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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 25842/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23679/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio di quest’ultimo. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv.t i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Libia n. 167,presso lo studio di quest’ultimo. –controricorrente – Oggetto: tasse automobilistiche IMU avverso la sentenza n. 1295 /201 9 della CTR del Veneto , depositata il 10/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che nel giudizio d’impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA],di una cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2011, notificata il 22 dicembre 2014 e ricevuta dalla contribuente in data 8 gennaio 2015, ha respinto l'appello della Regione, confermando la decisione della CTPdi Venezia, la quale , ritenuto inapplicabile il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica nei confronti del notificante e del notificato, avevaconfermato la decisione di prime cure.

Il giudice di appello , in particolare, af ferma va di condividere l'interpretazione secondo la qualenon si ritiene applicabile nella fattispecie il c.d. principio di postalizzazione trattandosi di atto interruttivo di un termine prescrizionale del credito tributario destinatario ( e non già di termine decadenziale) .

2. La contribuente resiste con controricorso.

Considerato che 1.Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.l. 953del 1982 , degli art t . 3 e 4 C ost. e del principio generale in tema di perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., in quanto la CTR non ha considerato che il previsto termine prescrizionale spira con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento del tributo per cui la procedura di recupero coattivo della tassa automobilistica per l’anno 2011 doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2014 , mentre l’avviso di accertamento è stato notificato al contribuente a mezzo raccomandata AR, spedita in data 22 dicembre 2014 e ricevuta in data 8 gennaio 2015.

2. Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 8 e 14 della l. n. 890 del 1982 , dell'art. 149 , comma terzo , c.p.c. , dell'art. 60 d.P.R. n.600 del 1973 , in relazione all’ art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c., in quanto laCTR non ha considerato che l’Amministrazione può avvalersi della procedura semplificata – senza l’intervento di un agente notificatore - prevista dall’art. 14 della l. n. 890 del 1982, e che essa non potrebbe non avere gli stessi effetti di cui all’art. 149, comma terzo, c.p.c., ovvero perfezionarsi alla data di consegna del plico all’ufficio postale.

Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento perle ragioni di seguito esposte.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono -per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come stabilito da Cass. Sez.

Un. n. 24822/2015) ma anche agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestivo l'invio dell'atto impositivo effettuato prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, anulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio (Cass. Sez.

Un. n. 40543/2012, Cass. n. 9205/2019, Cass. n. 32177/2019, Cass. n. 8867/2016, Cass. n. 22320/2014, Cass. n.11457/2012, Cass. n.15298/2008, 19854/2004, 1647/2004).

Si tratta di principio generale che ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 40543/2021 delle Sezioni Unite, secondo in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente .

Va, inoltre, ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 477/2002, aveva affermato, in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 c.p.c., che per le notificazioni a mezzo posta vale il principio, poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria -dal sesto comma dell'articolo 60 d.p.r. 600 del 1973 (aggiunto dall'art.37, co.27,lett. f) del d.

I. 223 del 2006, conv. in l . n. 248/06), secondo cui qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto .

La CTR del Veneto ha ritenuto che, ai fini della tempestività dell'accertamento relativo alla tassa automobilistica, si dovesse dare rilievonon alla data di spedizione dell'atto, pacificamente avvenuta entro il termine anzidetto, ma a quella di ricezione (gennaio 2015) ed ha conclus o , quindi, per l’intempestività della iniziativa di recupero della tassa automobilistica evasa.

Ad avviso della Regione Veneto, invece, la consegna dell'avviso all'agente postale vale ad interrompere il termine di prescrizione di tre anni dalla maturazione della tassa e ciòalla stregua del chiaro tenore dell'art. 5 d. l. n. 953 del 1982, conv. nella

I. n. 53 del 1983 ( L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1°gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. ), stante la tempestività della iniziativa di “recupero”della tassa automobilistica evasa.

Com'è noto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche, che ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale, la quale è da ritenersi «tributo proprio derivato dalla Regione» (Corte Cost., n. 288/2012); tributo, quindi, non “proprio” della regione ma a questa “derivato” dalla potestà impositiva statale.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost.

Di qui la più volte ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle 5 ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018 - (Cass. n. 10334/2021, che esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 163, l. n. 296 del 1999 riguardante i tributi locali).

Nel caso qui esaminato, il termine triennale da rispettare si riferisce all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione della cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo, per cui, com'è stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazioneCass. n. 10334/2021 cit.).

L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza conla successiva riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo,mediante "ruolo".

Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v.

Cass. Sez.

Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo,di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore.

Tuttavia, gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, 57, d.P.R. n. 633 del 1972, 76, d.P.R. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, peri tributi locali).

La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v.

Cass. sez. un. n. 12332/17, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio). (Cass. n. 974972018).

Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale - soltanto - come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale.

Peraltro, l'ontologica differenza tra termini "decadenziali" e termini "prescrizionali", rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 c.c.) dell'atto - interruttivo - posto in essere dall'Amministrazione sconsiglia, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione.

Orbene, la Regione ha contestato al contribuente, sulla base delle risultanze del [OSCURATO:PERSONA], il mancato pagamento della tassa automobilistica, relativamente all'annualità 2011, nonché irrogato la prevista sanzione, con avviso spedito entro il termine decadenziale fissato legislativamente e validamente ricevuto dal contribuente.

Si tratta, all'evidenza, di un atto impositivo, non meramente riscossivo, e l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale, la quale è assoggettata ad un limite temporale che assicura la certezza e stabilità del rapporto tributario, per cui, al di là del nomen iurise della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, la fattispecie è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza di quello della prescrizione, non è soggetto né a sospensione né a interruzione.

Ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, dunque, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez.

Un. n. 40543/2012 cit.) con la ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n. 32048/2021).

Una diversa soluzione interpretativa finirebbe per far gravare sull'Amministrazione, irragionevolmente rispetto agli interessi coinvolti, gli effetti decadenziali di un'attività, quella notificatoria, sui tempi della quale chi agisce non ha alcun potere d'influire. 8 Le spese processuali possono essere compensate in ragione del progressivo consolidarsi dei principi di diritto applicati (Cass. n. 1 6 22 9/2022 e n. 25204/2022).

Va, quindi, accolto il ricorso, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Regione Veneto (Cass. 18775/2017), cass ata la sentenza impugnata e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., con pronuncia di rigetto dell'originario ricorso della contribuente. 4.1 Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto del progressivo evolversi della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate e della complessità del quadro normativo innanzi descritto.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23679/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio di quest’ultimo. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv.t i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Libia n. 167,presso lo studio di quest’ultimo. –controricorrente – Oggetto: tasse automobilistiche IMU avverso la sentenza n. 1295 /201 9 della CTR del Veneto , depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che nel giudizio d’impugnazione, proposto da [OSCURATO:PERSONA],di una cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2011, notificata il 22 dicembre 2014 e ricevuta dalla contribuente in data 8 gennaio 2015, ha respinto l'appello della Regione, confermando la decisione della CTPdi Venezia, la quale , ritenuto inapplicabile il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica nei confronti del notificante e del notificato, avevaconfermato la decisione di prime cure. Il giudice di appello , in particolare, af ferma va di condividere l'interpretazione secondo la qualenon si ritiene applicabile nella fattispecie il c.d. principio di postalizzazione trattandosi di atto interruttivo di un termine prescrizionale del credito tributario destinatario ( e non già di termine decadenziale) . 2. La contribuente resiste con controricorso. Considerato che 1.Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.l. 953del 1982 , degli art t . 3 e 4 C ost. e del principio generale in tema di perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., in quanto la CTR non ha considerato che il previsto termine prescrizionale spira con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui deve essere effettuato il pagamento del tributo per cui la procedura di recupero coattivo della tassa automobilistica per l’anno 2011 doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2014 , mentre l’avviso di accertamento è stato notificato al contribuente a mezzo raccomandata AR, spedita in data 22 dicembre 2014 e ricevuta in data 8 gennaio 2015. 2. Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 8 e 14 della l. n. 890 del 1982 , dell'art. 149 , comma terzo , c.p.c. , dell'art. 60 d.P.R. n.600 del 1973 , in relazione all’ art. 360 , comma primo, n. 3 c.p.c., in quanto laCTR non ha considerato che l’Amministrazione può avvalersi della procedura semplificata – senza l’intervento di un agente notificatore - prevista dall’art. 14 della l. n. 890 del 1982, e che essa non potrebbe non avere gli stessi effetti di cui all’art. 149, comma terzo, c.p.c., ovvero perfezionarsi alla data di consegna del plico all’ufficio postale. Le censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento perle ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono -per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come stabilito da Cass. Sez. Un. n. 24822/2015) ma anche agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestivo l'invio dell'atto impositivo effettuato prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull'ufficio, anulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all'attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall'agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all'esito dell'effettivo perfezionamento dell'intero processo notificatorio (Cass. Sez. Un. n. 40543/2012, Cass. n. 9205/2019, Cass. n. 32177/2019, Cass. n. 8867/2016, Cass. n. 22320/2014, Cass. n.11457/2012, Cass. n.15298/2008, 19854/2004, 1647/2004). Si tratta di principio generale che ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n. 40543/2021 delle Sezioni Unite, secondo in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente . Va, inoltre, ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 477/2002, aveva affermato, in sede di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 149 c.p.c., che per le notificazioni a mezzo posta vale il principio, poi recepito dal legislatore nell'ultimo comma dell'articolo 149 cit. e - segnatamente in materia tributaria -dal sesto comma dell'articolo 60 d.p.r. 600 del 1973 (aggiunto dall'art.37, co.27,lett. f) del d. I. 223 del 2006, conv. in l . n. 248/06), secondo cui qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto . La CTR del Veneto ha ritenuto che, ai fini della tempestività dell'accertamento relativo alla tassa automobilistica, si dovesse dare rilievonon alla data di spedizione dell'atto, pacificamente avvenuta entro il termine anzidetto, ma a quella di ricezione (gennaio 2015) ed ha conclus o , quindi, per l’intempestività della iniziativa di recupero della tassa automobilistica evasa. Ad avviso della Regione Veneto, invece, la consegna dell'avviso all'agente postale vale ad interrompere il termine di prescrizione di tre anni dalla maturazione della tassa e ciòalla stregua del chiaro tenore dell'art. 5 d. l. n. 953 del 1982, conv. nella I. n. 53 del 1983 ( L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1°gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. ), stante la tempestività della iniziativa di “recupero”della tassa automobilistica evasa. Com'è noto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifiche, che ha assunto la denominazione di tassa automobilistica regionale, la quale è da ritenersi «tributo proprio derivato dalla Regione» (Corte Cost., n. 288/2012); tributo, quindi, non “proprio” della regione ma a questa “derivato” dalla potestà impositiva statale. Questa Corte ha avuto modo di osservare che, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e nel periodo di tempo successivo alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost. Di qui la più volte ritenuta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione a norme regionali che incidevano sulle 5 ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica (sentenza n. 296 del 2003) o modificavano la disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze n. 297 e n. 311 del 2003), non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018 - (Cass. n. 10334/2021, che esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1, comma 163, l. n. 296 del 1999 riguardante i tributi locali). Nel caso qui esaminato, il termine triennale da rispettare si riferisce all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione e cioè alla fase procedimentale che si colloca "a monte" di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione della cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo, per cui, com'è stato osservato, non si può parlare di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui l'accertamento non è ancora definitivo, essendo aperta la possibilità per il contribuente di contrastare l'accertamento medesimo davanti al giudice munito di giurisdizione (v. in motivazioneCass. n. 10334/2021 cit.). L'avviso di accertamento è l'atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria manifesta - formalmente - la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un'attività di controllo sostanziale, determinando l'entità qualitativa e quantitativa del presupposto del tributo, mentre la compiuta l'attuazione del rapporto tributario si realizza conla successiva riscossione del relativo credito, per adempimento spontaneo da parte del soggetto tenuto alla prestazione oppure coattivo,mediante "ruolo". Se, dunque, il fine del decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 51, d. l. n. 953 del 1982 è quello di evitare l'indeterminata soggezione del contribuente (v. Cass. Sez. Un. n. 23397/2016) alla potestà impositiva e, nel contempo,di dare certezza al rapporto giuridico tributario, esso allora abbraccia l'intera area dei provvedimenti diretti al "recupero" delle tasse automobilistiche evase, stante l'ampiezza della formula utilizzata al riguardo dal legislatore. Tuttavia, gli atti che esprimono esercizio del potere impositivo, a fronte del verificarsi dei presupposti del credito tributario, e che sono rivolti alla formazione del titolo per l'esazione del credito medesimo, comprese le sanzioni, ove il contribuente non li impugni in giudizio o li impugni con esito sfavorevole, non possono che essere assoggettati alla decadenza (v. artt. 43, d.P.R. n. 600 del 1973, 57, d.P.R. n. 633 del 1972, 76, d.P.R. n. 131 del 1986, per i tributi erariali e art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, peri tributi locali). La Corte, in tema di ICI, ha avuto modo di affermare che la realizzazione dell'attività impositiva da parte del comune è soggetto a termini che hanno riguardo alla necessità che tale attività sia posta in essere entro termini certi, non suscettibili d'interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, pertanto, in tale prospettiva, la successiva conoscenza da parte del contribuente non rileva ai fini del rispetto del termine predetto (v. Cass. sez. un. n. 12332/17, in tema procedimento amministrativo sanzionatorio). (Cass. n. 974972018). Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale - soltanto - come di prescrizione, per l'evidente ragione che l'unico termine richiamabile in relazione all'azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un'interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale. Peraltro, l'ontologica differenza tra termini "decadenziali" e termini "prescrizionali", rispetto ai quali la natura tipicamente recettizia (art. 1335 c.c.) dell'atto - interruttivo - posto in essere dall'Amministrazione sconsiglia, ragionevolmente, di estendere a tale categoria di atti il più volte evocato principio di scissione degli effetti della notificazione. Orbene, la Regione ha contestato al contribuente, sulla base delle risultanze del [OSCURATO:PERSONA], il mancato pagamento della tassa automobilistica, relativamente all'annualità 2011, nonché irrogato la prevista sanzione, con avviso spedito entro il termine decadenziale fissato legislativamente e validamente ricevuto dal contribuente. Si tratta, all'evidenza, di un atto impositivo, non meramente riscossivo, e l'estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est, la prescrizione) è fattispecie estranea all'esercizio dell'imposizione fiscale, la quale è assoggettata ad un limite temporale che assicura la certezza e stabilità del rapporto tributario, per cui, al di là del nomen iurise della formale qualificazione giuridica operata dal legislatore, la fattispecie è riconducibile piuttosto all'istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, a differenza di quello della prescrizione, non è soggetto né a sospensione né a interruzione. Ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, dunque, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. Sez. Un. n. 40543/2012 cit.) con la ulteriore conseguenza che il credito tributario divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto al regime della prescrizione (Cass. n. 32048/2021). Una diversa soluzione interpretativa finirebbe per far gravare sull'Amministrazione, irragionevolmente rispetto agli interessi coinvolti, gli effetti decadenziali di un'attività, quella notificatoria, sui tempi della quale chi agisce non ha alcun potere d'influire. 8 Le spese processuali possono essere compensate in ragione del progressivo consolidarsi dei principi di diritto applicati (Cass. n. 1 6 22 9/2022 e n. 25204/2022). Va, quindi, accolto il ricorso, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla Regione Veneto (Cass. 18775/2017), cass ata la sentenza impugnata e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., con pronuncia di rigetto dell'originario ricorso della contribuente. 4.1 Le spese dell'intero giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto del progressivo evolversi della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate e della complessità del quadro normativo innanzi descritto. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
Sentenza Cassazione n. 25842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris