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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00678/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '944ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .52 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 27 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del 10 giugno 2017 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona (con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di cui agli artt. 544 bis e 612 c.p., alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 300 di multa, mentre entrambi gli imputati venivano assolti dal reato di ingiuria, perché non previsto dalla legge come reato), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 544 bis c.p. perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena per- il residuo reato di minaccia in euro 300 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ed il Masciarelli, con un unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamentano:

2.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 238 e 238 bis c.p.p. e la mancata assunzione di una prova decisiva a discarico con riferimento alle sentenze di altro procedimento prodotte dagli imputati, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 612 c.p.; invero, la Corte di appello ha ritenuto di non poter acquisire e valutare come prova, in mancanza del'attestazione di irrevocabilità, la sentenza del 20.6.2018 n. 28 emessa dal Tribunale di Chieti, quale giudice di appello e la sentenza del Giudice di Pace di Chieti del 2.10.2017 n. 292, relative ad altro procedimento prodotte dagli imputati, ma tali sentenze erano, invece, divenute irrevocabili e le modalità di trattazione camerale hanno impedito alla difesa di produrre il relativo attestato; all'uopo, la Corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio e richiedere l'acquisizione delle sentenze in questione, ma non espungerle, creando un grave vuThus per la difesa degli imputati, essendo tali sentenze idonee a dimostrare la ricostruzione dell'intera vicenda in termini diversi ed incompatibili rispetto a quelli accertati con la sentenza impugnata, essendo stati gli imputati vittime della collera della p.o.;

2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto integrato il reato di minaccia, del tutto omettendo di considerare la doglianza posta nell'atto di appello, circa la mancata valenza intimidatoria della frase attribuita agli imputati, in quanto risposta provocatoria a domanda altrettanto provocatoria della persona offesa; invero, tale frase non poteva suscitare alcun timore nella Fini, il cui svenimento è da attribuire alla sua reazione violenta culminata nelle lesioni inferte all'imputata [OSCURATO:PERSONA], come accertate nella prodotta sentenza di appello del Tribunale di Chieti relativa ad altro procedimento a carico della odierna persona offesa.

3. Il 9)rocuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento.

1. Il primo motivo va respinto, siccome infondato.

Invero, la censura relativa alla mancata acquisizione da parte della Corte d'appello -nonostante la mancanza di un dissenso delle altre parti- delle sentenze riguardanti il diverso procedimento a carico della p.o., [OSCURATO:PERSONA], per la medesima vicenda oggetto di giudizio, non appare decisiva nel caso in esame.

Invero, premesso che le sentenze delle quali era stata chiesta l'acquisizione dalle difese degli imputati pacificamente non contenevano l'attestazione della irrevocabilità e che era onere degli imputati dimostrare tale situazione- esse non potevano essere acquisite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 238 bis c.p.p.

Tuttavia, tali sentenze avrebbero potuto essere comunque acquisite al pari degli altri documenti ai sensi degli artt. 234, comma 1, e 236 c.p.p. ed in proposito le S.U. di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez.

Un, n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231677).

1.1. In ogni caso, l'invocata acquisizione delle sentenze suddette, sulla base di quanto emergente dalla sentenza impugnata, non avrebbe comportato un esito diverso e più favorevole per gli imputati, essendosi la vicenda in esame pacificamente sviluppata in un contesto caratterizzato da forte concitazione ed emotività dei soggetti coinvolti (la Fini, da un lato, e i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Masciarelli, dall'altro), in dipendenza dell'investimento del gatto della Fini.

I due diversi procedimenti e le condanne di tutte le persone coinvolte nella suddetta vicenda per diverse fattispecie di reato ben possono ritenersi compatibili con la valorizzazione di due segmenti degli accadimenti, di cui uno, quello del presente processo afferente appunto alla minaccia proferita nei confronti della Fini di farle fare "la stessa fine del gatto" e che si sarebbe "fatto anche di peggio" e i l'altro di cui al diverso procedimento a carico della Fini per le lesioni prodotte alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di forte emotività indicato.

L'atteggiamento meramente passivo e succube dedotto dagli imputati trova smentita sulla base di quanto riportato nella sentenza impugnata -non specificamente contraddetto da emergenze contrarie- secondo cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] nel corso del proprio esame, ha ammesso di aver risposto agli insulti della persona offesa, dopo che questa l'aveva fermata accusandola di aver volontariamente investito il gatto e, comunque, le frasi minacciose oggetto di contestazione agli imputati, oltre ad essere state riferite dalla p.o. sono state riportate anche dalla figlia della stessa.

2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso ( in merito alla valenza intimidatoria delle parole proferite all'indirizzo della Fini dai coniugi Masciarelli-[OSCURATO:PERSONA].

Non merita alcuna censura, infatti, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui anche l'espressione di fare "anche di peggio" nei confronti della Fini in relazione all'investimento e morte del gatto nel contesto in cui si sono svolti i fatti e per la reazione emotiva della parte offesa (che successivamente si sentì male), induce a ritenere che la frase presentasse i caratteri di una vera e propria minaccia, sia pur non grave.

2.1. Tale valutazioneicongrua e non illogica/si pone in linea con quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014 Rv. 261678).

Rileva, inoltre, l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889).

3. I ricorsi vanno, pertanto, respinti ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; '944ito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo .52 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 27 novembre 2020, in parziale riforma della sentenza del 10 giugno 2017 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona (con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per i reati di cui agli artt. 544 bis e 612 c.p., alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione e [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 300 di multa, mentre entrambi gli imputati venivano assolti dal reato di ingiuria, perché non previsto dalla legge come reato), assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 544 bis c.p. perché il fatto non costituisce reato, rideterminando la pena per- il residuo reato di minaccia in euro 300 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ed il Masciarelli, con un unico atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamentano: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 238 e 238 bis c.p.p. e la mancata assunzione di una prova decisiva a discarico con riferimento alle sentenze di altro procedimento prodotte dagli imputati, nonché la violazione di legge in relazione all'art. 612 c.p.; invero, la Corte di appello ha ritenuto di non poter acquisire e valutare come prova, in mancanza del'attestazione di irrevocabilità, la sentenza del 20.6.2018 n. 28 emessa dal Tribunale di Chieti, quale giudice di appello e la sentenza del Giudice di Pace di Chieti del 2.10.2017 n. 292, relative ad altro procedimento prodotte dagli imputati, ma tali sentenze erano, invece, divenute irrevocabili e le modalità di trattazione camerale hanno impedito alla difesa di produrre il relativo attestato; all'uopo, la Corte territoriale avrebbe dovuto sospendere il giudizio e richiedere l'acquisizione delle sentenze in questione, ma non espungerle, creando un grave vuThus per la difesa degli imputati, essendo tali sentenze idonee a dimostrare la ricostruzione dell'intera vicenda in termini diversi ed incompatibili rispetto a quelli accertati con la sentenza impugnata, essendo stati gli imputati vittime della collera della p.o.; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto integrato il reato di minaccia, del tutto omettendo di considerare la doglianza posta nell'atto di appello, circa la mancata valenza intimidatoria della frase attribuita agli imputati, in quanto risposta provocatoria a domanda altrettanto provocatoria della persona offesa; invero, tale frase non poteva suscitare alcun timore nella Fini, il cui svenimento è da attribuire alla sua reazione violenta culminata nelle lesioni inferte all'imputata [OSCURATO:PERSONA], come accertate nella prodotta sentenza di appello del Tribunale di Chieti relativa ad altro procedimento a carico della odierna persona offesa. 3. Il 9)rocuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non meritano accoglimento. 1. Il primo motivo va respinto, siccome infondato. Invero, la censura relativa alla mancata acquisizione da parte della Corte d'appello -nonostante la mancanza di un dissenso delle altre parti- delle sentenze riguardanti il diverso procedimento a carico della p.o., [OSCURATO:PERSONA], per la medesima vicenda oggetto di giudizio, non appare decisiva nel caso in esame. Invero, premesso che le sentenze delle quali era stata chiesta l'acquisizione dalle difese degli imputati pacificamente non contenevano l'attestazione della irrevocabilità e che era onere degli imputati dimostrare tale situazione- esse non potevano essere acquisite ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 238 bis c.p.p. Tuttavia, tali sentenze avrebbero potuto essere comunque acquisite al pari degli altri documenti ai sensi degli artt. 234, comma 1, e 236 c.p.p. ed in proposito le S.U. di questa Corte hanno già avuto modo di affermare che le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (Sez. Un, n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231677). 1.1. In ogni caso, l'invocata acquisizione delle sentenze suddette, sulla base di quanto emergente dalla sentenza impugnata, non avrebbe comportato un esito diverso e più favorevole per gli imputati, essendosi la vicenda in esame pacificamente sviluppata in un contesto caratterizzato da forte concitazione ed emotività dei soggetti coinvolti (la Fini, da un lato, e i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Masciarelli, dall'altro), in dipendenza dell'investimento del gatto della Fini. I due diversi procedimenti e le condanne di tutte le persone coinvolte nella suddetta vicenda per diverse fattispecie di reato ben possono ritenersi compatibili con la valorizzazione di due segmenti degli accadimenti, di cui uno, quello del presente processo afferente appunto alla minaccia proferita nei confronti della Fini di farle fare "la stessa fine del gatto" e che si sarebbe "fatto anche di peggio" e i l'altro di cui al diverso procedimento a carico della Fini per le lesioni prodotte alla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto di forte emotività indicato. L'atteggiamento meramente passivo e succube dedotto dagli imputati trova smentita sulla base di quanto riportato nella sentenza impugnata -non specificamente contraddetto da emergenze contrarie- secondo cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] nel corso del proprio esame, ha ammesso di aver risposto agli insulti della persona offesa, dopo che questa l'aveva fermata accusandola di aver volontariamente investito il gatto e, comunque, le frasi minacciose oggetto di contestazione agli imputati, oltre ad essere state riferite dalla p.o. sono state riportate anche dalla figlia della stessa. 2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso ( in merito alla valenza intimidatoria delle parole proferite all'indirizzo della Fini dai coniugi Masciarelli-[OSCURATO:PERSONA]. Non merita alcuna censura, infatti, la valutazione della Corte territoriale, secondo cui anche l'espressione di fare "anche di peggio" nei confronti della Fini in relazione all'investimento e morte del gatto nel contesto in cui si sono svolti i fatti e per la reazione emotiva della parte offesa (che successivamente si sentì male), induce a ritenere che la frase presentasse i caratteri di una vera e propria minaccia, sia pur non grave. 2.1. Tale valutazioneicongrua e non illogica/si pone in linea con quanto più volte evidenziato da questa Corte, secondo cui nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014 Rv. 261678). Rileva, inoltre, l'entità del turbamento psichico determinato dall'atto intimidatorio sul soggetto passivo, che va accertata avendo riguardo non soltanto al tenore delle espressioni verbali profferite, ma anche al contesto nel quale esse si collocano (Sez. 5, n. 8193 del 14/01/2019, Rv. 275889). 3. I ricorsi vanno, pertanto, respinti ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d
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