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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22407/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge con riguardo all'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in relazione alla natura stupefacente della sostanza sequestrata, non è consentito in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo, peraltro, la Corte d'appello logicamente evidenziato come lo stesso imputato, in sede di udienza di convalida dell'arresto in flagranza, abbia ammesso la natura stupefacente di detta sostanza, circostanza che conferma gli esiti del narcotest (cfr. p. 5-7 della sentenza di appello); osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e dei criteri di commisurazione della pena e relativo vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito, per un verso, valorizzato, per escludere i presupposti integranti la circostanza attenuante in esame, il non trascurabile dato ponderale (oltre 112 grammi) della sostanza sequestrata, la cui vendita avrebbe consentito di ricavare un profitto certamente non qualificabile in termini di "speciale tenuità"; per altro verso, confermato la congruità del trattamento sanzionatorio, anche considerando che la pena base per il più grave reato ex art. 337 cod. pen. è stata determinata nel minimo edittale, con un aumento per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuto proporzionato alla quantità dello stupefacente sequestrato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la violazione di legge con riguardo all'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in relazione alla natura stupefacente della sostanza sequestrata, non è consentito in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, avendo, peraltro, la Corte d'appello logicamente evidenziato come lo stesso imputato, in sede di udienza di convalida dell'arresto in flagranza, abbia ammesso la natura stupefacente di detta sostanza, circostanza che conferma gli esiti del narcotest (cfr. p. 5-7 della sentenza di appello); osservato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione dell'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. e dei criteri di commisurazione della pena e relativo vizio di motivazione, è manifestamente infondato in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione, avendo la Corte di merito, per un verso, valorizzato, per escludere i presupposti integranti la circostanza attenuante in esame, il non trascurabile dato ponderale (oltre 112 grammi) della sostanza sequestrata, la cui vendita avrebbe consentito di ricavare un profitto certamente non qualificabile in termini di "speciale tenuità"; per altro verso, confermato la congruità del trattamento sanzionatorio, anche considerando che la pena base per il più grave reato ex art. 337 cod. pen. è stata determinata nel minimo edittale, con un aumento per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuto proporzionato alla quantità dello stupefacente sequestrato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 22407/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris