CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'art. 8 della legge 203/91 con rinvio alla Corte d'Appello competente. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], giusta delega depositata in udienza, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i delitti di detenzione e porto illegali di armi da guerra e armi clandestine, con l'aggravante della finalità di agevolare sodalizio di stampo mafioso (capo A) e di ricettazione delle stesse armi (capo B), fatti accertati in Rizziconi il 29 marzo 2014. Divenuta definitiva l'affermazione di penale responsabilità a seguito della pronuncia in data 3 ottobre 2017 della prima sezione della Corte di cassazione - che aveva annullato la sentenza di appello limitatamente all'aggravante speciale -, con sentenza in data 14 giugno 2018 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del rinvio, aveva escluso l'aggravante e rideterminato la pena inflitta in anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione ed C 14.000 di multa. Proposto ricorso da parte dell'imputato, la quinta sezione di questa Corte, con sentenza in data 8 luglio 2019, aveva annullato la sentenza pronunciata nel giudizio di rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, disponendo nuovo rinvio. La decisione era motivata in relazione all'omessa motivazione in relazione alla scelta del reato più grave e alla commisurazione della relativa pena, e in relazione alla quantificazione della riduzione di pena per l'attenuante della collaborazione. Con sentenza in data 13 luglio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del rinvio, ha ridotto la pena inflitta ad anni cinque, mesi due e giorni venti di reclusione ed C 14.000 di multa, con conferma nel resto. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione nella commisurazione della pena per il reato satellite, operata in misura superiore alla pena del reato più grave. Con il secondo motivo viene articolata la stessa censura in relazione alla quantificazione della riduzione di pena per l'attenuante della collaborazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'attenuante della collaborazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Nel resto, il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di ricorso riguardano unicamente il trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, cui il giudizio era stato devoluto dalla seconda sentenza di annullamento in ragione di carenze motivazionali riguardanti l'individuazione del reato più grave e la commisurazione della relativa pena base e della diminuzione di pena per l'attenuante della collaborazione, ha individuato come più grave il reato di porto illegale di armi da guerra, ha commisurato la relativa pena base in anni cinque di reclusione ed C 20.000 di multa, diminuita per l'attenuante della collaborazione ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 13.350 di multa, aumentata per la continuazione con i tre reati così detti satellite nella misura complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione ed C 7.650 di multa; sulla pena complessiva (anni sette e mesi dieci di reclusione ed C 21.000 di multa) è stata operata la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato. 2. Il primo motivo di ricorso censura, per violazione dell'art. 81 cod. pen., la commisurazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite, operata in misura eccessiva e superiore alla pena inflitta per il reato più grave. Il motivo è generico. La sentenza impugnata, infatti, ha specificamente indicato che l'aumento per la continuazione veniva operato in relazione a tre distinte fattispecie (detenzione di armi clandestine, porto di armi clandestine e ricettazione) ed ha quantificato ciascun aumento in anni uno e mesi sei di reclusione ed C 2.250 di multa. La censura relativa all'eccessività della pena attiene al merito ed è formulata genericamente, senza alcun riferimento alle fattispecie in oggetto. L'ulteriore rilievo, concernente la sproporzione rispetto alla pena inflitta per il reato più grave, non considera che il complessivo aumento per la continuazione ha riguardato tre distinte fattispecie di reato, ciascuna delle quali sanzionata con pena ben inferiore rispetto a quella del reato più grave. 3. Lo stesso primo motivo ha censurato anche la commisurazione della pena pecuniaria, mantenuta nella stessa misura indicata nel primo giudizio di rinvio nonostante l'affermazione della necessità di operare una riduzione della pena. Il motivo, in parte qua, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha effettivamente commisurato in melíus il trattamento sanzionatorio, pur avendo confermato la quantificazione della multa. 4. La sentenza impugnata ha operato la diminuzione di pena per l'attenuante della collaborazione nella misura di un terzo. Il secondo motivo di ricorso, rilevato che la diminuzione di pena era stata operata nella misura minima, ha censurato l'assenza di motivazione specifica. Il motivo è fondato. A norma dell'art. 416-bis.1 cod. pen. - che ha sostituito gli artt. 7 e 8 della legge n. 203/1991 - per l'attenuante della collaborazione la pena è diminuita "da un terzo alla metà". La sentenza impugnata ha motivato detta scelta sul rilievo che in distinto procedimento al Belfiore era stata pure riconosciuta l'attenuante della collaborazione e operata, di conseguenza, una diminuzione di pena prossima alla misura minima di un terzo ("...questa Corte ritiene di dover applicare praticamente la medesima diminuzione di pena operata ... nel suddetto processo Mediterraneo"). La sentenza, cui la seconda sentenza di annullamento aveva devoluto il giudizio proprio in ragione di carenza motivazionale specifica e consistente nell'aver applicato la diminuzione minima "senza procedere né all'esame della utilità obiettiva della collaborazione prestata dall'imputato, né a specificare le ragioni per le quali la riduzione ... sia stata contenuta nella misura di un terzo della pena", non ha motivato la scelta operata, in quanto il riferimento ad altro procedimento non fornisce alcuna indicazione in ordine all'utilità del contributo collaborativo dell'imputato nel presente procedimento, che è il parametro in relazione al quale la discrezionalità giudiziale sul punto deve rapportarsi. 5. Va, dunque, pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'attenuante della collaborazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, dovrà rinnovare il giudizio sulla quantificazione della diminuzione di pena per la menzionata attenuante, dandone adeguata motivazione rapportata all'esame della utilità obiettiva della collaborazione prestata dall'imputato nel presente procedimento. o mo Ivo i ricorso e inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante della collaborazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio C