CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19042/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo proposto, ovvero l'omessa motivazione in ordine richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con condanna oggetto di altro giudicato, non supera la soglia di ammissibilità perché "tardivo"; infatti la richiesta di "riunione", e di conseguente riconoscimento del vincolo della continuazione, non è stata proposta con l' atto di appello, ma solo in sede di conclusioni, con insanabile frattura della catena devolutiva, in violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024