CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o cui è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Troiani, come da procura speciale allegata al controricorso;– controricorrente e ricorrente incidentale –e nei confronti diPaola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alcontroricorso;- controricorrenti e ricorrenti incidentali -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 194/05/2018, depositata il 15.02.2018 e notificata il13.03.2018.Numero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- Con le sentenze nn. 50/01/2016, 51/01/2016 e 52/01/2016 la CTPdi Vicenza accoglieva parzialmente i ricorsi proposti, rispettivamente,dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni dal 2006 al2009, con i quali erano stati, rispettivamente, recuperati a tassazionenei confronti della società costi relativi ad operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti e rideterminato il reddito di partecipazionenei confronti dei soci; il primo giudice riqualificava tali operazionicome soggettivamente inesistenti con conseguente riconoscimentodella deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto del pellame grezzo;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR del Veneto, previariunione, accoglieva gli appelli proposti dai contribuenti e rigettaval’appello incidentale proposto dall’Ufficio, osservando, per quanto quirileva, che:- gli elementi indicati dall'Ufficio non erano idonei a dimostrare la“colpevolezza della società dell'esistenza di una frode fiscale”,dovendosi considerare prive di rilievo le circostanze che iltrasportatore fosse sempre il [OSCURATO:PERSONA] e che vi fosse una continuitàtra la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva condotto la propria attività con criteri imprenditorialivolti a conseguire risultati economici positivi, scegliendo i fornitoriche le offrivano condizioni migliori;- non era stata rilevata alcuna connivenza tra gli amministratori dellaNord [OSCURATO:SOCIETA] e gli amministratori dei vari fornitori, né era statodimostrato che le operazioni non fossero state realizzate da talifornitori;Numero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026- la mancata prova della retrocessione a [OSCURATO:PERSONA] dell'IVAaddebitata dai vari fornitori e da quest'ultimi non versata all'erariorappresentava, peraltro, il motivo fondamentale per ritenere che [OSCURATO:SOCIETA] non avesse partecipato alla frode, anche perché è statodimostrato che la merce acquistata era stata regolarmente vendutaed era stata versata l'IVA;- l’Agenzia impugnava la sentenza della CTR nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;- la società contribuente resisteva con controricorso e proponeva asua volta ricorso incidentale con due motivi;- l’Agenzia proponeva anche un ricorso successivo nei confronti deisoci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che resistevano proponendoa loro volta ricorso incidentale con un unico motivo;- la società e i soci depositavano memoria.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso successivoproposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], in quanto detto ricorso, notificato in data14.05.2018, non risulta depositato a norma dell’art. 369, comma 1,cod. proc. civ., come si evince dall’attestazione della cancellaria;- l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo lascadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comportal'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusadalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancitodall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un attoper mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamenteall'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori,per i quali vigano apposite e separate norme (Cass. n. 25453 del2017; Cass. n. 12894 del 2013);Numero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026- di conseguenza, occorre valutare l’ammissibilità del ricorsoincidentale proposto dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alla liquidazionedelle spese di lite, posto che l’inammissibilità o l’improcedibilità delricorso principale non travolge di per sé il ricorso incidentale che, ovetempestivamente proposto, non perde efficacia, ma tiene luogo delricorso principale (Cass. n. 8154 del 2003; Cass. n. 12443 del 2012;Cass. n. 21868 del 2025);- per essere considerato tempestivo, tuttavia, il ricorso incidentaledeve essere proposto non solo entro quaranta giorni dalla notifica delricorso principale, come previsto dall’art. 371 cod. proc. civ., maanche entro il termine per impugnare;- poiché nel caso di specie le parti appellanti avevano notificatoall’Agenzia la sentenza di appello in data 13.03.2018, il termine perimpugnare per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eraquello di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e scadeva il 14.05.2018;- il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e SalvadoriAlessandro mediante notifica via PEC in data 22.06.2018 è, pertanto,inammissibile per tardività, in applicazione della regola sulla cd.efficacia bilaterale della notifica della sentenza che impone alnotificante il rispetto del termine breve di impugnazione: lanotificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170,primo comma, cod. proc. civ., fa decorrere il termine diimpugnazione, a norma dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo per laparte destinataria, ma anche per la parte che ha effettuato la notifica(Cass. Sez. U., n. 23829 del 2007; Cass. Sez. U. n. 1717 del 2020;Cass. n. 5177 del 2018);- sempre in via preliminare va rigettata la prima eccezione diinammissibilità del ricorso principale, sollevata dalla controricorrentesocietà, per violazione del principio di autosufficienza, in quanto ilNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorso contiene tutti gli elementi necessari a rappresentare le ragioniper cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e consente aquesta Corte la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass.n. 15952 del 2007);- peraltro, gli atti e i documenti richiamati nel ricorso sono statisufficientemente localizzati e, comunque, nel corpo del ricorso ne èstato riportato il contenuto nelle parti essenziali;- va disattesa anche l’ulteriore eccezione della controricorrente diinammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto volti ad ottenere unulteriore esame delle emergenze istruttorie, dato che la partericorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione dellafattispecie nell'ambito del paradigma astratto delle citate disposizioni,laddove il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non avesseassolto all'onere di prova su di esso gravante per contestare lainesistenza delle operazioni fatturate, oltre che la conoscenza o laconoscibilità della frode;- ciò premesso, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessoesame di punti di fatto decisivi e controversi, sostenendo che la CTR,dopo avere ritenuto che le merci fossero state effettivamenteconsegnate, che non vi fosse prova di connivenza tra gliamministratori della società contribuente (la [OSCURATO:PERSONA]) e gliamministratori dei vari fornitori ritenuti “cartiere” e che non fossestato provato che l’Iva non versata da detti fornitori fosse stataretrocessa alla società contribuente, ha omesso di considerare i fattidecisivi addotti dall’Ufficio alle pagg. 19 – 21 e 24 – 35 dellecontrodeduzioni e appello incidentale del 7.07.2016, e segnatamentein sintesi: 1) tutte le quattro ditte fornitrici erano prive di regolareNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026contabilità e non avevano versato l'Iva sulle apparenti forniture,effettuate alla [OSCURATO:PERSONA]; 2) l'intero apparente fatturato di tali ditteera stato sviluppato con la [OSCURATO:PERSONA]; 3) nessuno dei lororesponsabili presentava una professionalità specifica nel settore delpellame; 4) nessuno di tali soggetti era stato in grado di indicare chigli avesse fornito le ingenti quantità di pelli di cui essi avevano poifatturato la rivendita a [OSCURATO:PERSONA]; 5) nel solo caso in cui uno di talifornitori era stato individuato ([OSCURATO:PERSONA]), era emerso che sitrattava di un operatore fittizio; 6) le quattro ditte risultavano legate"a due a due": la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] apparivano comestrumenti fraudolenti utilizzati promiscuamente dal Lovato e dallaCastaman; la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]unipersonale si identificavano con [OSCURATO:PERSONA]; 7) tutti gliimprobabili trasporti della merce risultavano effettuati, stando aidocumenti di trasporto, dalla ditta di trasporto [OSCURATO:PERSONA], già nota perl'emissione di DDT falsi; 8) la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], amministratrice e sociadominante della [OSCURATO:PERSONA], non aveva saputo individuare lapersona con cui aveva tenuto i rapporti commerciali per quantoriguardava gli acquisti dalla Aelle, mentre riferiva di avere trattatocon il Lovato non solo per i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] (di cui quegliera formalmente amministratore), ma anche quelli con la LuganoPelli, alla quale formalmente il Lovato era estraneo; aggiunge asupporto della ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni, che lamera circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasformato e vendutopelli non poteva comprovare di per sé che ne avesse acquistateesattamente per le quantità e per i corrispettivi contabilizzati, vistoche non erano identificabili i reali fornitori e quelli apparenti eranoprivi di contabilità, essendo inattendibile anche la documentazionerelativa al loro trasporto;Numero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026- con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 cod. civ., riproponendo sotto altro profilo lamedesima censura mossa con il primo motivo;- i predetti motivi, che per connessione vanno esaminatiunitariamente, sono fondati;- le censure investono in primo luogo la questione della detraibilitàdell’IVA e della deducibilità dei costi nel caso di fatturazione peroperazioni inesistenti e riguardano sia l’oggetto della provadell’inesistenza di dette operazioni sia il riparto dell’onere probatoriotra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente;- va ribadito che, nel caso di operazione soggettivamente inesistentel'IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata adun soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all'obbligodi pagamento dell'imposta, in quanto la fattura è emessa da unsoggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alleoperazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass. 30.10.2013, n.24426);- poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA che tale diritto costituisce, incombesull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base dipresunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, lecondizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (esegnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’usodell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasioned’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiuntaquesta prova, fornire la prova contraria, ossia di aver svolto letrattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merciNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente(Cass. n. 9851 del 2018);- per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece,occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limitidell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomalidell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità eingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n.24490);- con riferimento alla prova della fittizietà dell’operazione, posta acarico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermatoche può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica(o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 28246 del 2020), potendo essere valorizzati, qualielementi sintomatici della mancata esecuzione dell’operazione daparte del fatturante, l’assenza della minima dotazione personale estrumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza deirapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e lasocietà coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339 del 2020);- va ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti,l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in viaindiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che ildestinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porresull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, chel’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendosostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sulcontribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza diNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi (Cass. n. 24471 del 2022);- anche con riferimento alle fatture per operazioni oggettivamenteinesistenti, questa Corte ha più volte affermato, con riferimento allaquestione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, che,una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova,anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza,senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l'esibizione della fattura,né la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili odei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmenteutilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia(ex plurimis, Cass. 19.10.2018, n. 26453);- più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazionefinanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementiche, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, edell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono ancheassumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che lefatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero chedimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezzadelle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alladetrazione” (Cass. n. 28628 del 2021). Il giudice di merito, solo dopoavere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, siasingolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteriNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026di gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventualeprova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa siaidonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’attoimpositivo;- nelle operazioni oggettivamente inesistenti, quindi, l’Ufficio è tenutosolo a dimostrare, anche in base ad elementi indiziari, la mancanzadell’operazione, onere che, una volta soddisfatto, genera sulcontribuente l’onere di fornire la prova contraria che l’operazione,come descritta in fattura, è effettiva ed è realmente avvenuta, anchese, in ipotesi, tra soggetti diversi da quelli indicati nel documento(Cass. n. 28628/2021 cit.).- occorre rammentare, poi, che il diritto alla detrazione dell’IVA nonsorge per mancanza di inerenza in relazione all'IVA corrisposta peroperazioni oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità aconfigurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente uncosto non inerente all'attività dell'impresa e potenziale espressione didistrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il dettonesso di inerenza (Cass. n. 8919 del 2020);- la distinzione fra operazioni oggettivamente e soggettivamenteinesistenti ha scarso rilievo ai fini IVA in quanto in entrambe le ipotesiè esclusa la detraibilità dell’IVA;- diversa è la questione della deducibilità dei costi posto chesolamente per le operazioni soggettivamente inesistenti essa èammessa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, purché,tuttavia, il contribuente provi per i costi la sussistenza dei requisitidell’effettività, dell’inerenza, della certezza e della determinabilità;- ne consegue che, una volta contestata (e dimostrata nei termini suesposti) dall’Ufficio la inesistenza oggettiva delle operazioni,incomberà sul contribuente dimostrare che le operazioni erano solosoggettivamente inesistenti perché in realtà le stesse erano avvenuteNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026con un terzo e che i costi indicati nelle fatture false corrispondono aicosti effettivamente sostenuti nella diversa reale operazione, oltreche provare la prova della sussistenza degli altri requisiti riconducibiliall’art. 109 TUIR; al riguardo non può ritenersi sufficiente la meraallegazione di aver acquistato in assenza di fatture, né ladocumentata esistenza di acquisti ove questi non siano riconducibili,per tipologia di merci e quantità, alle operazioni falsamente fatturate.Inoltre, con riguardo alla prova dei costi, la mera esistenza dioperazioni di rivendita va valutata con rigore, trattandosi di attivitàsuccessive, in quanto tali insufficienti, di per sé, a fornire riscontrosull’effettività e certezza dei costi effettivamente sostenuti nellepresunte operazioni di acquisto “in nero”, e, a maggior ragione, aprovare una ipotetica corrispondenza tra i costi così asseritamentesostenuti e quelli indicati in fatture formate come oggettivamenteinesistenti (Cass. n. 24407 del 2024, in motivazione);- la CTR non si è attenuta ai suindicati principi, non avendoconsiderato il valore sintomatico degli elementi indicatidall’Amministrazione finanziaria negli atti impositivi (e richiamati, inossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolomeramente esemplificativo, la circostanza che i fornitori erano privi diuna reale attività commerciale, che mancava la documentazionenecessaria ad attestare l’effettività degli acquisti, che ai trasporti dellamerce provvedeva sempre un unico soggetto;- la CTR ha, invece, valorizzato solo elementi privi di rilievoaffermando che la società contribuente aveva condotto la propriapositivi, scegliendo i fornitori che le offrivano condizioni migliori,alterando così le regole di ripartizione dell’onere probatorio gravantisulle parti;Numero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026- da ultimo, con riferimento a quanto evidenziato dalla partecontroricorrente nella memoria, occorre precisare che nel caso dispecie non risulta applicabile il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 deld.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’ art. 6 della legge n. 130 del2022, secondo il quale «L’amministrazione prova in giudizio leviolazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda ladecisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annullal'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o ècontraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modocircostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesaimpositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque alcontribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando nonsia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamentiimpugnati.»;- come ha già affermato questa Corte, infatti, «in materia di giudiziotributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992,introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, essendo una norma dinatura sostanziale e non processuale, si applica ai giudizi introdottisuccessivamente al 16 settembre 2022 (data di entrata in vigore dellalegge predetta)»;- con l’unico motivo del ricorso incidentale la contribuente [OSCURATO:SOCIETA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ., 24 Cost., per avere la CTR errato nel compensare le spesedel primo e del secondo grado di giudizio;- il motivo del ricorso incidentale rimane assorbito dall’accoglimentodel ricorso principale;- in conclusione, va accolto il ricorso principale, dichiaratoinammissibile il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 15761/2018Numero sezionale 2459/2026Numero di raccolta generale 9357/2026Data pubblicazione 13/04/2026Salvadori Alessandro e dichiarato assorbito l’unico motivo del ricorsoincidentale della [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza impugnata va cassata inrelazione ai motivi del ricorso principale, con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame eper la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edichiara assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dallaNord [OSCURATO:SOCIETA].; cassa la sentenza impugnata, in relazione aimotivi del ricorso principale accolti, e rinvia alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida