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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38105/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere i Giudici di merito errato nel ritenere integrata la fattispecie in questione benché la condotta ascritta all'imputato configurasse un'ipotesi di falsità ideologica e, dunque, non punibile ai sensi della citata disposizione incriminatrice, concernente le sole ipotesi di falsità materiale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avuto riguardo alla condivisibile affermazione della Corte di appello secondo cui ricorre un falso materiale anche nei casi in cui un atto sia formato in totale assenza dei relativi presupposti (cfr. Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, in motivazione), come nel caso dell'inesistenza, intesa come non operatività, dell'impresa che si dichiari falsamente abbia assunto il lavoratore alle proprie dipendenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. n. 286 del 1998; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, l'impugnazione censura la sentenza impugnata per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere i Giudici di merito errato nel ritenere integrata la fattispecie in questione benché la condotta ascritta all'imputato configurasse un'ipotesi di falsità ideologica e, dunque, non punibile ai sensi della citata disposizione incriminatrice, concernente le sole ipotesi di falsità materiale; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avuto riguardo alla condivisibile affermazione della Corte di appello secondo cui ricorre un falso materiale anche nei casi in cui un atto sia formato in totale assenza dei relativi presupposti (cfr. Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, in motivazione), come nel caso dell'inesistenza, intesa come non operatività, dell'impresa che si dichiari falsamente abbia assunto il lavoratore alle proprie dipendenze; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 38105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris