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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04527/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 09/04/2021, la Corte di appello di L'Aquila in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Chieti, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( commesso in data 12/06/2014), condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.

Sostiene di avere chiesto specificamene i benefici di legge nei motivi di appello, peraltro, invocati già durante le conclusioni nel giudizio abbreviato, senza che la Corte di appello si sia pronunciata, pur avendo ridotto la pena inflitta in primo grado, per non avere ravvisato particolari ragioni di gravità, contenendola in anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla sospensione condizionale della pena, al Giudice di merito competente. 2.Come premesso, la Corte di appello ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta in primo grado, pari ad anni due e mesi otto di reclusione, avendo dato atto che "non si ravvisano particolari ragioni di gravità e può ritenersi che le condotte criminose siano state realizzate non già per una personale locupletazione ma al fine di proseguire in qualche modo l'attività e procrastinare il fallimento".

2.1. Come emerge dall'atto di appello, la Difesa ricorrente ebbe a chiedere, in via subordinata, di "rideterminare la pena in senso più favorevole all'imputato, concedendo se del caso i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena".

Nondimeno, nel riformulare il trattamento sanzionatorio, in termini tali da consentire il beneficio della sospensione condizionale della pena ( sul mancato riconoscimento della non menzione, pure invocata, non v'è doglianza difensiva), la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi e di argomentare, pur in presenza di una espressa richiesta formulata con i motivi di gravame, e nonostante, come premesso, la stessa Corte territoriale avesse ritenuto non connotate da particolare gravità le condotte dell'imputato.

2.2. A tanto si aggiunge, che, come emerge dal certificato penale, l'unico precedente annoverato a carico del ricorrente - per rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolometrico- è stato dichiarato estinto per positivo espletamento del servizio di pubblica incolumità.

2.3. Il principio di diritto che viene in rilievo nel caso in scrutinio, è quello declinato dalle Sezioni Unite 'Salerno', a tenore del quale "fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello"(Sez.

U. n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019), [OSCURATO:PERSONA]. 275376).

2.4. Nel caso di specie, del tutto simile a quello deciso dalle Sezioni Unite, la Corte di appello, pur sollecitata specificamente, con riferimento al caso, di fatto verificatosi, di una rideterminazione della pena favorevole all'imputato, tale da consentire la sospensione condizionale della pena, ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto. 3.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio esclusivamente su tale punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al riconoscimento della sospensione condizionale. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; difensore del ricorrente, che insiste per l'accoglimento del ricorso. I [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 09/04/2021, la Corte di appello di L'Aquila in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Chieti, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( commesso in data 12/06/2014), condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. Sostiene di avere chiesto specificamene i benefici di legge nei motivi di appello, peraltro, invocati già durante le conclusioni nel giudizio abbreviato, senza che la Corte di appello si sia pronunciata, pur avendo ridotto la pena inflitta in primo grado, per non avere ravvisato particolari ragioni di gravità, contenendola in anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla sospensione condizionale della pena, al Giudice di merito competente. 2.Come premesso, la Corte di appello ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta in primo grado, pari ad anni due e mesi otto di reclusione, avendo dato atto che "non si ravvisano particolari ragioni di gravità e può ritenersi che le condotte criminose siano state realizzate non già per una personale locupletazione ma al fine di proseguire in qualche modo l'attività e procrastinare il fallimento". 2.1. Come emerge dall'atto di appello, la Difesa ricorrente ebbe a chiedere, in via subordinata, di "rideterminare la pena in senso più favorevole all'imputato, concedendo se del caso i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena". Nondimeno, nel riformulare il trattamento sanzionatorio, in termini tali da consentire il beneficio della sospensione condizionale della pena ( sul mancato riconoscimento della non menzione, pure invocata, non v'è doglianza difensiva), la Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi e di argomentare, pur in presenza di una espressa richiesta formulata con i motivi di gravame, e nonostante, come premesso, la stessa Corte territoriale avesse ritenuto non connotate da particolare gravità le condotte dell'imputato. 2.2. A tanto si aggiunge, che, come emerge dal certificato penale, l'unico precedente annoverato a carico del ricorrente - per rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolometrico- è stato dichiarato estinto per positivo espletamento del servizio di pubblica incolumità. 2.3. Il principio di diritto che viene in rilievo nel caso in scrutinio, è quello declinato dalle Sezioni Unite 'Salerno', a tenore del quale "fermo il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, specialmente se sopravvenute al giudizio di primo grado, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione del medesimo beneficio se non lo ha richiesto nel corso del giudizio di appello"(Sez. U. n. 22533 del 25/10/2018 Ud. (dep. 22/05/2019), [OSCURATO:PERSONA]. 275376). 2.4. Nel caso di specie, del tutto simile a quello deciso dalle Sezioni Unite, la Corte di appello, pur sollecitata specificamente, con riferimento al caso, di fatto verificatosi, di una rideterminazione della pena favorevole all'imputato, tale da consentire la sospensione condizionale della pena, ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto. 3.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio esclusivamente su tale punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio Corte di appello di Perugia. Così deciso in Ro
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