CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia, ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Fermo in data 12 aprile 2019, per il reato di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato. deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 1140 e 1385 cod. civ., e vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, per aver ritenuto che la mancata restituzione della caparra confirmatoria versata dalla persona offesa al momento della conclusione del contratto, poi rimasto ineseguito, costituiva condotta penalmente rilevante, trattandosi invece di mero illecito civile poiché la somma versata a titolo di caparra (peraltro sul conto corrente della concessionaria per la quale l'imputato svolgeva attività di mediazione) era entrata a far parte del patrimonio della parte che l'aveva ricevuta, non sussistendo quindi il presupposto del possesso nomine alieno della somma da parte del ricorrente. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per contraddittorietà, per aver addebitato al ricorrente la condotta di interversione del possesso delle somme di denaro, pacificamente ricevute non dall'imputato ma dalla concessionaria con cui la persona offesa aveva stipulato il contratto. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, per avere ritenuto che la mancata restituzione della somma, indipendentemente dalla qualificazione come deposito cauzionale o caparra confirmatoria, integra l'elemento oggettivo della fattispecie prevista dall'art. 646 cod. pen. 2.3. Con il quarto motivo si deduce ulteriore violazione di legge, in riferimento all'art. 1140 cod. civ., poiché il ricorrente non aveva mai avuto la possibilità di conseguire il possesso delle somme versate dal promittente acquirente alla concessionaria. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 164 cod. pen., e vizio di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con i primi quattro motivi di ricorso, pur censurando plurime violazioni di legge, il ricorrente persegue il medesimo obiettivo, ossia quello di attaccare la sentenza censurando l'individuazione dell'elemento oggettivo del contestato delitto, perché ancorata ad elementi fattuali che escluderebbero il dato della disponibilità della somma di denaro da parte del ricorrente, oltre ad esser quei dati erroneamente qualificati dal punto di vista giuridico. La suggestiva enfatizzazione del versamento della somma da parte del promissario acquirente del veicolo, avvenuto sul conto bancario intestato alla concessionaria (indicata dall'odierno ricorrente), quale sicuro indice dell'ingresso nel patrimonio di un soggetto diverso dal ricorrente, non tiene conto della condizione puntualmente ricostruita dalle sentenze di merito; si è evidenziato come la destinazione delle somme in favore della concessionaria di autoveicoli fosse stata espressamente richiesta e indicata dal ricorrente, che attraverso quell'operazione mirava a compensare gli ingenti debiti da lui contratti con il Passarelli, titolare della concessionaria, attraverso le provvigioni che gli sarebbero state riconosciute (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). Conseguentemente, la sicura appropriazione (realizzata impegnando somme inerenti ad una vicenda traslativa tra acquirente e venditore per finalità del tutto diverse e incompatibili con il versamento del denaro operato dall'acquirente) rende ultronea ogni censura in punto di qualificazione del titolo in forza del quale le somme siano state versate. 1.2. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha indicato gli elementi oggettivi e soggettivi che ostavano al riconoscimento della causa di non punibilità mentre il ricorrente reitera i medesimi argomenti già vagliati dalla sentenza impugnata, peraltro evocando la rilevanza di elementi fattuali successivi alla consumazione del reato (il recupero delle somme versate dalla parte acquirente) che non rilevano nella valutazione ex art. 131 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555 - 01). 1.3. Il sesto motivo di ricorso è del tutto generico nella formulazione e non si confronta con il dato obiettivo indicato dalla sentenza impugnata circa l'esistenza di precedenti ostativi alla concessione del beneficio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi