CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 26842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizionemonocratica del 19/11/2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole delreato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 – perché violava leprescrizioni imposte nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale diP.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza da cui era gravato (inparticolare, si rendeva inosservante alla prescrizione di non rincasare oltre le ore22.00 e non uscire prima delle 06.00, senza comprovata necessità e previotempestivo avviso all’autorità) e per l’effetto – riconosciute le circostanzecontestata recidiva infraquinquennale, oltre che ritenuta la continuazione - loaveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando – attraverso tre motivi di impugnazione -violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., relativamente allaviolazione dell’art. 75 comma 1 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, per mancanza,contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine all’accertamentodell’episodio del 23/08/2019, nonché difetto di motivazione quanto agli artt. 99 e131-bis cod. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze in esso contenutesono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dalgiudice di merito e auspicano, in realtà, una rivalutazione di tipo fattuale deglielementi emersi. La difesa, infatti, incentra la critica alla avversata decisionesull’assunto dell’inidoneità dell’accertamento compiuto dagli operanti, in punto diassenza del soggetto dall’abitazione; in tal modo, però, richiede unarivalutazione degli elementi emersi, ad opera di questa Corte, ossia ilcompimento di una operazione valutativa avulsa dal perimetro riservato algiudizio di legittimità.3.1. Anche la doglianza inerente all’art. 131-bis cod. pen. non supera ilvaglio preliminare di ammissibilità, in quanto - ai fini dell’esclusione della causadi non punibilità per particolare tenuità del fatto - è da ritenersi adeguata lamotivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n.34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale haritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura nonepisodica della grave condotta tenuta dal soggetto.3.2. Senza dubbio specifica risulta, infine, la motivazione della sentenzaimpugnata, in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestataconsiderata dal primo Giudice. Rileva al riguardo la Corte territoriale, infatti,come vada riconosciuto l’aggravamento sanzionatorio correlato al riconoscimentodella recidiva, sul presupposto della stretta contiguità riscontrabile, fra i fatti peri quali sono intervenute le diverse condanne annoverate dal soggetto, chedelineano – laddove posti in correlazione con gli episodi per i quali si procede –una condizione di accentuata pericolosità sociale del soggetto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoriadi inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa -anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]