CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta do- cumentale e patrimoniale; - che il motivo di ricorso con il quale il ricorrente denuncia vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza); - che la doglianza relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e della per- sonalità del ricorrente (pag. 5 della sentenza), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la deci- sione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in ade- renza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 del codice penale. D'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., es- sendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]