CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 27160/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checoncluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Lecce harigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Gip delTribunale di Lecce del 5.12.2025 con la quale è stata disposta nei suoi confronti lamisura cautelare in carcere, per il reato di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990e 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza l’indagata ha proposto ricorso per cassazionearticolando un’unica censura con la quale deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per aver omesso di valutare le censure svolte in ordine alla attualitàdelle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura. In particolare, l’ordinanzaimpugnata non avrebbe adeguatamente valutato l’ampio lasso di tempo trascorsodalla commissione dei fatti, pari a quasi cinque anni e la assenza di elementisuccessivi che attestassero la persistenza del pericolo di recidivanza.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che per i delittielencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. opera la presunzione relativa diAi fini dell'applicazione di tale presunzione, tuttavia, deve tenersi conto anche delsignificativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex multis, Sez.3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01; Sez. 6, n. 3096 del28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv.271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema dimisure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotteesecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fattoidonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificataunicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisitistrutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reatodi cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola diesperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio indifetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento delgruppo (ex plurimis, Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527 –01). Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualitàdelle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovràdiscendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattoretemporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita delsoggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa saràpossibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, secosì non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che ilfattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altrielementi - un fattore necessario, ma non sufficiente.La prognosi di pericolosità, pertanto, richiede una valutazione complessiva,nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchéla mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata lapresunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01;conf. Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).3. Nel caso in esame, la decisione impugnata, facendo corretta applicazionedi tali principi, dopo avere esaminato gli elementi dedotti dalla difesa e valorizzatinella presente sede al fine di denunziare i vizi di motivazione del provvedimentoin esame, li ha disattesi, spiegando in modo esaustivo e corretto le ragioni afondamento di tale decisione.Il Tribunale del riesame ha indicato i plurimi elementi emersi dall’attività diindagine sulla cui base ha fondato il giudizio di sussistenza di un grave quadroindiziario in ordine alla esistenza di una associazione finalizzata al traffico distupefacenti, diretta da [OSCURATO:PERSONA] e in parte coincidente con la frangia“mesagnese” del sodalizio mafioso storico della [OSCURATO:PERSONA], e nella qualeil [OSCURATO:PERSONA] ricopriva un ruolo apicale. In particolare, dalle risultanze dell’attività diintercettazione è stata desunta la partecipazione a tale associazione della [OSCURATO:PERSONA],la quale si occupava dello smistamento dello stupefacente alla rete di spacciatori,dello stoccaggio della droga, nonché della gestione degli introiti provenienti da taleParisi, che da lei si recava immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento diingenti quantitativi di stupefacente, ovvero che egli talvolta incaricava di prelevarela merce dai fornitori.Proprio il carattere sistematico e professionale dell’attività svolta dallaricorrente all’interno dell’associazione finalizzata al narcotraffico è stato valorizzatodall’ordinanza impugnata, che ha ritenuto implausibile che ella se ne fossedistaccata, in assenza di elementi di segno contrario. Anzi, il Tribunale harinvenuto elementi ulteriori che attestavano l’attualità delle esigenze cautelari, edin specie la circostanza che il 20 giugno 2024, nell’ambito di altro procedimento,nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della donna, era stata rinvenutasostanza stupefacente, anche se di non rilevante quantità, e ben 218 bustine dicellophane con chiusura ermetica e un bilancino di precisione.Tale episodio, e specificamente il possesso di un numero così elevato dibustine con le suddette caratteristiche, è stato valutato non irragionevolmente dalTribunale come segno inequivocabile del perdurare nel tempo dell’attività dispaccio posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA].Del pari logica e congruente è la valutazione espressa dall’ordinanzaimpugnata in ordine alla adeguatezza della sola misura cautelare custodiale adinterrompere i rapporti con l’associazione criminosa e a prevenire il pericolo direiterazione delle condotte criminose, né potendo assumere rilevanza le condizionidel figlio quindicenne dell’indagata, le quali non rientrano nei casi previsti dall’art.275, comma 4, cod. proc. pen.4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli