Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:551
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
2 luglio 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale e dell’esecuzione di pene privative della libertà – Articolo 6, paragrafo 1 – Autorità giudiziaria emittente – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Emissione di un mandato d’arresto europeo da parte del pubblico ministero sulla base di un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice – Assenza di controllo giurisdizionale sull’emissione del mandato d’arresto europeo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva »
Nella causa C‑446/26 PPU [Blerens] (
i
),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 6 maggio 2026, pervenuta in cancelleria il 6 maggio 2026, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di
RI,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan (relatore), D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la domanda del giudice del rinvio del 6 maggio 2026, pervenuta in cancelleria il medesimo giorno, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, conformemente all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,
vista la decisione del 21 maggio 2026 della Quinta Sezione di accogliere tale domanda,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale relativo all’esecuzione, nei [OSCURATO:PERSONA], di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità greca competente nei confronti di RI, cittadino greco residente nel territorio di detto Stato membro, ai fini dell’esercizio dell’azione penale e dell’esecuzione di svariate pene privative della libertà.
Contesto normativo
3
L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», al paragrafo 3 così prevede:
«L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».
4
L’articolo 6 della decisione quadro in parola, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti», al suo paragrafo 1 enuncia:
«Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo».
5
L’articolo 8 di detta decisione quadro, intitolato «Contenuto e forma del mandato d’arresto europeo», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
(…)
c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;
(…)».
6
L’articolo 15 della medesima decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», dispone, al paragrafo 2, quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17».
7
L’articolo 26 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», al suo paragrafo 1, così dispone:
«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8
Il 29 aprile 2025 il pubblico ministero presso l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di Salonicco, Grecia) (in prosieguo: il «pubblico ministero greco») ha emesso nei confronti di RI un mandato d’arresto europeo ai fini, da un lato, dell’esercizio dell’azione penale per lesioni personali reiterate all’interno del nucleo familiare e di lesioni personali, reati punibili in Grecia con una pena privativa della libertà della durata massima, rispettivamente, di dieci anni e di due anni, nonché, dall’altro, dell’esecuzione di quattro pene privative della libertà della durata, rispettivamente, di cinque anni, di due anni, di un anno e di quattro mesi.
9
In quanto è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, tale mandato d’arresto europeo si basa su un mandato d’arresto nazionale emesso il 29 maggio 2018 dal giudice istruttore del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di primo grado di Katerini, Grecia), come integrato dall’ordinanza emessa il 22 ottobre 2018 dallo stesso giudice e mantenuto in vigore in forza del decreto n. 26/2019 del Consiglio per i reati minori di Katerini.
10
Il 30 ottobre 2025 il pubblico ministero presso il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha adito tale giudice, che è il giudice del rinvio, con una domanda diretta all’esecuzione di detto mandato d’arresto europeo. RI è stato posto in stato di detenzione, sulla base di quest’ultimo, in vista della sua consegna allo Stato membro emittente.
11
In una sentenza interlocutoria del 24 marzo 2026, detto giudice ha ritenuto che la consegna di RI dovesse essere rifiutata per tre delle quattro condanne sulle quali si fonda il mandato d’arresto europeo, ma che, per contro, non vedeva, in tale fase, alcun motivo per rifiutare integralmente la sua consegna, indipendentemente dalla questione se la decisione del pubblico ministero greco di emettere un mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultimo riguarda l’esercizio di azioni penali, potesse essere oggetto di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente le condizioni inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva.
12
Su quest’ultimo punto, il giudice del rinvio ha rivolto al pubblico ministero greco, in quanto autorità giudiziaria emittente, una serie di domande volte a determinare, in particolare, da un lato, se, al momento dell’emissione del mandato d’arresto nazionale o in una fase successiva, le condizioni necessarie all’emissione di detto mandato d’arresto europeo, per la parte relativa all’esercizio dell’azione penale, e segnatamente la sua proporzionalità, siano state parimenti esaminate da un giudice nello Stato membro emittente e, dall’altro, in caso di risposta negativa, se sia possibile far verificare tale proporzionalità da parte di un siffatto giudice prima della consegna effettiva della persona ricercata.
13
Con lettera del 21 gennaio 2026, il pubblico ministero greco ha risposto a quest’ultima domanda dichiarando, in primo luogo, che l’autorità giudiziaria abilitata a emettere un mandato d’arresto europeo è il procuratore presso la corte d’appello competente, il quale statuisce sul rispetto delle condizioni di rilascio del mandato in parola tenendo conto del principio di proporzionalità; in secondo luogo, il giudice greco, ossia il giudice istruttore, valuta se le condizioni per l’emissione del mandato d’arresto nazionale siano soddisfatte tenendo conto del principio di proporzionalità e, in terzo luogo, il principio di proporzionalità è un principio generalmente riconosciuto e sancito dalla costituzione della Repubblica ellenica che si applica a tutte le fasi del procedimento penale e che è stato preso in considerazione nella presente causa, tanto al momento dell’emissione del mandato d’arresto nazionale da parte del giudice istruttore quanto al momento di quella del mandato d’arresto europeo.
14
Dopo aver sottolineato che, indipendentemente dal fatto che il mandato d’arresto europeo in discussione nel procedimento principale sia volto anche all’esecuzione di pene privative della libertà, la presente causa è paragonabile alla causa pendente C‑722/25, Wertergen, il giudice del rinvio, ribadendo i motivi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale che ha dato luogo a quest’ultima causa, conclude, sulla base delle informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente, che, nello Stato membro emittente, la decisione di un pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale non può essere oggetto, prima della consegna della persona ricercata, di un controllo esercitato da un giudice. Peraltro, tali informazioni non consentirebbero al giudice in parola di stabilire né se, quando emette un mandato d’arresto nazionale, il giudice competente dello Stato membro emittente abbia esercitato o possa esercitare un controllo sulle condizioni necessarie per emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale, in particolare, sulla sua proporzionalità, né se la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale possa, prima della consegna della persona ricercata, essere oggetto di controllo da parte di un giudice. Sarebbe irrilevante al riguardo che, in considerazione della loro natura e della sanzione che possono comportare, i fatti di cui tale persona è sospettata in Grecia costituiscano reati gravi e che detta persona risieda al di fuori del territorio greco.
15
Pertanto, secondo il giudice del rinvio, sussiste un dubbio riguardo alla questione se, prima della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata possa beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva o a livello del mandato d’arresto europeo o a livello della decisione giudiziaria nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta, vale a dire l’emissione del mandato d’arresto nazionale.
16
In proposito, detto giudice ricorda che, ai punti 47 e 48 della sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), la Corte ha dichiarato che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva prima della sua consegna allo Stato membro emittente a uno dei due livelli di tutela richiesti, vale a dire, o nei confronti del mandato d’arresto europeo o nei confronti della decisione giudiziaria sulla quale tale mandato si innesta.
17
È vero che tale sentenza riguarda una situazione diversa da quella in discussione nel procedimento principale, poiché, nella causa all’origine di detta sentenza, un pubblico ministero aveva emesso tanto il mandato d’arresto europeo quanto il mandato d’arresto nazionale.
18
Tuttavia, il giudice del rinvio non è convinto che da tale differenza discenda che, nella presente causa, il requisito di una tutela giurisdizionale effettiva prima della consegna della persona ricercata non si applicherebbe a uno di questi due livelli. Infatti, la Corte avrebbe sancito il requisito in parola nella sua giurisprudenza anteriore relativa ai due livelli di protezione, in particolare, nella sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), alla quale essa fa riferimento ai punti da 43 a 47 della sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187). Orbene, come nel caso di specie, nella causa decisa con la prima di suddette sentenze, un pubblico ministero aveva emesso il mandato d’arresto europeo, mentre un giudice aveva emesso il mandato d’arresto nazionale. Sarebbe quindi poco probabile che il requisito di una tutela giurisdizionale effettiva enunciato in quest’ultima sentenza non si applichi in un caso come quello di cui al procedimento principale.
19
Il giudice in parola sottolinea che, in una causa simile anteriore relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso da un pubblico ministero presso una corte d’appello greca, ha ritenuto che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta non fosse violato, dal momento che, prima della consegna della persona ricercata, il mandato d’arresto nazionale è stato emesso da un giudice e che, dopo la consegna di tale persona, la legittimità del mandato d’arresto europeo doveva, se del caso, in applicazione della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punti 72 e 73), poter essere esaminata in via incidentale dal giudice penale competente a pronunciarsi sui fatti all’origine di detto mandato.
20
Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se un siffatto ragionamento sia ancora valido, e ciò per due ragioni.
21
Da un lato, tale ragionamento presupporrebbe che, nell’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia stato emesso da un pubblico ministero, la condizione connessa al requisito di una tutela giurisdizionale effettiva sia già soddisfatta a livello della decisione giudiziaria nazionale se il mandato d’arresto nazionale è stato spiccato da un giudice. Orbene, dai punti da 50 a 53 della sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), discenderebbe che questa sola circostanza non è sufficiente, in quanto, se il mandato d’arresto europeo è stato emesso da un pubblico ministero, il giudice, quando emette il mandato d’arresto nazionale, e quindi prima della consegna, deve aver avuto la possibilità di controllare le condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare, la sua proporzionalità.
22
D’altro lato, detto ragionamento presupporrebbe che un controllo giurisdizionale vertente sulle condizioni di emissione di un mandato d’arresto europeo, in particolare, sulla sua proporzionalità, esercitato da un giudice nello Stato membro emittente dopo la consegna della persona ricercata a tale Stato membro, risponda, come nel caso di cui alla sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4), al requisito di una tutela giurisdizionale effettiva. Orbene, dai punti da 54 a 57 della sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), deriverebbe che la sola possibilità di sottoporre, dopo la consegna della persona ricercata, la legittimità della decisione di un pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo a un controllo giurisdizionale non soddisfa un siffatto requisito.
23
In tale contesto, il rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro [2002/584], letto alla luce dell’articolo 47 della [Carta] debba essere interpretato nel senso che non sono soddisfatti i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve godere una persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale - e successivamente ai fini dell’esecuzione di pene detentive - quando:
– il mandato di arresto europeo è stato emesso da un pubblico ministero - che può essere considerato quale “autorità giudiziaria emittente” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro -, la cui decisione di emettere il mandato di arresto europeo in parola non può essere oggetto di controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata, mentre
– il mandato di arresto europeo in parola – nella misura in cui è volto all’esercizio dell’azione penale – è fondato su un mandato di arresto nazionale emesso da un giudice che nell’emissione di tale mandato non ha verificato le condizioni per l’emissione di un mandato di arresto europeo, e in particolare la sua proporzionalità, e la cui decisione non può essere oggetto di un siffatto controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata».
Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza
24
Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia trattato con il procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23
bis
, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
25
A sostegno di tale domanda, il giudice del rinvio ha affermato che la questione pregiudiziale verte su un settore di cui al titolo V della parte terza del trattato FUE e che la persona ricercata si trova in stato di detenzione ai fini della sua consegna allo Stato membro emittente. La decisione sulla consegna in parola non potrebbe essere adottata senza la risposta della Corte alla questione sollevata e la rapidità di quest’ultima avrebbe quindi un’incidenza diretta e determinante sulla durata di tale detenzione.
26
Al riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che il rinvio pregiudiziale verte, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale rinvio è di conseguenza idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.
27
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il requisito relativo all’urgenza, da una giurisprudenza costante risulta che tale requisito è soddisfatto quando la persona interessata nel procedimento principale è, alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, privata della libertà e il suo mantenimento in custodia dipende dalla decisione della Corte, fermo restando che la situazione di detta persona deve essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza (v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2026, Casotta, C‑24/26 PPU, EU:C:2026:333, punto 55 e giurisprudenza citata).
28
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che RI è privato della libertà dal 27 ottobre 2025 in vista della sua consegna alle autorità greche competenti e che si trova in tale situazione alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che il rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza, e il giudice del rinvio ha peraltro precisato, nella decisione di rinvio, che la domanda in parola ha l’effetto di prorogare di 60 giorni la detenzione di RI ai fini della sua consegna allo Stato membro emittente.
29
Orbene, la questione sollevata da detto giudice è volta, in sostanza, a consentirgli di determinare, quale autorità giudiziaria dell’esecuzione, se le disposizioni del diritto dell’Unione cui si riferisce tale questione giustifichino il fatto che esso rifiuti l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in quanto è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, per il motivo che quest’ultimo non soddisferebbe i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare la persona ricercata.
30
Una risposta in senso affermativo della Corte dovrebbe condurre, in linea di principio, alla liberazione di RI, dal momento che la sua consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale nello Stato membro emittente dovrebbe essere rifiutata e che la sua detenzione è stata prorogata unicamente al fine di chiedere il presente procedimento pregiudiziale.
31
È vero che, nel caso di specie, il mandato d’arresto europeo è stato emesso anche ai fini dell’esecuzione di quattro pene privative della libertà fondate su sentenze esecutive pronunciate nello Stato membro emittente, e il giudice del rinvio non nutre dubbi quanto alla consegna di RI ai fini dell’esecuzione di una di tali pene.
32
Orbene, in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, lo Stato membro emittente deve dedurre dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nel suo territorio in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.
33
In tal senso, il rifiuto di consegna di una persona detenuta ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, che è parimenti oggetto di un siffatto mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, non conduce necessariamente alla sua liberazione.
34
Analogamente accade quando la durata della pena privativa della libertà da scontare nello Stato membro emittente è sufficientemente lunga da poter assorbire la durata della custodia scontata nello Stato membro di esecuzione.
35
Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, in caso di consegna allo Stato membro emittente di RI, a carico di quest’ultimo è disposta una pena privativa della libertà minima della durata di quattro mesi.
36
Pertanto, poiché la durata della detenzione subita da RI nei [OSCURATO:PERSONA] supera già quella di tale pena, occorre ritenere che il requisito connesso all’urgenza sia soddisfatto, in quanto il mantenimento in detenzione di RI in detto Stato membro dipende dalla decisione della Corte.
37
In tali circostanze, in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, del regolamento di procedura, si deve accogliere la domanda del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza.
Sulla questione pregiudiziale
38
In forza dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta ad una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
39
Tale disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.
40
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, qualora un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un pubblico ministero che costituisce un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro, ai fini dell’esercizio di un’azione penale nonché dell’esecuzione di pene privative della libertà, sono soddisfatti i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare la persona ricercata, benché, da un lato, la decisione del pubblico ministero in parola di emettere tale mandato d’arresto europeo non possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona di cui si tratta e, dall’altro, detto mandato d’arresto europeo si basi, in quanto volto all’esercizio di un’azione penale, su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice che non ha proceduto al controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare, del suo carattere proporzionato, e neppure la decisione del quale può essere oggetto di ricorso prima di tale consegna.
41
Va anzitutto ricordato che tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del mutuo riconoscimento, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di tali Stati, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo (sentenza del 29 luglio 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punto 36 e giurisprudenza citata).
42
Ciononostante, l’efficacia e il buon funzionamento del sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, istituito dalla decisione quadro 2002/584, si basano sul rispetto di taluni requisiti stabiliti da tale decisione quadro, la cui portata è stata precisata dalla giurisprudenza della Corte (sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 36, nonché ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 40).
43
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, per «autorità giudiziaria emittente» si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.
44
Secondo la giurisprudenza, tale nozione può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo necessariamente giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro e agiscono in modo indipendente nell’esercizio delle loro funzioni inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo e detta indipendenza richiede che vi siano regole statutarie e organizzative idonee a garantire che l’autorità giudiziaria emittente non sia esposta, nell’ambito dell’adozione di una decisione di emettere un siffatto mandato d’arresto, a un qualsivoglia rischio di essere soggetta, in particolare, a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo [sentenza del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours), C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punto 52 e giurisprudenza citata].
45
Nel caso di specie, la partecipazione all’amministrazione della giustizia penale all’interno della Repubblica ellenica dei membri del pubblico ministero di detto Stato membro non è contestata. Tale pubblico ministero rientra quindi nella nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
46
In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, il mandato d’arresto europeo deve contenere l’indicazione dell’esistenza «di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza».
47
Dalla giurisprudenza risulta che il rispetto del requisito in parola riveste un’importanza particolare, in quanto esso implica che, quando il mandato d’arresto europeo viene emesso ai fini dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro, di una persona ricercata in vista dell’esercizio di azioni penali, tale persona abbia già potuto beneficiare, in una prima fase della procedura, delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la cui tutela deve essere garantita dall’autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, in base alla normativa nazionale applicabile, segnatamente in vista dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale (sentenza del 1º giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 55).
48
Poiché l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro stabilisce un requisito di regolarità il cui rispetto costituisce un presupposto della validità del mandato d’arresto europeo, l’inosservanza di tale requisito deve, in linea di principio, portare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a non dare corso a tale mandato d’arresto (sentenza del 1º giugno 2016, Bob-Dogi, C‑241/15, EU:C:2016:385, punto 64).
49
Il sistema del mandato d’arresto europeo comporta, quindi, in forza del requisito dettato dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla tutela giudiziaria prevista al primo livello, nell’ambito dell’adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale (sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 42 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 44).
50
La tutela in parola implica, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è tale da ledere il diritto alla libertà della persona interessata, che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 63 e giurisprudenza citata).
51
Ne consegue che, qualora il diritto dello Stato membro emittente attribuisca la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non sia un giudice o un organo giurisdizionale, la decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d’arresto nazionale, su cui s’innesta il mandato d’arresto europeo deve in sé rispettare siffatti requisiti (sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 44 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 46).
52
Il rispetto di tali requisiti consente quindi di garantire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione che la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale si basa su un procedimento nazionale soggetto a controllo giurisdizionale, e che la persona nei cui confronti è stato emesso tale mandato d’arresto nazionale ha beneficiato di tutte le garanzie proprie all’adozione di questo tipo di decisioni, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai fondamentali principi giuridici menzionati all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 45 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 47).
53
Inoltre, il secondo livello di protezione dei diritti della persona interessata presuppone che l’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, verifichi il rispetto delle condizioni necessarie all’emissione di un mandato d’arresto europeo ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 71 e giurisprudenza citata, nonché del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 64 e giurisprudenza citata].
54
Spetta infatti all’«autorità giudiziaria emittente», di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, vale a dire al soggetto che, da ultimo, adotta la decisione di emettere il mandato d’arresto europeo, assicurare tale secondo livello di protezione, anche quando detto mandato d’arresto europeo si fondi su una decisione nazionale emessa da un giudice o da un organo giurisdizionale [sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau), C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456, punto 72].
55
Peraltro, quando il diritto dello Stato membro emittente attribuisce la competenza a emettere un mandato d’arresto europeo a un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione di emettere detto mandato d’arresto e, in particolare, la proporzionalità di una decisione siffatta devono poter formare oggetto, in detto Stato membro, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi pienamente i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 46 e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 48).
56
Un simile ricorso contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale adottata da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia e godendo dell’indipendenza dal potere esecutivo richiesta, non costituisce un organo giurisdizionale, mira a garantire che il sindacato giurisdizionale di detta decisione e delle condizioni necessarie all’emissione di tale mandato e, in particolare, della sua proporzionalità rispetti i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 13 gennaio 2021, del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 66 e giurisprudenza citata).
57
Spetta, pertanto, agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, mediante mezzi di ricorso da essi attuati e che possono differire da un sistema all’altro (sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 67 e giurisprudenza citata).
58
In tale contesto, l’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità giudiziaria diversa da un organo giurisdizionale costituisce solo una possibilità al riguardo (sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 68 e giurisprudenza citata).
59
Quindi, la presenza, nell’ordinamento giuridico nazionale, di norme procedurali in base alle quali le condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo e, in particolare, la sua proporzionalità possono essere oggetto di un sindacato giurisdizionale nello Stato membro emittente, prima o in concomitanza con la sua adozione, ma anche successivamente, risponde all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 13 gennaio 2021, MM, C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4, punto 69 e giurisprudenza citata).
60
Dalla giurisprudenza richiamata discende che, quando un mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale da un pubblico ministero che costituisce un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il quale si innesta su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice, il rispetto del complesso dei requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva sanciti all’articolo 47 della Carta implica che le condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare, la sua proporzionalità, possano essere oggetto, nello Stato membro emittente, di un controllo giurisdizionale.
61
Al riguardo, la Corte ha già indicato che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi di tale articolo 47, non richiede che detto controllo giurisdizionale possa essere esercitato prima della consegna della persona interessata alle autorità competenti dello Stato membro emittente [v. sentenze del 28 gennaio 2021, Spetsializirana prokuratura (Comunicazione dei diritti), C‑649/19, EU:C:2021:75, punti 79 e 80 e giurisprudenza citata, e del 30 giugno 2022, Spetsializirana prokuratura (Informazioni sulla decisione nazionale di arresto), C‑105/21, EU:C:2022:511, punto 44].
62
È certo vero che, come rilevato dal giudice del rinvio, nella sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punti 47 e 48), e nell’ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria (C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 49), la Corte ha dichiarato che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva prima della sua consegna allo Stato membro emittente, e ciò quantomeno a uno dei due livelli di protezione richiesti da detta giurisprudenza, il che presuppone, pertanto, che possa essere esercitato un controllo giurisdizionale o nei confronti del mandato d’arresto europeo o nei confronti della decisione giudiziaria sulla quale detto mandato si innesta, prima che si proceda all’esecuzione di quest’ultimo.
63
Infatti, la Corte ha dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione (sentenza del 10 marzo 2021, PI, C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187, punto 60 e ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria, C‑206/20, EU:C:2021:509, punto 54).
64
Tuttavia, come risulta dal punto precedente, quest’ultimo requisito si imponeva, nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza e a tale ordinanza, a causa del mancato intervento di un giudice a uno dei due livelli di protezione prima della consegna in discussione, dal momento che tanto il mandato d’arresto nazionale quanto il mandato d’arresto europeo erano stati emessi, nelle cause in parola, da un pubblico ministero che costituiva un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
65
Infatti, come esplicitamente rilevato dalla Corte ai punti da 51 a 54 della sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), dalle sentenze del 12 dicembre 2019, Parquet général du Grand-Duché de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e di Tours) (C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, EU:C:2019:1077, punti da 67 a 71), e del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Procura, Svezia) (C‑625/19 PPU, EU:C:2019:1078, punti da 46 a 53), risulta che il controllo giurisdizionale della proporzionalità della decisione del pubblico ministero di emettere un mandato d’arresto europeo può aver luogo non soltanto prima, ma anche dopo la consegna della persona ricercata, qualora vi sia una serie di disposizioni procedurali nazionali che garantiscono l’intervento di un giudice sin dall’emissione del mandato d’arresto nazionale nei confronti di tale persona e, pertanto, prima della sua consegna, e ciò a maggior ragione qualora tale giudice proceda, per di più, a una valutazione delle condizioni necessarie all’emissione di un mandato d’arresto europeo, in particolare, della sua proporzionalità.
66
Quindi, il requisito secondo cui il controllo giurisdizionale vertente sulle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità, deve poter essere esercitato prima della consegna della persona ricercata, risultante dai punti 47, 48 e 60 della sentenza del 10 marzo 2021, PI (C‑648/20 PPU, EU:C:2021:187), nonché dai punti 49 e 54 dell’ordinanza del 22 giugno 2021, Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria (C‑206/20, EU:C:2021:509), si giustifica unicamente, in via eccezionale, in circostanze specifiche come quelle in discussione nelle cause che hanno dato luogo a tale sentenza e tale ordinanza in cui né il mandato d’arresto nazionale né il mandato d’arresto europeo erano stati emessi da un giudice. Per contro, qualora l’uno o l’altro dei mandati d’arresto in parola sia stato emesso da un giudice, il controllo giurisdizionale di cui si tratta può, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 59 e 61 della presente ordinanza, aver luogo, se del caso, dopo tale consegna.
67
Di conseguenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un regime nazionale in cui un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale da parte di un pubblico ministero che costituisce un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la cui decisione non può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata, si innesta su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice che non eserciti il controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità, è conforme ai requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta purché un ricorso giurisdizionale vertente sulle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo possa essere esercitato prima o dopo tale consegna.
68
A quest’ultimo riguardo, occorre ancora ricordare che, in assenza di norme procedurali nello Stato membro emittente che consentano di far controllare da un giudice le condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare la sua proporzionalità, la Corte ha, in sostanza, dichiarato, al punto 72 della sentenza del 13 gennaio 2021, MM (C‑414/20 PPU, EU:C:2021:4), che il diritto dell’Unione conferiva a un giudice di tale Stato membro un titolo di competenza ad esercitare un controllo in via incidentale della validità del mandato d’arresto europeo.
69
Nel caso di specie, dagli elementi contenuti nella decisione di rinvio risulta che, secondo le indicazioni fornite dal pubblico ministero greco in risposta alla domanda del giudice del rinvio, il pubblico ministero, in quanto «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, controlla il rispetto delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità, e che il giudice che ha spiccato il mandato d’arresto nazionale sul quale si fonda tale mandato d’arresto europeo non procede a un siffatto controllo del mandato d’arresto europeo, ma verifica soltanto se il mandato d’arresto nazionale rispetti le condizioni di emissione di detto mandato nazionale, in particolare la sua proporzionalità.
70
Secondo la valutazione effettuata dal giudice del rinvio, dalle indicazioni summenzionate si deduce che né tale giudice né alcun altro giudice nazionale verifica, prima della consegna della persona ricercata, se le condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo siano conformi al principio di proporzionalità.
71
Per contro, dalla decisione di rinvio non risulta chiaramente se il diritto greco preveda l’esistenza di un ricorso giurisdizionale dopo la consegna della persona ricercata che consenta a un giudice di effettuare il controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità.
72
Appare quindi che un regime del genere sarebbe conforme ai requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva derivanti dall’articolo 47 della Carta solo a condizione che un siffatto ricorso giurisdizionale sia previsto nello Stato membro emittente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, chiedendo, se del caso, all’autorità giudiziaria emittente, conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, di fornirgli urgentemente ogni informazione complementare necessaria.
73
L’esecuzione del mandato d’arresto europeo in discussione nel procedimento principale, in quanto è stato emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, dovrebbe quindi essere rifiutata soltanto in mancanza di tale ricorso.
74
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, qualora un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un pubblico ministero che costituisce un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro, ai fini dell’esercizio di un’azione penale nonché dell’esecuzione di pene privative della libertà, sono soddisfatti i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare la persona ricercata, benché, da un lato, la decisione del pubblico ministero in parola di emettere tale mandato d’arresto europeo non possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona di cui si tratta e, dall’altro, detto mandato d’arresto europeo si basi, in quanto volto all’esercizio di un’azione penale, su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice che non ha proceduto al controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare, del suo carattere proporzionato, e neppure la decisione del quale può essere oggetto di ricorso prima di tale consegna, purché, dopo detta consegna, sia previsto nello Stato membro emittente un ricorso giurisdizionale che garantisca il controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità.
Sulle spese
75
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
qualora un mandato d’arresto europeo sia stato emesso da un pubblico ministero che costituisce un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta decisione quadro, ai fini dell’esercizio di un’azione penale nonché dell’esecuzione di pene privative della libertà, sono soddisfatti i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare la persona ricercata, benché, da un lato, la decisione del pubblico ministero in parola di emettere tale mandato d’arresto europeo non possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona di cui si tratta e, dall’altro, detto mandato d’arresto europeo si basi, in quanto volto all’esercizio di un’azione penale, su un mandato d’arresto nazionale emesso da un giudice che non ha proceduto al controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare, del suo carattere proporzionato, e neppure la decisione del quale può essere oggetto di ricorso prima di tale consegna, purché, dopo detta consegna, sia previsto nello Stato membro emittente un ricorso giurisdizionale che garantisca il controllo delle condizioni di emissione del mandato d’arresto europeo, in particolare della sua proporzionalità.
Firme
*
Lingua processuale: il neerlandese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.