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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 44461/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sulla subordinazione del beneficio della pena sospesa alla pubblicazione della sentenza di condanna, avendo l'imputato fruito di altro beneficio e valorizzando la situazione di pericolo che la condotta aveva determinato, circostanza ritenuta ostativa anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (l'imputato per sottrarsi ad un controllo su strada compiva azzardate manovre di guida creando pericolo su strade intensamente frequentate da pedoni); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] latrice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile sulla sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e sulla subordinazione del beneficio della pena sospesa alla pubblicazione della sentenza di condanna, avendo l'imputato fruito di altro beneficio e valorizzando la situazione di pericolo che la condotta aveva determinato, circostanza ritenuta ostativa anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (l'imputato per sottrarsi ad un controllo su strada compiva azzardate manovre di guida creando pericolo su strade intensamente frequentate da pedoni); Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] latrice
Sentenza Cassazione n. 44461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris