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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29053/2026

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i Sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

Paolo A.M.

Fiora per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 24 febbraio2026, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale edetenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA].2.

Il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto sul disinteresse che ilcondannato ha dimostrato ignorando la convocazione ricevuta dall’Uepe in data 9dicembre 2025.3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento atravisamento in quanto il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto neldovuto conto la successiva nota inviata dall’Uepe in cui era evidenziato che ilcondannato non aveva ricevuto la convocazione presso l’Uepe e quanto indicatonella nota del 9 dicembre 2025 era il frutto di un refuso.3.2.

Nullità del provvedimento impugnato ex art. 178, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. quanto alla mancata notifica della convocazione presso l’Uepe ealla conseguente violazione del diritto al contraddittorio.3.3.

Violazione del principio del contraddittorio con riferimento allapronuncia sul presupposto dell’inerzia del condannato laddove questa non eraimputabile allo stesso.4.

In data 21 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost.

Proc.

Gen.

Paolo A.M.

Fiore chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, anche con riferimento a travisamento, in quanto il Tribunale disorveglianza non avrebbe tenuto nel dovuto conto la successiva nota inviatadall’Uepe in cui era evidenziato che il condannato non aveva ricevuto laconvocazione presso l’Uepe e quanto indicato nella nota del 9 dicembre 2025 erail frutto di un refuso.La censura è fondata.Il provvedimento impugnato fonda il diniego della richiesta di applicazionedell’affidamento in prova al servizio sociale esclusivamente sull’avvenuta notificadella convocazione per il 9 dicembre 2015 e sulla mancata presentazionedell’interessato all’Uepe in tale data in assenza di qualsivoglia giustificazione emotivazione.Dagli atti, come rappresentato dal difensore, risulta che l’Uepe di Brindisi indata 26 febbraio 2026, la stessa in cui si è tenuta l’udienza, ha comunicato allacancelleria del Tribunale che quanto riportato nella precedente nota (il fatto cioèche l’interessato non si era presentato presso gli Uffici a seguito dellaconvocazione del 9 dicembre 2015) era il frutto di un refuso e che lo stesso nonaveva ricevuto la convocazione.Sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza, fondata su di un presupposto difatto errato, rectius inesistente, e sulla mancata considerazione della più recentee successiva nota inviata dagli uffici competenti, deve essere annullata con rinvioaffinché il Tribunale di Lecce, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio e sipronunci in merito alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.3.

Le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono assorbite.L’annullamento non si estende alla dichiarazione di inammissibilità dellarichiesta di applicazione della detenzione domiciliare, che risulta corretta ecomunque non è oggetto di impugnazione.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSorveglianza di Lecce.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Sorveglianza di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Paolo A.M. Fiora per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con ordinanza in data 24 febbraio2026, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale edetenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA].2. Il Tribunale di sorveglianza ha fondato il rigetto sul disinteresse che ilcondannato ha dimostrato ignorando la convocazione ricevuta dall’Uepe in data 9dicembre 2025.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento atravisamento in quanto il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto neldovuto conto la successiva nota inviata dall’Uepe in cui era evidenziato che ilcondannato non aveva ricevuto la convocazione presso l’Uepe e quanto indicatonella nota del 9 dicembre 2025 era il frutto di un refuso.3.2. Nullità del provvedimento impugnato ex art. 178, comma 1, lett. c),cod. proc. pen. quanto alla mancata notifica della convocazione presso l’Uepe ealla conseguente violazione del diritto al contraddittorio.3.3. Violazione del principio del contraddittorio con riferimento allapronuncia sul presupposto dell’inerzia del condannato laddove questa non eraimputabile allo stesso.4. In data 21 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. Paolo A.M. Fiore chiede che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, anche con riferimento a travisamento, in quanto il Tribunale disorveglianza non avrebbe tenuto nel dovuto conto la successiva nota inviatadall’Uepe in cui era evidenziato che il condannato non aveva ricevuto laconvocazione presso l’Uepe e quanto indicato nella nota del 9 dicembre 2025 erail frutto di un refuso.La censura è fondata.Il provvedimento impugnato fonda il diniego della richiesta di applicazionedell’affidamento in prova al servizio sociale esclusivamente sull’avvenuta notificadella convocazione per il 9 dicembre 2015 e sulla mancata presentazionedell’interessato all’Uepe in tale data in assenza di qualsivoglia giustificazione emotivazione.Dagli atti, come rappresentato dal difensore, risulta che l’Uepe di Brindisi indata 26 febbraio 2026, la stessa in cui si è tenuta l’udienza, ha comunicato allacancelleria del Tribunale che quanto riportato nella precedente nota (il fatto cioèche l’interessato non si era presentato presso gli Uffici a seguito dellaconvocazione del 9 dicembre 2015) era il frutto di un refuso e che lo stesso nonaveva ricevuto la convocazione.Sotto tale profilo, pertanto, l’ordinanza, fondata su di un presupposto difatto errato, rectius inesistente, e sulla mancata considerazione della più recentee successiva nota inviata dagli uffici competenti, deve essere annullata con rinvioaffinché il Tribunale di Lecce, libero nell’esito, proceda a un nuovo giudizio e sipronunci in merito alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.3. Le doglianze oggetto degli ulteriori motivi sono assorbite.L’annullamento non si estende alla dichiarazione di inammissibilità dellarichiesta di applicazione della detenzione domiciliare, che risulta corretta ecomunque non è oggetto di impugnazione. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSorveglianza di Lecce.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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