Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2016/2020
ECLI:EU:T:2020:139
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0383_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 aprile 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑383/17)
«Dumping – Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Corea del Sud – Dazio antidumping definitivo – Calcolo del margine di dumping – Calcolo del margine di pregiudizio – Determinazione del pregiudizio»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 35‑39)
2.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato
(Art. 264 TFUE)
(v. punti 44‑47)
3.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Metodo che deve consentire di riflettere la reale ampiezza del dumping
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 11)
(v. punti 74, 75, 83‑87)
4.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 11)
(v. punti 77, 78)
5.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Determinazione dei dazi antidumping – Dazio antidumping che non deve superare l’importo necessario per contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto del dumping
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 9, § 4)
(v. punti 101‑105)
6.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto a una buona amministrazione – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036)
(v. punti 110‑112)
7.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036)
(v. punti 113, 114)
8.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 10)
(v. punti 126‑137)
9.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Elemento da prendersi in considerazione in primo luogo – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Deroghe previste dal regolamento antidumping di base – Tassatività
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 1 e 3)
(v. punti 148‑158)
10.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritto di accesso ai documenti non riservati del procedimento – Uso di documenti provenienti da un procedimento antidumping a sostegno di un ricorso presentato nell’ambito di un altro procedimento antidumping – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 6, § 7)
(v. punti 192‑195)
11.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Prezzo all’esportazione delle rivendite del prodotto considerato da parte di imprese collegate aventi sede nell’Unione – Adeguamenti – Criteri
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, § 9)
(v. punti 196‑204)
12.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3)
(v. punti 208‑212)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea (
GU 2017, L 114, pag. 3
), nella parte in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il documento riportato nell’allegato A.32 del ricorso è stralciato dal fascicolo.
2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 della [OSCURATO:PERSONA], del 2 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea, è annullato nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] (ETPA) sopporterà le proprie spese.