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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22646/2026

Testo disponibile della fonte

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nte pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;–resistente–avversola sentenza n. 6116/6/2017, pronunciata in data 18/9/2017dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e depositata il23/10/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/2026Rilevato che:1.

In data 17 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate notificava allasocietà S.A.C.P.A. -[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., poi incorporata per fusione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento n.

TK503M104269con il quale, in relazione all’anno di imposta 2011, contestaval’indeducibilità di costi ai fini di IRES e IRAP per euro 460.000,00 e laconseguente indetraibilità dell’IVA per euro 93.350,00, in ragione dellaritenuta genericità delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. perprestazioni rese tra società infragruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorsoproposto dalla società contribuente, non essendo stata fornita la provadella congruità e della ragionevolezza dei costi di consulenza, nonchédella loro determinatezza e proporzionalità in relazione alle singoleprestazioni ricevute, anche sotto il profilo della coerenza economica deicosti sostenuti.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodalla società contribuente, escludendo che la società avesse fornito laprova della ragionevolezza della spesa che risultava contraria ai comunicriteri organizzativi ed economico commerciali.4.

La società propone ricorso per cassazione affidandolo a settemotivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate, non avendo proposto tempestivocontroricorso, ha depositato mero atto al fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 370 c.p.c.4.

La società contribuente ha depositato documentazione ai sensidell’art. 372 c.p.c.5.

La società contribuente in data 10/03/2026 ha depositatomemoria illustrativa.Considerato che:Numero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/20261.

Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 109 del d.P.R. 917/1986, dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972 edell’art. 2697 c.c., assumendo di aver fornito la prova, ai fini delladeducibilità dei costi, mediante la documentazione prodotta edettagliatamente indicata, della certezza, della oggettivadeterminabilità e dell’inerenza dei costi.2.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti; in particolare evidenzia che la Commissione tributariaregionale ha omesso di esaminare nel dettaglio i documenti prodottidalla società, menzionati negli atti di causa, sia in primo grado che inappello, che avrebbero condotto ad una decisione diversa.3.

Con il terzo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza resa in violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., per omessavalutazione di elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito delgiudizio, con particolare riguardo alla documentazione prodotta dallasocietà e non esaminata.4.

Con il quarto motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. la nullità dellasentenza per aver omesso la pronuncia sul motivo di appello relativoall’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento in merito allarideterminazione dell’aliquota ai fini dell’IRAP nella misura del 4,82,anziché in quella indicata dalla società nella percentuale del 4,36%.5.

Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo allaNumero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/2026irrogazione delle sanzioni, in assenza di motivazione prevista a pena dinullità.6.

Con il sesto motivo di ricorso la contribuente invoca il favor reie, quindi, il d.lgs. 158/2015, chiedendo l’applicazione del trattamentopiù favorevole.7.

Con il settimo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, evidenziando chel’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agliimporti dovuti ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13, disposizione che asua volta rinvia al contenuto del comma 1, relativo unicamente aquanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile,mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater.Considerato altresì che:in data sopravvenuta rispetto all’adunanza camerale e,precisamente, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata l’ordinanza n. 13696, conla quale la Corte ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le suedeterminazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso allesezioni unite, al fine di decidere le questioni concernenti la validitàdell’avviso di accertamento redatto in violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies della legge n. 212/2000 e le conseguenze relative allautilizzabilità o meno degli atti acquisiti in virtù di un accesso nonlegittimamente eseguito presso i locali dell’attività o ad uso promiscuo,alla luce delle sentenze della CEDU (11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. ea. 7 c.

Italia, e 6 febbraio 2025, nella causa Italgomme pneumaticis.r.l. e altri c.

Italia, ricorsi 36617/2018 e altri 12);la ricorrente nella memoria depositata il 10/3/2026, oltre a ribadirel’applicabilità del giudicato in relazione alla sentenza depositataunitamente ad altri documenti in data 5 marzo 2026, ha illustrato leproprie difese chiedendo, tra l’altro, previa eventuale sospensione delNumero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/2026giudizio e proposizione delle questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE edi legittimità costituzionale così come articolate, e previa eventualedisapplicazione delle norme di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12,legge 212/2000, di dichiarare la nullità dell’impugnato avviso diaccertamento per violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, L. n. 212del 2000 e 12, della medesima legge;ritenuto che non è possibile procedere ad una riconvocazionedell’originario collegio dell’adunanza camerale del 20 marzo in quantoil Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato collocato fuori ruolo perchéadibito ad altro incarico, onde va disposto il rinvio a nuovo ruolo dellacausa; P.Q.Mdispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 marzo 2026 e,all’esito della riconvocazione, nell’adunanza camerale del 29 giugno2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;–resistente–avversola sentenza n. 6116/6/2017, pronunciata in data 18/9/2017dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio e depositata il23/10/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/2026Rilevato che:1. In data 17 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate notificava allasocietà S.A.C.P.A. -[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]S.r.l., poi incorporata per fusione nella società [OSCURATO:SOCIETA]., l’avviso di accertamento n. TK503M104269con il quale, in relazione all’anno di imposta 2011, contestaval’indeducibilità di costi ai fini di IRES e IRAP per euro 460.000,00 e laconseguente indetraibilità dell’IVA per euro 93.350,00, in ragione dellaritenuta genericità delle fatture emesse dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. perprestazioni rese tra società infragruppo.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorsoproposto dalla società contribuente, non essendo stata fornita la provadella congruità e della ragionevolezza dei costi di consulenza, nonchédella loro determinatezza e proporzionalità in relazione alle singoleprestazioni ricevute, anche sotto il profilo della coerenza economica deicosti sostenuti.3. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello propostodalla società contribuente, escludendo che la società avesse fornito laprova della ragionevolezza della spesa che risultava contraria ai comunicriteri organizzativi ed economico commerciali.4. La società propone ricorso per cassazione affidandolo a settemotivi di ricorso.L’Agenzia delle Entrate, non avendo proposto tempestivocontroricorso, ha depositato mero atto al fine di partecipareall’eventuale discussione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 370 c.p.c.4. La società contribuente ha depositato documentazione ai sensidell’art. 372 c.p.c.5. La società contribuente in data 10/03/2026 ha depositatomemoria illustrativa.Considerato che:Numero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/20261. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 109 del d.P.R. 917/1986, dell’art. 19 del d.P.R. 633/1972 edell’art. 2697 c.c., assumendo di aver fornito la prova, ai fini delladeducibilità dei costi, mediante la documentazione prodotta edettagliatamente indicata, della certezza, della oggettivadeterminabilità e dell’inerenza dei costi.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esamecirca fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussionetra le parti; in particolare evidenzia che la Commissione tributariaregionale ha omesso di esaminare nel dettaglio i documenti prodottidalla società, menzionati negli atti di causa, sia in primo grado che inappello, che avrebbero condotto ad una decisione diversa.3. Con il terzo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza resa in violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c., per omessavalutazione di elementi istruttori offerti in entrambi i gradi di merito delgiudizio, con particolare riguardo alla documentazione prodotta dallasocietà e non esaminata.4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. la nullità dellasentenza per aver omesso la pronuncia sul motivo di appello relativoall’illegittimità dell’impugnato avviso di accertamento in merito allarideterminazione dell’aliquota ai fini dell’IRAP nella misura del 4,82,anziché in quella indicata dalla società nella percentuale del 4,36%.5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo allaNumero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/2026irrogazione delle sanzioni, in assenza di motivazione prevista a pena dinullità.6. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente invoca il favor reie, quindi, il d.lgs. 158/2015, chiedendo l’applicazione del trattamentopiù favorevole.7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazionedell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002, evidenziando chel’ulteriore somma a titolo di contributo unificato viene commisurata agliimporti dovuti ai sensi del comma 1-bis dell’art. 13, disposizione che asua volta rinvia al contenuto del comma 1, relativo unicamente aquanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile,mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater.Considerato altresì che:in data sopravvenuta rispetto all’adunanza camerale e,precisamente, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata depositata l’ordinanza n. 13696, conla quale la Corte ha rimesso gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per le suedeterminazioni in ordine alla eventuale assegnazione del ricorso allesezioni unite, al fine di decidere le questioni concernenti la validitàdell’avviso di accertamento redatto in violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies della legge n. 212/2000 e le conseguenze relative allautilizzabilità o meno degli atti acquisiti in virtù di un accesso nonlegittimamente eseguito presso i locali dell’attività o ad uso promiscuo,alla luce delle sentenze della CEDU (11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. ea. 7 c. Italia, e 6 febbraio 2025, nella causa Italgomme pneumaticis.r.l. e altri c. Italia, ricorsi 36617/2018 e altri 12);la ricorrente nella memoria depositata il 10/3/2026, oltre a ribadirel’applicabilità del giudicato in relazione alla sentenza depositataunitamente ad altri documenti in data 5 marzo 2026, ha illustrato leproprie difese chiedendo, tra l’altro, previa eventuale sospensione delNumero registro generale 13453/2018Numero sezionale 2604/2026Numero di raccolta generale 22646/2026Data pubblicazione 03/07/2026giudizio e proposizione delle questioni pregiudiziali ex art. 267 TFUE edi legittimità costituzionale così come articolate, e previa eventualedisapplicazione delle norme di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12,legge 212/2000, di dichiarare la nullità dell’impugnato avviso diaccertamento per violazione degli artt. 7-ter e 7-quinquies, L. n. 212del 2000 e 12, della medesima legge;ritenuto che non è possibile procedere ad una riconvocazionedell’originario collegio dell’adunanza camerale del 20 marzo in quantoil Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato collocato fuori ruolo perchéadibito ad altro incarico, onde va disposto il rinvio a nuovo ruolo dellacausa; P.Q.Mdispone rinviarsi la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 marzo 2026 e,all’esito della riconvocazione, nell’adunanza camerale del 29 giugno2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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