento impugnato. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. 2. In questo caso non va pronunziata condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Roma 11 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Piepr essini D'Agostini / / [OSCURATO:PERSONA] SV1O