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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23954/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16969/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presi- dentedel Consiglio dei ministri pro - tempore , domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e di- fende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DASSARRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RICOAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri BERNARDINI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCEGLIA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIU- SEPPACARAVELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALI A CA- TELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CETTACOSTA, GIANLUCA D’ARCANGELO, [OSCURATO:PERSONA], SIMONEDESSI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DA- VIDEDONZELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CIONI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ZOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DICE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREGRECO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NI- COLETTALOMBARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LUMBO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri MASSIMILIANOPERRONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CIAU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GIONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTO- NELLARONCHETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MI- LENASANTINELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARASCAPOLAN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RONI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RO- SALBAVETRUGNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , ELISAZACCARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DASSARRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCEGLIA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIU- SEPPACARAVELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARGHERITAAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri CORRADO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANLUCA D’ARCANGELO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ALES- SANDROFÈ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I- RATI, questi ultimi cinque in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], PAOLAGAZZOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VITOGIUDICE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MINETTI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIU- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TERRA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GOLI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORGIOMICALI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TIZIANANESPOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MONTE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURI- ZIOPICCIAU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEP- PINAPROCOPIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLARIBECA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TORO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ISA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FEDERICAAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri STAZI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONICAZANNONI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliatiin ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- VANNIche li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e FRANCESCOMARCHESE e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA,presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 2292/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa i n data 8/5/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimentoper quanto di ragione dell’appello proposto dagli intimati indicatiin epigrafe, e in parziale riforma della decisione di primo grado, hacondannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pa gamento, infavore degli interessati (tutti medici iscritti a corsi di specializzazione tragli anni accademici 91/92 e 2005/2006), della somma pari alla ri- determinazionetriennale, al 1° gennaio 1995, della borsa di studio di cuialla legge n. 257/91, sec ondo il parametro del miglioramento sti- pendialetabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al per- sonale medico dipendente del servizio sanitario nazionale, oltre agli interessilegali dalla domanda; conla stessa decisione, la corte territoria le ha confermato la deci- sionedel primo giudice nella parte in cui aveva rigettato la domanda propostadagli attori per il pagamento, in loro favore, a titolo di remu- nerazioneper l’attività svolta durante il periodo di specializzazione, di quantoprevisto dalla legislazione successiva al 1991 e, segnatamente, del trattamento economico e previdenziale previsto dal d.lgs. n. 368/99; avversola sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei mini- stripropone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugna- zione; [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri medici specializzandi con lui indicatiin epigrafe, resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorsoincidentale sulla base di un unico, articolato, motivo di impu- gnazione; FrancescoMarchese e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso proponendo,loro volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso nei confrontidi entrambi i ricorsi incidentali; FrancescoMarchese e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato comparsa dicostituzione di nuovo difensore; latrattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art - 380 - bis .1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici specializzandi con lui indicati hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente esaminato, per ragioni di pregiudizia- lità, il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il qualei ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente disatteso il diritto degli stessi ricorrenti incidentali al conseguimento di una remunerazione maggiore, rispetto a quella ef- fettivamentepercepita ai sensi del d.lgs. n. 257/91, sulla base di un’er- ratainterpretazione del concetto di ‘adeguatezza’ della retribuzione dei medicifrequentanti i corsi di specializzazione secondo la regolamenta- zionedelle direttive europee vigenti in materia e la relativa interpreta- zioneda parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,non avvedendos i del carattere palesemente anticostituzionale dell’interpretazioneattribuita alla disciplina nazionale; ilmotivo è inammissibile; osservaal riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedi mento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un sol o pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso percassazione che non ne conteng a valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte(cfr., ex plurimis , Sez. 3, Ordina nza n. 8503 del 06/05/2020), ai sensidel quale la disciplina del trattamento economico dei medici spe- cializzandiprevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, trova appli- cazione,in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializza- zione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006 - 2007 (per effetto deidifferimenti stabiliti per legge), e non trova applicazione a beneficio deimedici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricon- dottele posizioni di tutti gli odierni ricorren ti), che restano soggetti alla disciplinadi cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamen- taleche economico, e ciò in quanto la direttiva 93/16/CEE non ha in- trodottoalcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsadi s tudio di cui alla normativa del 1991 (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01, con motivazione ampia- mentericostruttiva; in senso conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1 4168 del 24/05/2019,Rv. 653939 - 01); va,pertanto, ribadito in questa sede come il recepimento delle di- rettivecomunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per lafrequenza delle scuote di specializzazione (direttive non applicabili direttamentenell'ordinamento interno, in considerazione del loro ca- ratterenon dettagliato) sia definitivamente avvenuto con la legge 29 dicembre1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha ricono- sciutoagli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovoordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368del 1999;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quest'ultimodecreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha co- dificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha rior- ganizzatol'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicinae chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio con- trattodi formazione (inizialmente denominato “contratto di fo rmazione lavoro”e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare,e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quotafissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determi- nateda successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questaCorte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ip otesi di parasubordina- zione,non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tral'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restandoconseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezzadella retribuzione ivi contenuto (cfr. Sez.

L, Sentenza n. 27481del 19/11/2008, Rv. 605890 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez.

L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017,Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della l egge n. 266 del 2005, gli effettidelle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs.n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo con- tratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già detto,solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; iltrattamento economico spettante ai medici specializzandi in base alcontratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M.7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pergli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profiloordinamentale che sotto quello economico; ladirettiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compila- tivo,di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitariegià vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misuradei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializ- zazione; laprevisione di un'adeguata remunerazione per i medici specializ- zandiè infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 en. 82/76 (le cui disposizioni la diret tiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuatidallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui ald.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; l'importodella predetta borsa di stud io è da ritenersi di per sé suf- ficientee idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutatidopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo eco- nomico,come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciutol'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescin- dere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamenteprevisti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successivalegislazione, sottolineando che “nella discipli na comunitaria nonè rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono po- sti i criteri per la determinazione della stessa” (Sez.

L, Sentenza n. 12346del 15 giugno 2016; Sez.

L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016; l'indirizzotrova indiretta conf erma nella sentenza n. 432 del 23 dicem- bre1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costi- tuzionaledelle disposizioni legislative che avevano disposto la sospen- sionedegli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 di- cembre1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscrittinegli anni accademici dal 1998 al 2005 non è s oggetto all'ade- guamentotriennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del1991 (Sez.

L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez.L, Ordinanza n. 4809 del 19/02/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26240del 16/10/2019); ilnuovo ordi namento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativomeccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordi namento italianoagli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare perquanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta di- screzionaledel legislatore naz ionale, non vincolata o condizionata dai suddettiobblighi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9/10/2018); l'inadempimentodell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte ( v. , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 7094 del 9/03/2023) , gliodierni ricorrenti incidentali non risultano essersi confrontati attra- versola proposizione di argomentazioni adegua tamente idonee a con- traddirlo,da tanto conseguendo l’inammissibilità del ricorso incidentale propostoa [OSCURATO:PERSONA] ed altri ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c.; conil primo motivo del ricorso principale proposto, la Presidenza delConsiglio dei mi nistri censura la sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell’art. 7, co. 5 e 6,del d.l. n. 348/92 convertito nella legge n. 438/92; dell’art. 3, co.Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 36,della legge n. 537/93; dell’art. 1, co. 33, della l egge n. 549/95; dell’art. 1, co. 66, della legge n. 662/96; dell’art. 22 della legge n. 488/99;dell’art. 36, co. 1, della legge n. 289/2002 (in relazione all’ar- ticolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mentericonosciuto, in fa vore delle controparti, il diritto alla ridetermi- nazionetriennale della retribuzione secondo quanto stabilito dall’art. 6, co.1, della legge n. 257/91; conil secondo motivo, l’amministrazione ricorrente principale cen- sura la sentenza impugnata per viola zione e falsa applicazione degli artt.112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, sulle posizionidei resistenti diverse da quella del Marchese, non fosse cadut o ilgiudicato di rigetto pronunciato dal giudice di primo grado, con par- ticolareriguardo al punto concernente la domanda di riconoscimento, infavore dei medici specializzandi, degli adeguamenti retributivi fon- datasul presupposto del carattere anticosti tuzionale del blocco di detti adeguamenti; conil terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applica- zionedell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per a vere lacorte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente il riconoscimento, in favore delle con- troparti, del diritto alla rideterminazione periodica della retribuzione lorodovuta; conil primo motivo del pro prio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA]- cheseed [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata per viola- zionedell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per es- sersila corte territoriale resa responsabile dell’omessa pronuncia in re- lazionealle domande svolte dagli odierni ricorrenti incidentali con ri- guardo all’individuazione degli ulteriori criteri di determinazione della Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri retribuzioneloro dovuta, trascurando totalmente quanto invocato dagli stessi in relazione all’individuabilità di ulteriori forme di ridetermina- zionedella propria retribuzione, concorrenti rispetto al criterio previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257/91; con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenz a impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusola riconoscibilità, in favore degli interessati, della rivalutazione monetariasugli impor ti determinati dal primo giudice a titolo risarcito- rio, in tal modo violando il principio che impone il pieno e integrale riconoscimentodei diritti attribuiti in favore dei singoli dalla disciplina diderivazione comunitaria; ilprimo motivo del ricorso p rincipale proposto dalla Presidenza del Consigliodei ministri è fondato (e suscettibile di assorbire la rilevanza delsecondo e del terzo motivo del medesimo ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] cheseed [OSCURATO:PERSONA]), mentre il secondo motivo del ricorso inci- dentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – qui con- giuntamenteesaminabile per ragioni di connessione – è infondato; osservaal riguardo il Collegio come, con riferimento al trattamento economicodei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguataremunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale sia stato congelatoa partire dal dicembre del 1992 e, nel corso di ciascuno dei triennisuccessivi (quello 1994 - 1996, quello 1996 - 1998, quello 1999 - 2001e quello 2001 - 2004), è stato disposto il blocco della ridetermina- zionetriennale; lenumerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) dannocontezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del1992 l'imp orto delle singole borse di studio e correlativamente di disporreanaloghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro fi- nanziamento,al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratte- rizzatoda una ormai cronica carenza di risorse finanzi arie - la riduzione progressivadel numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, concorrelato danno sociale; questaCorte ha già avuto modo di porsi il problema della compa- tibilitàdelle normative richiamate, come sopra interpretate, con il det- tatocostituzionale e con il diritto dell'Unione europea, pervenendo ad escluderequalsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità diuna remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Sez. 6 – 3, Or- dinanza n. 31922 del 10/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28/6/2018;Sez.

L, Sentenza n. 15520 del 13/6/2018); atali argomentazioni, già diffusamente esposte nelle pronunce ri- chiamate ( e v edi , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 20692 del 17/07/2023),questo Collegio si richiama integralmen te, facendole pro- priequali parti integranti della presente motivazione; deve,pertanto, ritenersi fondata la doglianza avanzata dalla Presi- denza del Consiglio dei ministri con riguardo all’erroneo riconosci- mento,da parte del giudice d’appello, del diritt o dei medici specializ- zandialla rideterminazione triennale, al 1° gennaio 1995, della borsa distudio di cui alla legge n. 257/91 (e, conseguentemente, assorbita larilevanza del secondo e del terzo motivo del ricorso principale pro- postodalla medesima Pr esidenza del Consiglio dei ministri, nonché del primomotivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] edAlessia Cipolloni), nonché infondato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riguardoall’asserito diritto degli stessi al conseguimento della rivaluta- zionemonetaria sugli importi determinati dal primo giudice a titolo ri- sarcitorio; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo delricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei mini- stri(assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso principale e il primo motivodel ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Ales- siaCipolloni); rilevata altresì l’infondatezza del secondo motivo del ri- corsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata neilimiti di cui in motivazione, con la pr onuncia del rigetto del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazioned’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] altri; non essendo necessaria l’esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto,ritiene il Collegio di poter decidere nel merito sull’appello illo tem- poreproposto dalle odierne parti intimate dalla Presidenza del Consi- gliodei ministri, con il relativo integrale rigetto; adavviso del Collegio, le spese relative al grado di appello possono essereintegralmente compensate, avuto riguardo allo stato delle que- stionigiuridiche trattate all’epoca del giudizio di gravame; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benzae si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale delloStato in ordine alla condanna di tutti i ricorrenti incidentali al ri- sarcimentodei danni ex art. 96 c.p.c., ten uto conto del carattere lar- gamenteconsolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede dilegittimità: risarcimento liquidato come da dispositivo;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essereinfine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte d i tutti i ricorrenti incidentali, dell’ul- terioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, peri ricorsi incidentali, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M.

Accoglieil primo motivo del ricorso pr incipale; dichiara assorbiti il secondoe il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso inci- dentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibileil ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri; cassa l a sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, deci- dendo nel merito, rigetta l’appello proposto avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA].

Dichiaraintegralmente compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello.

Condannai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in solido tra loro, al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltreal rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito, ed ol- tre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16969/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presi- dentedel Consiglio dei ministri pro - tempore , domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e di- fende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DASSARRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RICOAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri BERNARDINI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCEGLIA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIU- SEPPACARAVELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NATALI A CA- TELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CETTACOSTA, GIANLUCA D’ARCANGELO, [OSCURATO:PERSONA], SIMONEDESSI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DA- VIDEDONZELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RIOLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CIONI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ZOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DICE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SALVATOREGRECO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NI- COLETTALOMBARDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LUMBO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri MASSIMILIANOPERRONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CIAU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GIONI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] A, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTO- NELLARONCHETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MI- LENASANTINELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SARASCAPOLAN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RONI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RO- SALBAVETRUGNO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , ELISAZACCARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- DASSARRE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- SCEGLIA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIU- SEPPACARAVELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MARGHERITAAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri CORRADO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANLUCA D’ARCANGELO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], STE- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ALES- SANDROFÈ, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTO- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I- RATI, questi ultimi cinque in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], PAOLAGAZZOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VITOGIUDICE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MINETTI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIU- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TERRA,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- GOLI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORGIOMICALI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TIZIANANESPOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MONTE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAURI- ZIOPICCIAU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEP- PINAPROCOPIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLARIBECA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TORO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ISA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FEDERICAAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri STAZI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MONICAZANNONI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliatiin ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- VANNIche li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e FRANCESCOMARCHESE e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA,presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lirappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avversola sentenza n. 2292/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] de- positatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa i n data 8/5/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimentoper quanto di ragione dell’appello proposto dagli intimati indicatiin epigrafe, e in parziale riforma della decisione di primo grado, hacondannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pa gamento, infavore degli interessati (tutti medici iscritti a corsi di specializzazione tragli anni accademici 91/92 e 2005/2006), della somma pari alla ri- determinazionetriennale, al 1° gennaio 1995, della borsa di studio di cuialla legge n. 257/91, sec ondo il parametro del miglioramento sti- pendialetabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al per- sonale medico dipendente del servizio sanitario nazionale, oltre agli interessilegali dalla domanda; conla stessa decisione, la corte territoria le ha confermato la deci- sionedel primo giudice nella parte in cui aveva rigettato la domanda propostadagli attori per il pagamento, in loro favore, a titolo di remu- nerazioneper l’attività svolta durante il periodo di specializzazione, di quantoprevisto dalla legislazione successiva al 1991 e, segnatamente, del trattamento economico e previdenziale previsto dal d.lgs. n. 368/99; avversola sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei mini- stripropone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugna- zione; [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli altri medici specializzandi con lui indicatiin epigrafe, resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorsoincidentale sulla base di un unico, articolato, motivo di impu- gnazione; FrancescoMarchese e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso proponendo,loro volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso nei confrontidi entrambi i ricorsi incidentali; FrancescoMarchese e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato comparsa dicostituzione di nuovo difensore; latrattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art - 380 - bis .1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici specializzandi con lui indicati hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente esaminato, per ragioni di pregiudizia- lità, il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il qualei ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente disatteso il diritto degli stessi ricorrenti incidentali al conseguimento di una remunerazione maggiore, rispetto a quella ef- fettivamentepercepita ai sensi del d.lgs. n. 257/91, sulla base di un’er- ratainterpretazione del concetto di ‘adeguatezza’ della retribuzione dei medicifrequentanti i corsi di specializzazione secondo la regolamenta- zionedelle direttive europee vigenti in materia e la relativa interpreta- zioneda parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,non avvedendos i del carattere palesemente anticostituzionale dell’interpretazioneattribuita alla disciplina nazionale; ilmotivo è inammissibile; osservaal riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedi mento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un sol o pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso percassazione che non ne conteng a valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte(cfr., ex plurimis , Sez. 3, Ordina nza n. 8503 del 06/05/2020), ai sensidel quale la disciplina del trattamento economico dei medici spe- cializzandiprevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, trova appli- cazione,in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializza- zione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006 - 2007 (per effetto deidifferimenti stabiliti per legge), e non trova applicazione a beneficio deimedici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricon- dottele posizioni di tutti gli odierni ricorren ti), che restano soggetti alla disciplinadi cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamen- taleche economico, e ciò in quanto la direttiva 93/16/CEE non ha in- trodottoalcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsadi s tudio di cui alla normativa del 1991 (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01, con motivazione ampia- mentericostruttiva; in senso conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1 4168 del 24/05/2019,Rv. 653939 - 01); va,pertanto, ribadito in questa sede come il recepimento delle di- rettivecomunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per lafrequenza delle scuote di specializzazione (direttive non applicabili direttamentenell'ordinamento interno, in considerazione del loro ca- ratterenon dettagliato) sia definitivamente avvenuto con la legge 29 dicembre1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha ricono- sciutoagli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovoordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368del 1999;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri quest'ultimodecreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha co- dificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha rior- ganizzatol'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicinae chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio con- trattodi formazione (inizialmente denominato “contratto di fo rmazione lavoro”e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare,e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quotafissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determi- nateda successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questaCorte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ip otesi di parasubordina- zione,non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tral'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restandoconseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezzadella retribuzione ivi contenuto (cfr. Sez. L, Sentenza n. 27481del 19/11/2008, Rv. 605890 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017,Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della l egge n. 266 del 2005, gli effettidelle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs.n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo con- tratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già detto,solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; iltrattamento economico spettante ai medici specializzandi in base alcontratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M.7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pergli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profiloordinamentale che sotto quello economico; ladirettiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compila- tivo,di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitariegià vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misuradei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializ- zazione; laprevisione di un'adeguata remunerazione per i medici specializ- zandiè infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 en. 82/76 (le cui disposizioni la diret tiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuatidallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui ald.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; l'importodella predetta borsa di stud io è da ritenersi di per sé suf- ficientee idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutatidopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo eco- nomico,come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciutol'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescin- dere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamenteprevisti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successivalegislazione, sottolineando che “nella discipli na comunitaria nonè rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono po- sti i criteri per la determinazione della stessa” (Sez. L, Sentenza n. 12346del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016; l'indirizzotrova indiretta conf erma nella sentenza n. 432 del 23 dicem- bre1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costi- tuzionaledelle disposizioni legislative che avevano disposto la sospen- sionedegli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inparticolare, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 di- cembre1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscrittinegli anni accademici dal 1998 al 2005 non è s oggetto all'ade- guamentotriennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del1991 (Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez.L, Ordinanza n. 4809 del 19/02/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26240del 16/10/2019); ilnuovo ordi namento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativomeccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordi namento italianoagli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare perquanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta di- screzionaledel legislatore naz ionale, non vincolata o condizionata dai suddettiobblighi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9/10/2018); l'inadempimentodell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte ( v. , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 7094 del 9/03/2023) , gliodierni ricorrenti incidentali non risultano essersi confrontati attra- versola proposizione di argomentazioni adegua tamente idonee a con- traddirlo,da tanto conseguendo l’inammissibilità del ricorso incidentale propostoa [OSCURATO:PERSONA] ed altri ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c.; conil primo motivo del ricorso principale proposto, la Presidenza delConsiglio dei mi nistri censura la sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell’art. 7, co. 5 e 6,del d.l. n. 348/92 convertito nella legge n. 438/92; dell’art. 3, co.Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 36,della legge n. 537/93; dell’art. 1, co. 33, della l egge n. 549/95; dell’art. 1, co. 66, della legge n. 662/96; dell’art. 22 della legge n. 488/99;dell’art. 36, co. 1, della legge n. 289/2002 (in relazione all’ar- ticolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mentericonosciuto, in fa vore delle controparti, il diritto alla ridetermi- nazionetriennale della retribuzione secondo quanto stabilito dall’art. 6, co.1, della legge n. 257/91; conil secondo motivo, l’amministrazione ricorrente principale cen- sura la sentenza impugnata per viola zione e falsa applicazione degli artt.112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, sulle posizionidei resistenti diverse da quella del Marchese, non fosse cadut o ilgiudicato di rigetto pronunciato dal giudice di primo grado, con par- ticolareriguardo al punto concernente la domanda di riconoscimento, infavore dei medici specializzandi, degli adeguamenti retributivi fon- datasul presupposto del carattere anticosti tuzionale del blocco di detti adeguamenti; conil terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applica- zionedell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per a vere lacorte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente il riconoscimento, in favore delle con- troparti, del diritto alla rideterminazione periodica della retribuzione lorodovuta; conil primo motivo del pro prio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA]- cheseed [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenza impugnata per viola- zionedell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per es- sersila corte territoriale resa responsabile dell’omessa pronuncia in re- lazionealle domande svolte dagli odierni ricorrenti incidentali con ri- guardo all’individuazione degli ulteriori criteri di determinazione della Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri retribuzioneloro dovuta, trascurando totalmente quanto invocato dagli stessi in relazione all’individuabilità di ulteriori forme di ridetermina- zionedella propria retribuzione, concorrenti rispetto al criterio previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257/91; con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] censurano la sentenz a impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusola riconoscibilità, in favore degli interessati, della rivalutazione monetariasugli impor ti determinati dal primo giudice a titolo risarcito- rio, in tal modo violando il principio che impone il pieno e integrale riconoscimentodei diritti attribuiti in favore dei singoli dalla disciplina diderivazione comunitaria; ilprimo motivo del ricorso p rincipale proposto dalla Presidenza del Consigliodei ministri è fondato (e suscettibile di assorbire la rilevanza delsecondo e del terzo motivo del medesimo ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] cheseed [OSCURATO:PERSONA]), mentre il secondo motivo del ricorso inci- dentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – qui con- giuntamenteesaminabile per ragioni di connessione – è infondato; osservaal riguardo il Collegio come, con riferimento al trattamento economicodei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguataremunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale sia stato congelatoa partire dal dicembre del 1992 e, nel corso di ciascuno dei triennisuccessivi (quello 1994 - 1996, quello 1996 - 1998, quello 1999 - 2001e quello 2001 - 2004), è stato disposto il blocco della ridetermina- zionetriennale; lenumerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri n.449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) dannocontezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del1992 l'imp orto delle singole borse di studio e correlativamente di disporreanaloghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro fi- nanziamento,al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratte- rizzatoda una ormai cronica carenza di risorse finanzi arie - la riduzione progressivadel numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, concorrelato danno sociale; questaCorte ha già avuto modo di porsi il problema della compa- tibilitàdelle normative richiamate, come sopra interpretate, con il det- tatocostituzionale e con il diritto dell'Unione europea, pervenendo ad escluderequalsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità diuna remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Sez. 6 – 3, Or- dinanza n. 31922 del 10/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28/6/2018;Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13/6/2018); atali argomentazioni, già diffusamente esposte nelle pronunce ri- chiamate ( e v edi , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 20692 del 17/07/2023),questo Collegio si richiama integralmen te, facendole pro- priequali parti integranti della presente motivazione; deve,pertanto, ritenersi fondata la doglianza avanzata dalla Presi- denza del Consiglio dei ministri con riguardo all’erroneo riconosci- mento,da parte del giudice d’appello, del diritt o dei medici specializ- zandialla rideterminazione triennale, al 1° gennaio 1995, della borsa distudio di cui alla legge n. 257/91 (e, conseguentemente, assorbita larilevanza del secondo e del terzo motivo del ricorso principale pro- postodalla medesima Pr esidenza del Consiglio dei ministri, nonché del primomotivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] edAlessia Cipolloni), nonché infondato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] con Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri riguardoall’asserito diritto degli stessi al conseguimento della rivaluta- zionemonetaria sugli importi determinati dal primo giudice a titolo ri- sarcitorio; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo delricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei mini- stri(assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso principale e il primo motivodel ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed Ales- siaCipolloni); rilevata altresì l’infondatezza del secondo motivo del ri- corsoincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata neilimiti di cui in motivazione, con la pr onuncia del rigetto del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazioned’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] altri; non essendo necessaria l’esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto,ritiene il Collegio di poter decidere nel merito sull’appello illo tem- poreproposto dalle odierne parti intimate dalla Presidenza del Consi- gliodei ministri, con il relativo integrale rigetto; adavviso del Collegio, le spese relative al grado di appello possono essereintegralmente compensate, avuto riguardo allo stato delle que- stionigiuridiche trattate all’epoca del giudizio di gravame; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benzae si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale delloStato in ordine alla condanna di tutti i ricorrenti incidentali al ri- sarcimentodei danni ex art. 96 c.p.c., ten uto conto del carattere lar- gamenteconsolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede dilegittimità: risarcimento liquidato come da dispositivo;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dev’essereinfine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte d i tutti i ricorrenti incidentali, dell’ul- terioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, peri ricorsi incidentali, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Accoglieil primo motivo del ricorso pr incipale; dichiara assorbiti il secondoe il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso inci- dentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibileil ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri; cassa l a sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, deci- dendo nel merito, rigetta l’appello proposto avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. Dichiaraintegralmente compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello. Condannai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in solido tra loro, al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltreal rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito, ed ol- tre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro
Sentenza Cassazione n. 23954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris