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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2020

ECLI:EU:T:2020:139
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0383_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑383/17) «Dumping – Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Corea del Sud – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del margine di dumping – Calcolo del margine di pregiudizio – Determinazione del pregiudizio»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 35‑39)

2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato (Art. 264 TFUE) (v. punti 44‑47)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Metodo che deve consentire di riflettere la reale ampiezza del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 11) (v. punti 74, 75, 83‑87)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 11) (v. punti 77, 78)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 9, § 4) (v. punti 101‑105)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036) (v. punti 110‑112)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036) (v. punti 113, 114)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 10) (v. punti 126‑137)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Tassatività (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 1 e 3) (v. punti 148‑158)

10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento – Uso di documenti provenienti da un procedimento antidumping a sostegno di un ricorso presentato nell’ambito di un altro procedimento antidumping – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 6, § 7) (v. punti 192‑195)

11. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Prezzo all’esportazione delle rivendite del prodotto considerato da parte di imprese collegate aventi sede nell’Unione – Adeguamenti – Criteri (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 9) (v. punti 196‑204)

12. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 208‑212) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea ( GU 2017, L 114, pag. 3 ), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo 1) Il documento riportato nell’allegato A.32 del ricorso è stralciato dal fascicolo. 2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, è annullato nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA].

Ltd. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] (ETPA) sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0383_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑383/17) «Dumping – Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Corea del Sud – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del margine di dumping – Calcolo del margine di pregiudizio – Determinazione del pregiudizio» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 35‑39) 2. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato (Art. 264 TFUE) (v. punti 44‑47) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Metodo che deve consentire di riflettere la reale ampiezza del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 11) (v. punti 74, 75, 83‑87) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 11) (v. punti 77, 78) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto del dumping (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 9, § 4) (v. punti 101‑105) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036) (v. punti 110‑112) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036) (v. punti 113, 114) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 10) (v. punti 126‑137) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Tassatività (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 1 e 3) (v. punti 148‑158) 10. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento – Uso di documenti provenienti da un procedimento antidumping a sostegno di un ricorso presentato nell’ambito di un altro procedimento antidumping – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 6, § 7) (v. punti 192‑195) 11. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Prezzo all’esportazione delle rivendite del prodotto considerato da parte di imprese collegate aventi sede nell’Unione – Adeguamenti – Criteri (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 9) (v. punti 196‑204) 12. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 208‑212) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea ( GU 2017, L 114, pag. 3 ), nella parte in cui riguarda la ricorrente. Dispositivo 1) Il documento riportato nell’allegato A.32 del ricorso è stralciato dal fascicolo. 2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, è annullato nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] (ETPA) sopporterà le proprie spese.
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