CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 1971
Cassazione n. 11090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta distrattiva, rideterminando la pena in relazione ai residui reati di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione - è anch'esso indeducibile perché non si confronta con l'ampia argomentazione offerta dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell'imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11090 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3124/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38207/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha assolto dal reato di bancarotta distrattiva, rideterminando la pena in relazione ai residui reati di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria; - che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto, logicamente prospettato dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), invocando un (differente) apprezzamento in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito; attività, com'è nota preclusa a questa Corte; - che il secondo motivo di ricorso - che deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. e connesso vizio di motivazione - è anch'esso indeducibile perché non si confronta con l'ampia argomentazione offerta dalla Corte territoriale, che ha dato atto del rapporto esistente tra il reato sub iudice e i plurimi precedenti esistenti a carico dell'imputata e della conseguente sua maggiore pericolosità (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M