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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09724/2026

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, del GUP del Tribunale di Roma, escludendo la recidiva contestata e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto le statuizioni di primo grado; che, per la prima volta, con un unico motivo di doglianza si lamenta l'illegalità della confisca della somma di denaro in sequestro, poiché disposta in relazione ad una fattispecie per sua natura incompatibile con la confisca; che, a parere del ricorrente, non sussisterebbe il nesso tra il denaro oggetto della misura ablativa ed il reato per cui si procede, necessario affinché sia possibile disporre la confisca e, in particolare, il denaro rinvenuto non potrebbe essere né considerato profitto del reato né collegabile all'illecito; che difesa sottolinea altresì l'ammissibilità della censura in questa sede, in ragione della natura illegale della misura di sicurezza che, come tale, sarebbe rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso fosse dichiarato inammissibile.

Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un unico motivo che prospetta deduzioni non consentite in sede di legittimità, in quanto riferite a questione non devolute nel giudizio di appello, e generiche, essendo prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che la questione proposta è preclusa al giudizio di legittimità, in quanto non attiene all'illegalità della confisca, come asserito dal ricorrente, quanto piuttosto a dati fattuali circa la relazione fra il denaro confiscato e la condotta illecita, la cui valutazione non è ammessa in questa sede; che, in ogni caso, la difesa non specifica che tipo di confisca sia stata applicata in concreto, non richiamando in modo specifico le statuizioni della sentenza di primo grado sul punto; che, inoltre, la difesa ricorrente si limita a dedurre una mera illegalità della confisca sul presupposto che il reato di detenzione a fini di spaccio sia incompatibile con tale istituto; tuttavia, la parte non si confronta adeguatamente con la giurisprudenza di legittimità, la quale ravvisa la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra le cose oggetto di confisca ed il reato per cui si procede laddove si provi che tali cose rappresentino il corrispettivo ricevuto dall'imputato da terzi per la detenzione delle sostanze, con la conseguenza di ammettere in tali casi la confisca;che tali profili non risultano essere stati oggetto né di adeguata contestazione né di idonea spiegazione da parte del ricorrente, non essendo stata dedotta in concreta alcuna ragione per cui la somma di denaro oggetto di confisca non dovrebbe rappresentare il profitto o il prezzo del reato contestato.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'Il giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna, resa all'esito di giudizio abbreviato, del GUP del Tribunale di Roma, escludendo la recidiva contestata e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto le statuizioni di primo grado; che, per la prima volta, con un unico motivo di doglianza si lamenta l'illegalità della confisca della somma di denaro in sequestro, poiché disposta in relazione ad una fattispecie per sua natura incompatibile con la confisca; che, a parere del ricorrente, non sussisterebbe il nesso tra il denaro oggetto della misura ablativa ed il reato per cui si procede, necessario affinché sia possibile disporre la confisca e, in particolare, il denaro rinvenuto non potrebbe essere né considerato profitto del reato né collegabile all'illecito; che difesa sottolinea altresì l'ammissibilità della censura in questa sede, in ragione della natura illegale della misura di sicurezza che, come tale, sarebbe rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso fosse dichiarato inammissibile. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché basato su un unico motivo che prospetta deduzioni non consentite in sede di legittimità, in quanto riferite a questione non devolute nel giudizio di appello, e generiche, essendo prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che la questione proposta è preclusa al giudizio di legittimità, in quanto non attiene all'illegalità della confisca, come asserito dal ricorrente, quanto piuttosto a dati fattuali circa la relazione fra il denaro confiscato e la condotta illecita, la cui valutazione non è ammessa in questa sede; che, in ogni caso, la difesa non specifica che tipo di confisca sia stata applicata in concreto, non richiamando in modo specifico le statuizioni della sentenza di primo grado sul punto; che, inoltre, la difesa ricorrente si limita a dedurre una mera illegalità della confisca sul presupposto che il reato di detenzione a fini di spaccio sia incompatibile con tale istituto; tuttavia, la parte non si confronta adeguatamente con la giurisprudenza di legittimità, la quale ravvisa la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra le cose oggetto di confisca ed il reato per cui si procede laddove si provi che tali cose rappresentino il corrispettivo ricevuto dall'imputato da terzi per la detenzione delle sostanze, con la conseguenza di ammettere in tali casi la confisca;che tali profili non risultano essere stati oggetto né di adeguata contestazione né di idonea spiegazione da parte del ricorrente, non essendo stata dedotta in concreta alcuna ragione per cui la somma di denaro oggetto di confisca non dovrebbe rappresentare il profitto o il prezzo del reato contestato. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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