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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 1985

Cassazione n. 06932/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/04/1985 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1986 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1983 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni depositate in data 7 dicembre 2022, con le quali gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, illustravano, anche in replica alle deduzioni della Procura generale, i motivi di ricorso e ne chiedevano l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Brescia, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022, confermava il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cremona, che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti, oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di sequestro di persona in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato provvisoriamente al capo b), «perché in concorso fra loro, e con altre persone non identificate, con la condotta descritta al capo a), legandogli le mani dietro la schiena, facendolo salire a forza sopra un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da SINGH Amandeep, conducendolo contro la sua volontà da Bottaiano, frazione di Ricengo (CR), ad un luogo in aperta campagna fra i comuni di Casaletto di Sopra (CR) e Romanengo (CR) e picchiandolo selvaggiamente, privavano [OSCURATO:PERSONA] della libertà personale».

Quanto al capo a), riguardante le lesioni personali non costituenti titolo cautelare, la condotta veniva così contestata: «dopo averlo volontariamente investito con un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da SINGH Amandeep, colpivano [OSCURATO:PERSONA] con calci e pugni, poi gli legavano le mani dietro la schiena e lo caricavano a forza sulla predetta autovettura, conducendolo contro la sua volontà in un luogo in aperta campagna dove continuavano a picchiarlo con estrema violenza, colpendolo in varie parti del corpo con calci, pugni, spranghe di ferro, bastoni e coltelli, cagionandogli tagli in testa e sulla fronte, trauma cranico facciale, ampia ferita a margini irregolari in regione frontale, duplice ferita a margini regolari in regione temporale bilaterale e ferita a margini irregolari in regione occipitale sinistra, ampia ferita a margini regolari in padiglione auricolare destro, trauma mano, polso e gamba bilaterale, ferite multiple a margini netti alle dita delle mani, ferita a margini irregolari terzo medio tibiale anteriore sinistra, petecchie lineari in regione dorsale compatibile con riferiti colpi di spranga, contusioni multiple e frattura ossa nasali, lesioni giudicate guaribili in giorni 25».

2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione dell'art. 605 cod. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di sequestro di persona, non essendo attendibile la persona offesa in merito alla circostanza che le furono legati i polsi dietro la schiena con una corda, della quale ebbe a riferire solo nel corso delle seconde dichiarazioni e non anche delle prime.

In sostanza, non essendo comprovato che Lal non avesse la possibilità di allontanarsi e dunque fosse stato privato della libertà di movimento, sarebbe al più stato al più configurabile il delitto di violenza privata.

4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria in quanto, a fronte di documentazione esibita dalla difesa, non avrebbe attribuito la dovuta rilevanza al collegamento probatorio, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., esistente fra la vicenda in esame e quella per estorsione, denunciata da [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe patita da parte proprio di [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi sulla ordinanza cautelare emessa nei confronti dei predetti che in concorso rispondevano di atti persecutori e lesioni in danno di connazionali.

Dall'esistenza del collegamento probatorio deriverebbe la necessità di valutare le dichiarazioni di Lal ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., propalazioni che per altro risulterebbero anche inattendibili, in quanto solo in un secondo momento Lal avrebbe riferito della corda che gli bloccò le braccia, pur essendo da subito stato vigile e collaborante con gli inquirenti.

Difetterebbero poi riscontri individualizzanti, in quanto i tabulati telefonici relativi agli indagati non ne comprovano gli spostamenti e la presenza nei luoghi indicati dal Lal, come invece ritenuto dal Tribunale del riesame, dal che il travisamento della prova.

5. Il terzo motivo deduce vizio per apparenza di motivazione quanto alle esigenze cautelari.

Il fatto viene ritenuto solo astrattamente grave dal Tribunale del riesame e, per altro, [OSCURATO:PERSONA] è colui che accompagnava in ospedale la persona offesa, mettendo a disposizione l'auto per le investigazioni degli inquirenti, elementi non valutati come indicativi della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 29 ottobre 2022 con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi.

7. I difensori dei ricorrenti depositavano conclusioni datate 7 dicembre 2022 con le quali, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che questo Collegio si atterrà al pacifico orientamento che, a partire da Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, ha sancito che in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, definisce l'ambito di delibazione della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez.

F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

2. Il primo motivo di ricorso è generico, per un verso, e manifestamente infondato per altro. 2.1 A ben vedere la doglianza, che fonda sulla circostanza che in assenza di prova certa in ordine all'uso di una corda per legare Lal, non sarebbe integrato il delitto di sequestro di persona, non si confronta con la ordinanza impugnata.

Infatti lo stesso Tribunale del riesame chiariva al fol. 19 come il dato dell'uso (o meno) della corda non fosse dirimente, essendo accertato l'esercizio della violenza immediatamente precedente il rapimento, la conseguente limitazione della libertà personale per un arco di tempo rilevante, nel corso del quale Lal veniva brutalmente picchiato «senza avere alcuna possibilità di reazione, se non quella di implorare gli aggressori di smettere e condurlo all'ospedale».

Dunque la motivazione impugnata ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche escludendo l'uso della corda, argomentando che «è da ritenersi indifferente il mezzo utilizzato per limitare la libertà personale— energia fisica sul corpo o minaccia, determinati da coazione assoluta — volta ad impedire qualsiasi 'volontà cinetica' del soggetto — o anche soltanto quella relativa— che turbi il processo di formazione di una serie indefinita di determinazioni cinetiche (cfr. Cass. Sez.

I, 11 ottobre 2017, n. 46566)».

Pertanto, manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634) e difetta una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

Ne consegue la genericità della doglianza sul punto. 2.2 Anche manifestamente infondato è il motivo quanto alla violazione dell'art. 605 cod. pen.

Il Tribunale del riesame di Brescia, in modo corretto, ha rilevato come la limitazione della libertà di movimento possa essere anche breve e non assoluta, nel senso che il soggetto passivo, nel caso in esame colpito prima dall'autovettura, poi caricato nella stessa, infine trasportato e percosso, perché sia integrata la condotta di reato deve essere in condizione tale da non poter superare con immediatezza, da sé, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento, in considerazione della sua limitata possibilità di reazione.

Il Tribunale ha anche richiamato la giurisprudenza in relazione al trattenimento in autovettura.

E bene, rileva questa Corte come il motivo di ricorso sia manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha fatto buon governo nel caso di specie di consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Infatti, integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, sotto minaccia di una pistola, a salire su un'automobile, indipendentemente dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746 - 01) e nel caso di specie, come emerge dall'ordinanza impugnata, la minaccia era determinata dalla presenza e dell'azione di un vero e proprio commando e dall'investimento con l'auto, che subito intimidiva il Lal.

Infatti, il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058 - 01).

D'altro canto, ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271229 - 01; \ conformi: N. 14566 del 2005 Rv. 231354 - 01, N. 38994 del 2010 Rv. 248537 - 01).

Ne consegue la manifesta infondatezza e la genericità del primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1 A ben vedere il motivo lamenta la necessità di attribuire al Lal, persona offesa, la qualità di indagato in procedimento collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), con conseguente applicazione della regola dell'art. 192, commi 3 e 4 , cod. proc. pen.

Va evidenziato come la richiamata lettera b) richieda che si tratti «di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza».

I ricorrenti specificano che debba farsi riferimento all'ipotesi di collegamento della commissione di reati commessi da più persone reciprocamente (fol. 11 del ricorso), sostanzialmente rilevando come il Tribunale del riesame non abbia bene inteso che l'eccezione difensiva riguardasse non tanto quanto attestato dal decreto penale di condanna e dal decreto di rinvio a giudizio, che coinvolgeva quali coimputati sia Lal che [OSCURATO:PERSONA], quanto la denuncia che quest'ultimo aveva rivolto contro l'attuale persona offesa, proprio a seguito dell'esecuzione di misure cautelari nel comune procedimento.

A tal scopo la difesa allegava al Tribunale del riesame, al fine apprezzare la connessione probatoria, la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale il primo lamentava che, essendo stati i due detenuti per fabbricazione e commercio di patenti false, nonché per aggressioni a connazionali indiani, dal dicembre 2020 immediatamente veniva scarcerato, mentre Lal e altri erano stati detenuti più a lungo.

Una volta scarcerato, il 6 giugno 2021, Lal e altri lo aggredirono, accusandolo di averli chiamati in correità, estorcendogli inoltre una somma di denaro.

Il motivo è manifestamente infondato: infatti è stato a più riprese ribadito dalla Corte di cassazione che in tema di reati reciprocamente commessi esclude il collegamento probatorio la circostanza che gli stessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Sez.6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081 - 01; massime conformi: N. 1898 del 2011 Rv. 249045 - 01, N. 26819 del 2008 Rv. 240947 -01, N. 26409 del 2013 Rv. 255578 - 01, N. 4128 del 2015 Rv. 262369 - 01), essendo necessario che il collegamento occasionale che determina 6 \\ l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro (Sez. 6, n. 58089 del 16/11/2017, Wu, Rv. 271955 - 01).

Nel caso in esame difetta il legame temporale, l'intima connessione cronologica e la reciprocità 'immediata' richiesta, in quanto la denuncia contro [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 14 ottobre 2021 e ineriva ai fatti del giugno 2021, mentre le condotte per i quali è stata emessa la misura risultano del 29 gennaio 2022.

Sul punto va richiamato e condiviso l'orientamento — cfr. Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255578 - 01 — che, quanto alla connessione 'debole' da reati reciproci, evidenzia come una lettura ampia della norma «ben potrebbe lasciare il varco a denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare; di qui la necessità, dunque, di lasciare, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, fuori dalla previsione normativa tali fattispecie giacché, diversamente, si attribuirebbe ad una delle parti private la facoltà di incidere a proprio piacimento sulla capacità di testimoniare del proprio accusatore, con ciò inammissibilmente incidendo sulla corretta attuazione della giurisdizione penale».

Ne consegue la necessità di una interpretazione restrittiva, che escluda la connessione per i reati posti in essere o in tempi o con modalità o in contesti completamente diversi l'uno dall'altro, cosicchè «tra i reati commessi in danno reciproco rientrino soltanto quelli commessi sostanzialmente in unità di tempo e di luogo.

E del resto, la negazione a tali soggetti della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima soltanto se il presupposto dell'incompatibilità venga ancorato ad un elemento oggettivo, neutro, non soggettivamente determinabile, e quindi se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto spazio-temporale, e quindi in intimo collegamento naturalistico».

In sostanza dovrebbe ritenersi che Lal abbia denunciato [OSCURATO:PERSONA] a distanza di mesi dalla prima denuncia subìta, solo con intento di vendetta.

Ma tale ricostruzione, oltre a non essere sostenuta dalla prova dello sviluppo e degli esiti della denuncia sporta dal [OSCURATO:PERSONA], risulta di fatto deficitaria proprio del collegamento cronologico e naturalistico richiesto dalla 'connessione debole' da reciprocità.

Pertanto il motivo sul punto è manifestamente infondato e può affermarsi che, in tema di valutazione delle dichiarazioni in sede cautelare, non richiedono l'applicazione della regola dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dalla vittima del delitto di sequestro di persona che sia stata in precedenza e a sua volta denunciata dall'indagato per estorsione e lesioni personali, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi e in difetto del necessario collegamento naturalistico fra le condotte. 3.2 Per altro va anche evidenziato che il motivo di censura è funzionale ad ottenere l'applicazione della regola probatoria che implica la necessità degli altri elementi di prova, vale a dire dei cd. riscontri, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Ma il Tribunale del riesame ha già provveduto a rinvenire e valutare i riscontri alla dichiarazione del Lal, cosicché di fatto ha utilizzato un criterio di delibazione del materiale di indagine omogeneo rispetto a quanto richiesto dalla invocata norma processuale, oltre a operare una valutazione in merito alla attendibilità di Lal.

Il dichiarante e le dichiarazioni sono state ritenute adeguate a fornire una ricostruzione degli eventi chiara, lineare e precisa, risultando il relativo narrato coerente (fol. 8) oltre che tempestivo, in quanto reso nell'immediatezza; inoltre, il Tribunale ha ritenuto costante la narrazione, affrontando, anche sotto tale profilo, la censura riproposta quanto alla discrasia relativa al riferimento alla corda, emerso solo nelle seconde dichiarazioni del Lal.

Tale posticipazione del riferimento sarebbe spiegabile, per il Tribunale, con la condizioni psicofisiche nelle quali versava il dichiarante al momento del ricovero, dovendosi giungere a una delibazione conclusiva di credibilità e intrinseca attendibilità del Lal e delle sue dichiarazioni (fol. 7).

Sul punto i ricorrenti evidenziano come Lal, giunto in ospedale, era invece in condizioni di lucidità, cosicchè non vi sarebbe stata alcuna peculiare difficoltà psicofisica del dichiarante, incidente sulla ricostruzione operata nell'immediato.

Deve invece ritenersi, invece, logica e accurata la valutazione operata dal Tribunale, tanto più che la censura riguarderebbe un unico elemento della narrazione, per altro non decisivo ai fini della configurazione della gravità indiziaria quanto al delitto di sequestro di persona, per quanto su evidenziato; fermo restando che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità, il che nel caso in esame non si verifica (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; massime conformi: N. 7667 del 2015 Rv. 262575 - 01, N. 443 del 2005 Rv. 230899 - 01).Quanto poi al tema dei riscontri, i ricorsi aggrediscono, deducendone l'incertezza, i soli elementi relativi ai tabulati telefonici dai quali vengono tratti gli spostamenti degli indagati.

Il Tribunale replica ai motivi di riesame sul punto in modo logico, ma soprattutto evidenzia come vi siano anche ulteriori e molteplici elementi di riscontro, enumerandoli e analizzandoli: il referto medico, che attestava lesioni compatibili con i pestaggi patiti; le dichiarazioni della infermiera Cirtoli, che oltre a confermare che Lal fu accompagnato a bordo di una BMW con vetri scuri, aggiungeva che il paziente le riferì di essere stato aggredito da 20 connazionali tra Romanengo e Casaletto di Sopra; il rinvenimento del telefono di Lal in via Obizza nei pressi del civico 17 in Bottaiano, ove aveva narrato essere avvenuto il primo pestaggio e il rapimento; la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che narra in modo collimante le fasi del rapimento, pur con una discrasia in ordine al numero di autovetture giunte, giustificata logicamente dal timore che lo stesso Avtar ebbe per l'azione del commando, sia anche dalla fuga tentata da Lal e riuscita invece da Avtar, che non era l'obiettivo della spedizione; l'analisi dei filmati delle telecamere comunali, che comprovavano il passaggio delle autovetture del commando in luoghi e tempi compatibili con descrizione degli eventi; la circostanza che una delle autovetture fosse intestata proprio a [OSCURATO:PERSONA], poi rinvenuta presso l'abitazione di costui con tracce ematiche sul lato inferiore della fiancata sinistra e impronte sul cofano motore, elementi compatibili con l'investimento subito da Lal nella fase iniziale del rapimento; infine, le altre due autovetture utilizzate sono risultate appartenere all'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in uso all'altro indagato [OSCURATO:PERSONA].

A fronte della censura mossa solo alle risultanze del dato estrinseco del traffico telefonico a buona ragione, quindi, il Tribunale del riesame supera logicamente le critiche mosse dai ricorrenti quanto ai dati tratti dai tabulati telefonici e alle celle attivate: ritiene tali dati non decisivi, ma comunque utilizzabili ai fini della integrazione della gravità indiziaria.

Si tratta di una valutazione in fatto congruamente operata che non può essere in questa sede di legittimità delibata in assenza di illogicità manifeste eo contraddittorietà.

E d'altro canto la sussistenza di ben altri elementi di riscontro evidenzia anche la non decisività del rilievo.

Ne consegue la genericità e manifesta infondatezza anche del secondo motivo.

4. Quanto al terzo motivo il Tribunale del Riesame ha motivato, in modo non manifestamente illogico, quanto al pericolo di reiterazione di analoghe condotte fondandosi certamente sulla gravità del reato, ma non in astratto, come deducono i ricorrenti, bensì in concreto, riferendosi alle modalità operative, alla pluralità di concorrenti nel delitto, alla brutale violenza esercitata, all'utilizzo di armi, alla privazione della libertà personale per quattro ore, nonché al movente della «spedizione punitiva», connessa alla volontà del Lal di uscire dal gruppo di riferimento degli indagati, denominato «Tiger», assumendo posizioni in contrasto con lo stesso sodalizio.

E bene, anche solo il riferimento alla gravità della condotta in concreto può avere sufficiente rilievo in ordine al concreto e attuale pericolo di recidiva.

Difatti il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 0; ez.

Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01).

Oltre a ciò il Tribunale di Brescia esamina la personalità degli attuali ricorrenti, traendone la prova, con motivazione accurata per ciascuno dei ricorrenti, anche riferendosi a plurimi precedenti di polizia per reati violenti della stessa indole, nonché riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato anche sottoposto a misura cautelare in carcere per lesioni personali e minacce.

Pertanto, la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva specifica e l'inadeguatezza di ogni misura meno afflittiva, risultano congruamente motivate sia per la gravità del delitto di sequestro di persona e di lesioni personali, espressivi in sé della personalità recidivante dei ricorrenti, sia anche per i precedenti, anche di polizia, che ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili, se, come nel caso, relativi a fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961 - 01).

A fronte del quadro cautelare descritto da parte del Tribunale del riesame, viene di fatto esclusa la rilevanza della circostanza che fu [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare il sequestrato in ospedale, ritenuta, senza manifeste illogicità, non decisiva.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/04/1985 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/12/1986 [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/07/1983 avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi i ricorsi; lette le conclusioni depositate in data 7 dicembre 2022, con le quali gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti, illustravano, anche in replica alle deduzioni della Procura generale, i motivi di ricorso e ne chiedevano l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Brescia, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022, confermava il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p. del Tribunale di Cremona, che aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attuali ricorrenti, oltre che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di sequestro di persona in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato provvisoriamente al capo b), «perché in concorso fra loro, e con altre persone non identificate, con la condotta descritta al capo a), legandogli le mani dietro la schiena, facendolo salire a forza sopra un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da SINGH Amandeep, conducendolo contro la sua volontà da Bottaiano, frazione di Ricengo (CR), ad un luogo in aperta campagna fra i comuni di Casaletto di Sopra (CR) e Romanengo (CR) e picchiandolo selvaggiamente, privavano [OSCURATO:PERSONA] della libertà personale». Quanto al capo a), riguardante le lesioni personali non costituenti titolo cautelare, la condotta veniva così contestata: «dopo averlo volontariamente investito con un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da SINGH Amandeep, colpivano [OSCURATO:PERSONA] con calci e pugni, poi gli legavano le mani dietro la schiena e lo caricavano a forza sulla predetta autovettura, conducendolo contro la sua volontà in un luogo in aperta campagna dove continuavano a picchiarlo con estrema violenza, colpendolo in varie parti del corpo con calci, pugni, spranghe di ferro, bastoni e coltelli, cagionandogli tagli in testa e sulla fronte, trauma cranico facciale, ampia ferita a margini irregolari in regione frontale, duplice ferita a margini regolari in regione temporale bilaterale e ferita a margini irregolari in regione occipitale sinistra, ampia ferita a margini regolari in padiglione auricolare destro, trauma mano, polso e gamba bilaterale, ferite multiple a margini netti alle dita delle mani, ferita a margini irregolari terzo medio tibiale anteriore sinistra, petecchie lineari in regione dorsale compatibile con riferiti colpi di spranga, contusioni multiple e frattura ossa nasali, lesioni giudicate guaribili in giorni 25». 2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse dei soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 605 cod. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere configurabile il delitto di sequestro di persona, non essendo attendibile la persona offesa in merito alla circostanza che le furono legati i polsi dietro la schiena con una corda, della quale ebbe a riferire solo nel corso delle seconde dichiarazioni e non anche delle prime. In sostanza, non essendo comprovato che Lal non avesse la possibilità di allontanarsi e dunque fosse stato privato della libertà di movimento, sarebbe al più stato al più configurabile il delitto di violenza privata. 4. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata risulterebbe contraddittoria in quanto, a fronte di documentazione esibita dalla difesa, non avrebbe attribuito la dovuta rilevanza al collegamento probatorio, ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., esistente fra la vicenda in esame e quella per estorsione, denunciata da [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe patita da parte proprio di [OSCURATO:PERSONA], soffermandosi sulla ordinanza cautelare emessa nei confronti dei predetti che in concorso rispondevano di atti persecutori e lesioni in danno di connazionali. Dall'esistenza del collegamento probatorio deriverebbe la necessità di valutare le dichiarazioni di Lal ai sensi dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen., propalazioni che per altro risulterebbero anche inattendibili, in quanto solo in un secondo momento Lal avrebbe riferito della corda che gli bloccò le braccia, pur essendo da subito stato vigile e collaborante con gli inquirenti. Difetterebbero poi riscontri individualizzanti, in quanto i tabulati telefonici relativi agli indagati non ne comprovano gli spostamenti e la presenza nei luoghi indicati dal Lal, come invece ritenuto dal Tribunale del riesame, dal che il travisamento della prova. 5. Il terzo motivo deduce vizio per apparenza di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il fatto viene ritenuto solo astrattamente grave dal Tribunale del riesame e, per altro, [OSCURATO:PERSONA] è colui che accompagnava in ospedale la persona offesa, mettendo a disposizione l'auto per le investigazioni degli inquirenti, elementi non valutati come indicativi della cessazione o attenuazione delle esigenze cautelari. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 29 ottobre 2022 con le quali ha chiesto rigettarsi i ricorsi. 7. I difensori dei ricorrenti depositavano conclusioni datate 7 dicembre 2022 con le quali, in replica alla requisitoria del Procuratore generale, insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che questo Collegio si atterrà al pacifico orientamento che, a partire da Sezioni Unite, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, ha sancito che in tema di misure cautelari personali, a fronte di un ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, definisce l'ambito di delibazione della Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (nello stesso senso, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 2. Il primo motivo di ricorso è generico, per un verso, e manifestamente infondato per altro. 2.1 A ben vedere la doglianza, che fonda sulla circostanza che in assenza di prova certa in ordine all'uso di una corda per legare Lal, non sarebbe integrato il delitto di sequestro di persona, non si confronta con la ordinanza impugnata. Infatti lo stesso Tribunale del riesame chiariva al fol. 19 come il dato dell'uso (o meno) della corda non fosse dirimente, essendo accertato l'esercizio della violenza immediatamente precedente il rapimento, la conseguente limitazione della libertà personale per un arco di tempo rilevante, nel corso del quale Lal veniva brutalmente picchiato «senza avere alcuna possibilità di reazione, se non quella di implorare gli aggressori di smettere e condurlo all'ospedale». Dunque la motivazione impugnata ritiene sussistenti i gravi indizi di colpevolezza anche escludendo l'uso della corda, argomentando che «è da ritenersi indifferente il mezzo utilizzato per limitare la libertà personale— energia fisica sul corpo o minaccia, determinati da coazione assoluta — volta ad impedire qualsiasi 'volontà cinetica' del soggetto — o anche soltanto quella relativa— che turbi il processo di formazione di una serie indefinita di determinazioni cinetiche (cfr. Cass. Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 46566)». Pertanto, manca l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634) e difetta una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). Ne consegue la genericità della doglianza sul punto. 2.2 Anche manifestamente infondato è il motivo quanto alla violazione dell'art. 605 cod. pen. Il Tribunale del riesame di Brescia, in modo corretto, ha rilevato come la limitazione della libertà di movimento possa essere anche breve e non assoluta, nel senso che il soggetto passivo, nel caso in esame colpito prima dall'autovettura, poi caricato nella stessa, infine trasportato e percosso, perché sia integrata la condotta di reato deve essere in condizione tale da non poter superare con immediatezza, da sé, l'ostacolo posto alla sua libertà di movimento, in considerazione della sua limitata possibilità di reazione. Il Tribunale ha anche richiamato la giurisprudenza in relazione al trattenimento in autovettura. E bene, rileva questa Corte come il motivo di ricorso sia manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha fatto buon governo nel caso di specie di consolidati principi giurisprudenziali in materia. Infatti, integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, sotto minaccia di una pistola, a salire su un'automobile, indipendentemente dalla durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013, M., Rv. 256746 - 01) e nel caso di specie, come emerge dall'ordinanza impugnata, la minaccia era determinata dalla presenza e dell'azione di un vero e proprio commando e dall'investimento con l'auto, che subito intimidiva il Lal. Infatti, il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente che la condizione limitativa imposta alla libertà di movimento sia obiettivamente insuperabile, essendo sufficiente che l'attività anche meramente intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest'ultima, con riguardo, eventualmente, alle sue specifiche capacità di reazione (Sez. 2, n. 11634 del 10/01/2019, Capatti, Rv. 276058 - 01). D'altro canto, ai fini della configurabilità dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271229 - 01; \ conformi: N. 14566 del 2005 Rv. 231354 - 01, N. 38994 del 2010 Rv. 248537 - 01). Ne consegue la manifesta infondatezza e la genericità del primo motivo di ricorso. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1 A ben vedere il motivo lamenta la necessità di attribuire al Lal, persona offesa, la qualità di indagato in procedimento collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), con conseguente applicazione della regola dell'art. 192, commi 3 e 4 , cod. proc. pen. Va evidenziato come la richiamata lettera b) richieda che si tratti «di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza». I ricorrenti specificano che debba farsi riferimento all'ipotesi di collegamento della commissione di reati commessi da più persone reciprocamente (fol. 11 del ricorso), sostanzialmente rilevando come il Tribunale del riesame non abbia bene inteso che l'eccezione difensiva riguardasse non tanto quanto attestato dal decreto penale di condanna e dal decreto di rinvio a giudizio, che coinvolgeva quali coimputati sia Lal che [OSCURATO:PERSONA], quanto la denuncia che quest'ultimo aveva rivolto contro l'attuale persona offesa, proprio a seguito dell'esecuzione di misure cautelari nel comune procedimento. A tal scopo la difesa allegava al Tribunale del riesame, al fine apprezzare la connessione probatoria, la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], con la quale il primo lamentava che, essendo stati i due detenuti per fabbricazione e commercio di patenti false, nonché per aggressioni a connazionali indiani, dal dicembre 2020 immediatamente veniva scarcerato, mentre Lal e altri erano stati detenuti più a lungo. Una volta scarcerato, il 6 giugno 2021, Lal e altri lo aggredirono, accusandolo di averli chiamati in correità, estorcendogli inoltre una somma di denaro. Il motivo è manifestamente infondato: infatti è stato a più riprese ribadito dalla Corte di cassazione che in tema di reati reciprocamente commessi esclude il collegamento probatorio la circostanza che gli stessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi (Sez.6, n. 6938 del 22/01/2019, Ricciardi, Rv. 275081 - 01; massime conformi: N. 1898 del 2011 Rv. 249045 - 01, N. 26819 del 2008 Rv. 240947 -01, N. 26409 del 2013 Rv. 255578 - 01, N. 4128 del 2015 Rv. 262369 - 01), essendo necessario che il collegamento occasionale che determina 6 \\ l'incompatibilità a testimoniare prevista dagli artt. 197, comma 1, lett. b), e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., sussiste a condizione che ricorra un legame spazio-temporale tra i reati e l'identità soggettiva degli autori degli stessi, essendo altresì necessario che tra più reati commessi nel medesimo contesto l'uno abbia favorito, consentito, propiziato o motivato l'altro (Sez. 6, n. 58089 del 16/11/2017, Wu, Rv. 271955 - 01). Nel caso in esame difetta il legame temporale, l'intima connessione cronologica e la reciprocità 'immediata' richiesta, in quanto la denuncia contro [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 14 ottobre 2021 e ineriva ai fatti del giugno 2021, mentre le condotte per i quali è stata emessa la misura risultano del 29 gennaio 2022. Sul punto va richiamato e condiviso l'orientamento — cfr. Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255578 - 01 — che, quanto alla connessione 'debole' da reati reciproci, evidenzia come una lettura ampia della norma «ben potrebbe lasciare il varco a denunce strumentalmente finalizzate a creare situazioni di incompatibilità a testimoniare; di qui la necessità, dunque, di lasciare, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, fuori dalla previsione normativa tali fattispecie giacché, diversamente, si attribuirebbe ad una delle parti private la facoltà di incidere a proprio piacimento sulla capacità di testimoniare del proprio accusatore, con ciò inammissibilmente incidendo sulla corretta attuazione della giurisdizione penale». Ne consegue la necessità di una interpretazione restrittiva, che escluda la connessione per i reati posti in essere o in tempi o con modalità o in contesti completamente diversi l'uno dall'altro, cosicchè «tra i reati commessi in danno reciproco rientrino soltanto quelli commessi sostanzialmente in unità di tempo e di luogo. E del resto, la negazione a tali soggetti della piena capacità di testimoniare deve ritenersi costituzionalmente legittima soltanto se il presupposto dell'incompatibilità venga ancorato ad un elemento oggettivo, neutro, non soggettivamente determinabile, e quindi se i reati siano stati commessi reciprocamente nel medesimo contesto spazio-temporale, e quindi in intimo collegamento naturalistico». In sostanza dovrebbe ritenersi che Lal abbia denunciato [OSCURATO:PERSONA] a distanza di mesi dalla prima denuncia subìta, solo con intento di vendetta. Ma tale ricostruzione, oltre a non essere sostenuta dalla prova dello sviluppo e degli esiti della denuncia sporta dal [OSCURATO:PERSONA], risulta di fatto deficitaria proprio del collegamento cronologico e naturalistico richiesto dalla 'connessione debole' da reciprocità. Pertanto il motivo sul punto è manifestamente infondato e può affermarsi che, in tema di valutazione delle dichiarazioni in sede cautelare, non richiedono l'applicazione della regola dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dalla vittima del delitto di sequestro di persona che sia stata in precedenza e a sua volta denunciata dall'indagato per estorsione e lesioni personali, in quanto l'incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi e in difetto del necessario collegamento naturalistico fra le condotte. 3.2 Per altro va anche evidenziato che il motivo di censura è funzionale ad ottenere l'applicazione della regola probatoria che implica la necessità degli altri elementi di prova, vale a dire dei cd. riscontri, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. Ma il Tribunale del riesame ha già provveduto a rinvenire e valutare i riscontri alla dichiarazione del Lal, cosicché di fatto ha utilizzato un criterio di delibazione del materiale di indagine omogeneo rispetto a quanto richiesto dalla invocata norma processuale, oltre a operare una valutazione in merito alla attendibilità di Lal. Il dichiarante e le dichiarazioni sono state ritenute adeguate a fornire una ricostruzione degli eventi chiara, lineare e precisa, risultando il relativo narrato coerente (fol. 8) oltre che tempestivo, in quanto reso nell'immediatezza; inoltre, il Tribunale ha ritenuto costante la narrazione, affrontando, anche sotto tale profilo, la censura riproposta quanto alla discrasia relativa al riferimento alla corda, emerso solo nelle seconde dichiarazioni del Lal. Tale posticipazione del riferimento sarebbe spiegabile, per il Tribunale, con la condizioni psicofisiche nelle quali versava il dichiarante al momento del ricovero, dovendosi giungere a una delibazione conclusiva di credibilità e intrinseca attendibilità del Lal e delle sue dichiarazioni (fol. 7). Sul punto i ricorrenti evidenziano come Lal, giunto in ospedale, era invece in condizioni di lucidità, cosicchè non vi sarebbe stata alcuna peculiare difficoltà psicofisica del dichiarante, incidente sulla ricostruzione operata nell'immediato. Deve invece ritenersi, invece, logica e accurata la valutazione operata dal Tribunale, tanto più che la censura riguarderebbe un unico elemento della narrazione, per altro non decisivo ai fini della configurazione della gravità indiziaria quanto al delitto di sequestro di persona, per quanto su evidenziato; fermo restando che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità, il che nel caso in esame non si verifica (Sez. 4, Sentenza n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01; massime conformi: N. 7667 del 2015 Rv. 262575 - 01, N. 443 del 2005 Rv. 230899 - 01).Quanto poi al tema dei riscontri, i ricorsi aggrediscono, deducendone l'incertezza, i soli elementi relativi ai tabulati telefonici dai quali vengono tratti gli spostamenti degli indagati. Il Tribunale replica ai motivi di riesame sul punto in modo logico, ma soprattutto evidenzia come vi siano anche ulteriori e molteplici elementi di riscontro, enumerandoli e analizzandoli: il referto medico, che attestava lesioni compatibili con i pestaggi patiti; le dichiarazioni della infermiera Cirtoli, che oltre a confermare che Lal fu accompagnato a bordo di una BMW con vetri scuri, aggiungeva che il paziente le riferì di essere stato aggredito da 20 connazionali tra Romanengo e Casaletto di Sopra; il rinvenimento del telefono di Lal in via Obizza nei pressi del civico 17 in Bottaiano, ove aveva narrato essere avvenuto il primo pestaggio e il rapimento; la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che narra in modo collimante le fasi del rapimento, pur con una discrasia in ordine al numero di autovetture giunte, giustificata logicamente dal timore che lo stesso Avtar ebbe per l'azione del commando, sia anche dalla fuga tentata da Lal e riuscita invece da Avtar, che non era l'obiettivo della spedizione; l'analisi dei filmati delle telecamere comunali, che comprovavano il passaggio delle autovetture del commando in luoghi e tempi compatibili con descrizione degli eventi; la circostanza che una delle autovetture fosse intestata proprio a [OSCURATO:PERSONA], poi rinvenuta presso l'abitazione di costui con tracce ematiche sul lato inferiore della fiancata sinistra e impronte sul cofano motore, elementi compatibili con l'investimento subito da Lal nella fase iniziale del rapimento; infine, le altre due autovetture utilizzate sono risultate appartenere all'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in uso all'altro indagato [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della censura mossa solo alle risultanze del dato estrinseco del traffico telefonico a buona ragione, quindi, il Tribunale del riesame supera logicamente le critiche mosse dai ricorrenti quanto ai dati tratti dai tabulati telefonici e alle celle attivate: ritiene tali dati non decisivi, ma comunque utilizzabili ai fini della integrazione della gravità indiziaria. Si tratta di una valutazione in fatto congruamente operata che non può essere in questa sede di legittimità delibata in assenza di illogicità manifeste eo contraddittorietà. E d'altro canto la sussistenza di ben altri elementi di riscontro evidenzia anche la non decisività del rilievo. Ne consegue la genericità e manifesta infondatezza anche del secondo motivo. 4. Quanto al terzo motivo il Tribunale del Riesame ha motivato, in modo non manifestamente illogico, quanto al pericolo di reiterazione di analoghe condotte fondandosi certamente sulla gravità del reato, ma non in astratto, come deducono i ricorrenti, bensì in concreto, riferendosi alle modalità operative, alla pluralità di concorrenti nel delitto, alla brutale violenza esercitata, all'utilizzo di armi, alla privazione della libertà personale per quattro ore, nonché al movente della «spedizione punitiva», connessa alla volontà del Lal di uscire dal gruppo di riferimento degli indagati, denominato «Tiger», assumendo posizioni in contrasto con lo stesso sodalizio. E bene, anche solo il riferimento alla gravità della condotta in concreto può avere sufficiente rilievo in ordine al concreto e attuale pericolo di recidiva. Difatti il testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522 - 0; ez. Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798 - 01). Oltre a ciò il Tribunale di Brescia esamina la personalità degli attuali ricorrenti, traendone la prova, con motivazione accurata per ciascuno dei ricorrenti, anche riferendosi a plurimi precedenti di polizia per reati violenti della stessa indole, nonché riferendo che [OSCURATO:PERSONA] era stato anche sottoposto a misura cautelare in carcere per lesioni personali e minacce. Pertanto, la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva specifica e l'inadeguatezza di ogni misura meno afflittiva, risultano congruamente motivate sia per la gravità del delitto di sequestro di persona e di lesioni personali, espressivi in sé della personalità recidivante dei ricorrenti, sia anche per i precedenti, anche di polizia, che ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili, se, come nel caso, relativi a fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario (Sez. 6, n. 6274 del 27/01/2016, Sugarelli, Rv. 265961 - 01). A fronte del quadro cautelare descritto da parte del Tribunale del riesame, viene di fatto esclusa la rilevanza della circostanza che fu [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare il sequestrato in ospedale, ritenuta, senza manifeste illogicità, non decisiva. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili
Sentenza Cassazione n. 06932/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris