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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 giugno 2021

Cassazione n. 05886/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n.17260/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso e rilasciata su foglio separato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 3/6/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Roma, 29fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n.17260/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso e rilasciata su foglio separato, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 3/6/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non deve provvedersi sulle spese processuali, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Roma, 29fe
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