CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06426/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il giudizio di responsabilità, l'omessa rinnovazione istruttoria, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto nonché l'esclusione della recidiva reiterata, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante sia il reato di sostituzione di persona che quello di ricettazione; pag. 8 sulle motivate ragioni per cui non è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e pag. 9 sul rigetto inerente alla richiesta di derubricazione del reato ed al corretto aumento di pena disposto per la recidiva reiterata specifica infra quinquennale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso