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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2018

Cassazione n. 12579/2026

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avverso la decisione concui in data 20 maggio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto nei suoiconfronti l’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art.47 ord.pen., con fissazionedel domicilio in [OSCURATO:PERSONA] (Modena).

La ragione delle doglianze risiede nellaconformazione delle prescrizioni.Al primo motivo di ricorso si deduce nullità del provvedimento per omessa motivazionein riferimento alla richiesta di essere autorizzato a recarsi periodicamente in Marocco overisiedono i figli minori.Il provvedimento non si esprime in modo espresso su tale richiesta ma implicitamentela rigetta, posto che compie riferimento a soli spostamenti per finalità lavorative sul territorionazionale.Al secondo motivo, sempre su tale profilo, si deduce violazione di legge.

La valenzarieducativa del trattamento e dell’affidamento risulterebbe pregiudicata dalla mancatapossibilità di coltivare le relazioni familiari.

Vi è inoltre contraddizione tra la mancataautorizzazione e la prescrizione n.7 in punto di necessario adempimento degli obblighi diassistenza familiare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti.Ed invero, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è più volte affermata laricorribilità anche di singole prescrizioni, lì dove incompatibili con le finalità del trattamento:ad es. si è detto che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime leprescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche edindiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vagliopreliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso,trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alladetenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (v.

Sez.

I n. 1257 del20.12.2018, dep.2019, rv 276383).Nel caso in esame, tuttavia, ad essere impugnata non è una specifica prescrizionequanto la mancata previsione di una facoltà generalizzata di recarsi in Marocco per farevisita ai figli minori.

Sotto tale profilo, pure in mancanza di una motivazione espressa deldiniego, può agevolmente dedursi che il Tribunale abbia ritenuto simile provvedimento‘generale’ non compatibile con il principio di necessaria territorialità dell’affidamento in prova(che al più potrebbe essere integralmente svolto in altro paese in ambito UE ma di certo nonframmentato) .

Ciò posto, non può accogliersi né la tesi difensiva della nullità né quella dellacontraddizione con la parte del provvedimento con cui si prescrive l’osservanza degliobblighi di tutela familiare, atteso che le modalità di adempimento possono essere realizzateanche attraverso un sostegno finanziario.Ciò non toglie che nel corso della misura alternativa possa – in caso di particolarebisogno dei minori – essere autorizzata secundum necessitatis una visita con provvedimentoad hoc.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la decisione concui in data 20 maggio 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto nei suoiconfronti l’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art.47 ord.pen., con fissazionedel domicilio in [OSCURATO:PERSONA] (Modena). La ragione delle doglianze risiede nellaconformazione delle prescrizioni.Al primo motivo di ricorso si deduce nullità del provvedimento per omessa motivazionein riferimento alla richiesta di essere autorizzato a recarsi periodicamente in Marocco overisiedono i figli minori.Il provvedimento non si esprime in modo espresso su tale richiesta ma implicitamentela rigetta, posto che compie riferimento a soli spostamenti per finalità lavorative sul territorionazionale.Al secondo motivo, sempre su tale profilo, si deduce violazione di legge. La valenzarieducativa del trattamento e dell’affidamento risulterebbe pregiudicata dalla mancatapossibilità di coltivare le relazioni familiari. Vi è inoltre contraddizione tra la mancataautorizzazione e la prescrizione n.7 in punto di necessario adempimento degli obblighi diassistenza familiare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti.Ed invero, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è più volte affermata laricorribilità anche di singole prescrizioni, lì dove incompatibili con le finalità del trattamento:ad es. si è detto che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime leprescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche edindiscriminate limitazioni all'attività lavorativa esercitabile dall'affidato, senza alcun vagliopreliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso,trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alladetenzione, collegata alla previsione di cui all'art. 27, comma 3, Cost. (v. Sez. I n. 1257 del20.12.2018, dep.2019, rv 276383).Nel caso in esame, tuttavia, ad essere impugnata non è una specifica prescrizionequanto la mancata previsione di una facoltà generalizzata di recarsi in Marocco per farevisita ai figli minori. Sotto tale profilo, pure in mancanza di una motivazione espressa deldiniego, può agevolmente dedursi che il Tribunale abbia ritenuto simile provvedimento‘generale’ non compatibile con il principio di necessaria territorialità dell’affidamento in prova(che al più potrebbe essere integralmente svolto in altro paese in ambito UE ma di certo nonframmentato) . Ciò posto, non può accogliersi né la tesi difensiva della nullità né quella dellacontraddizione con la parte del provvedimento con cui si prescrive l’osservanza degliobblighi di tutela familiare, atteso che le modalità di adempimento possono essere realizzateanche attraverso un sostegno finanziario.Ciò non toglie che nel corso della misura alternativa possa – in caso di particolarebisogno dei minori – essere autorizzata secundum necessitatis una visita con provvedimentoad hoc.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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