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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15394/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16004-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 avverso l'ordinanza n.

R.G. 6535/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI del 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione innanzi al Tribunale di Napoli avverso il decreto di liquidazione del GIP del medesimo Tribunale per la custodia di fuochi d’artificio, esattamente di “quattro track e tre cipolle”; - Il Tribunale, con ordinanza del 9.1.2020 respinse l’opposizione; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 58 e 59 del DPR 115/2002, dell’art.5 del DM 265/2006, degli art.1 e 12 delle preleggi, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale applicato la normative relative alla liquidazione del compenso dovuto ai custodi giudiziari per la custodia di ciclomotori, mentre la custodia riguarderebbe materiale esplodente; - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c.; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - a seguito dell'emanazione del DM 265/2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 276 d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo il quale l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali).

La determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. 265/2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali.

L'uso locale, al quale rinviano l'art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e l’art.5 del D.M. 265/2006, va individuato nel corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe.

Dato che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla "opinio iuris" (Cassazione civile sez.

II, 14/10/2020, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 n.22188; Cass.2933/2020; 1205/2020, Cass. 24933/2020; 11553/2019; Cass.22966/2011); - nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero degli usi locali da intendersi come “una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all'esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia”; - in mancanza di un uso locale, il Tribunale ha quindi fatto riferimento ad un criterio analogico, richiamando la tariffa ministeriale relativa ai ciclomotori e correggendola lievemente, tenuto conto del minor ingombro e del minor valore dei beni sequestrati e considerando, nel contempo, la maggiore pericolosità degli stessi rispetto ad un ciclomotore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez.

II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002). - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16004-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 avverso l'ordinanza n. R.G. 6535/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI del 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione innanzi al Tribunale di Napoli avverso il decreto di liquidazione del GIP del medesimo Tribunale per la custodia di fuochi d’artificio, esattamente di “quattro track e tre cipolle”; - Il Tribunale, con ordinanza del 9.1.2020 respinse l’opposizione; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un unico motivo; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 58 e 59 del DPR 115/2002, dell’art.5 del DM 265/2006, degli art.1 e 12 delle preleggi, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale applicato la normative relative alla liquidazione del compenso dovuto ai custodi giudiziari per la custodia di ciclomotori, mentre la custodia riguarderebbe materiale esplodente; - il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360 bis, n.1 c.p.c.; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 - a seguito dell'emanazione del DM 265/2006, che ha approvato il regolamento recante le tabelle per la determinazione delle indennità spettanti al custode di beni sottoposti a sequestro, non è più applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 276 d.P.R. n. 115 del 2002 (secondo il quale l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali). La determinazione dell'indennità di custodia, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal D.M. 265/2006, deve ora essere fatta, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali. L'uso locale, al quale rinviano l'art. 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e l’art.5 del D.M. 265/2006, va individuato nel corrispettivo della custodia usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo dove l'attività è svolta, a prescindere dalla ricorrenza di un elemento ulteriore del tipo di quello del nominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe. Dato che sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé a recepire e a legittimare ai fini della determinazione dell'indennità di custodia la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla "opinio iuris" (Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 n.22188; Cass.2933/2020; 1205/2020, Cass. 24933/2020; 11553/2019; Cass.22966/2011); - nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero degli usi locali da intendersi come “una serie di atti ripetuti nel tempo praticati dagli operatori del settore per corrispondere all'esigenza di regolamentare in maniera uniforme la materia”; - in mancanza di un uso locale, il Tribunale ha quindi fatto riferimento ad un criterio analogico, richiamando la tariffa ministeriale relativa ai ciclomotori e correggendola lievemente, tenuto conto del minor ingombro e del minor valore dei beni sequestrati e considerando, nel contempo, la maggiore pericolosità degli stessi rispetto ad un ciclomotore; - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; - la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002). - ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16004/2021 Numero sezionale 2888/2022 Numero di raccolta generale 15394/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 11 marzo 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U
Decreto Cassazione n. 15394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris