CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19227/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27248/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Maggio dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]- IVA-IRAP 2007 R.G. N.27248/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Campania n. 3722 / 29 / 201 6 , depositata il 19 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del22 febbraio 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a [OSCURATO:PERSONA] cartella di pagamento n. 071-2012-0093255367, emessa sulla base dell’avviso di accertamento n. TF3011102076/2011 inerente ad imposte IRPEF ed IRAP non versate per l’anno 2007, divenuto definitivo. 2. Il contribuente impugnava la citata cartella di pagamento, eccependone vizi di notifica, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, la quale, con sentenza n. 20059/06/2014, rigettava il ricorso ritenendo la cartella regolarmente notificata. 3. Interposto gravame daManco Francesco, la Commissione Tributaria R egionale della Campania , con sentenza n. 3722/29/2016, pronunciata il 5 aprile 2016 e depositata in segreteria il 19 aprile 2016 , accoglieva l’appello , condannando l’Ufficio soccombente al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporanteEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].) sulla base di due motivi (ricorso notificato il 17 - 18 novembre 2016). R.G. N.27248/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi (ricorso notificato il 23 novembre 2016). [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 22 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere qualificato come ricorso incidentale, trattandosi di ricorso proposto successivamente alla notifica del ricorso principale. 2. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , come si è detto, è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente eccepisce nullità, error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il contribuente aveva sollevato doglianze di omessa notifica non della cartella di pagamento, ma dell’avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella stessa. La norma applicabile ai fini della eccezione di omessa notifica dell’avviso di accertamento sarebbe, pertanto, l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e non l’art. 26 del d .P.R. n. 602/1973. R.G. N.27248/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce nullità, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Rileva che, rispetto al dedotto vizio di difetto di motivazione della cartella di pagamento, sulla base della norma censurata e della giurisprudenza di legittimità sarebbe sufficiente che, nella cartella di pagamento, fosse indicato l’avviso di accertamento, essendo questo atto prodromico alla cartella stessa. 3. Anche il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate si fonda su due motivi. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce nullità della sentenza per ultrapetizione, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Secondo l’ente impositore, la C.T.R. sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, in quanto si sarebbe pronunciata su un vizio di notifica della cartella di pagamento, nonostante non fosse stato mai eccepito, avendo il contribuente formulato l’unica doglianza della nullità della notifica dell’atto prodromico. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, che il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di nullità della notifica R.G. N.27248/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Ritiene l’Ufficio che l’avviso di accertamento sarebbe stato regolarmente notificato, in quanto sarebbero state rispettate tutte le fomalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ, norma da considerarsi applicabile al caso di specie data la temporanea irreperibilità del contribuente all’indirizzo e alla residenza conosciuti. 4. Procedendo quindi all’esame deimotivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 4.1. In merito al vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, il primo motivodi entrambi i ricorsi è fondato . Come si evince dal ricors o sia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che di Agenzia dell’Entrate, nonché dal controricorso del contribuente, tra i motivi di impugnazion e in primo grado, che circoscrivonoquindi l’oggetto del giudizio, rientrava quello del vizio di notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata. Lo stesso giudice di primo grado, infatti, ha dichiarato il ricorso inammissibile stante la definitività dell’avviso di accertamento, che non era stato impugnato entro i termini di legge e che comunque era stato correttamente notificato. Nel rispetto del principio di autosufficienza, nei ricorsi vengono riprodotti i motivi di appello proposti dal contribuente avverso la decisione di primo grado, figurando, in particolare, tra essi la doglianza di “nullità della notifica dell’atto prodromico esibito dal concessionario di primo grado”. R.G. N.27248/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] posto, la C.T.R. si è pronunciata unicamente, ritenendolo “preliminare ed assorbente”, sul difetto di regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata, vizio che tuttavia non era mai stato fatto valere dal contribuente. Il giudice a quo, pertanto, è incorso in un errore di ultrapetizione in quanto si è pronunciato oltre l’oggetto del giudizio, evidentemente confondendo che il vizio di nullità della notifica fosse riferito all’avviso di accertamento e non alla cartella di pagamento. Preme in ultimo sottolineare, che, diversamente da come ritenuto dal contribuente nel proprio controricorso, l’asserito vizio di nullità della notifica della cartella di pagamento non è stato rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto, al primo capoverso della parte in diritto, si evince come il giudice stesso si stesse pronunciando sui motivi di appello, dato che ha ritenuto fondata “l’eccezione sulla giuridica esistenza della notifica, già sollevata in primo grado”. Sussistendo quindi l’eccepito vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, la stessa va cassata e il giudizio rinviato al giudice di secondo grado affinché, in diversa composizione, si pronunci sull’appello del contribuente. 4.2. I restanti motivi di entrambi i ricorsi restano assorbiti dall’accoglimento dei motivi precedenti. 5. I ricorsi devono quindi essere accolti; la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione ai motivi accolti,con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di G iustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. R.G. N.27248/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate; dichiara assorbiti gli altri motivi ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia T ributaria di