CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2024
Cassazione n. 25869/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4613/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. TGLMCL65E25 L833G ) per procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,per procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Gregorio VII n. 368, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentat a e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. GRORRT59A05B157 Q ) per procura speciale allegata al controricorso; - controricorrent i - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1 2 0 /202 1 , depositata il 14/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] stipul ò con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un’imbarcazione costruita dal Cantiere nautico [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti semplicemente “[OSCURATO:SOCIETA]”) , da quest’ultima venduta alla società concedente. Con atto di citazione del 18/11/2013, deducendo l’anomala presenza di fumi di scarico all’interno della cabina (che persistevano nonostante gli interventi manutentivi posti in essere da [OSCURATO:SOCIETA]) , il Miritello ag ì per la risoluzione ex art. 1492 c.c. del contratto di vendita stipulato tra il fornitore e il concedente, domandando altresì il risarcimento dei danni patrimoniali (pari al rimborso delle rate versate) e non patrimoniali. Il concedente, costituitosi in giudizio,“ratificò” l’azione promossa dall’utilizzatore nei confronti del venditore e, per l’ipotesi in cui fosse stata rigettata, dedu ss e l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing ex art. 1456, comma 2, c.c., per mancato pagamento delle rate, conseguentemente invocando lacondanna del Miritello al pagamento dei canoni dovuti fino alla risoluzione, oltre che delle altre somme di cui all’art. 19, lett. b), delle condizioni generali di contratto. Il Tribunale di Catania accolse, da un lato, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita, condannando [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno patrimoniale patito dall’attore per € 611.640,00e, dall’altro, la domanda di risoluzione del contratto di leasing, con conseguente condanna in solido di Miritello e [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla società concedente, quantificato in € 526.005,00. Sancì, infine, in capo a [OSCURATO:SOCIETA], l’obbligo di tenere indenne Miritellodalla suddetta condanna. La Corte d’Appello di Catania riformò la decisione di primo grado , ritenendo maturatoil termine annuale di prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c. (decorrente dalla consegna del bene), dal momento che il processo era stato instaurato in data 18/11/2013, a fronte della consegna dell’imbarcazione i l 13 /0 4 / 2010. Con riguardo ai numerosi atti interruttivi della prescrizione allegati dall’utilizzatore, i giudici di secondo grado ritennero che, a tutto concedere, l’ultimo idoneo allo scopo poteva identificarsi nella riparazione eseguita da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2011, rispetto alla quale intempestiva doveva considerarsila successiva lettera di costituzione in mora inviata dal Miritello in data 16/04/2013. Gli ulteriori asseriti atti , invece, in nessun caso potevano ritenersi utili ai sensi dell’art. 2943 c.c., da un lato perché le comunicazioni inviate dal Miritello non erano indirizzate al legale rappresentante o a un rappresentante specificamente designato da [OSCURATO:SOCIETA] e non manifestavano la volontà specifica di avvalersi del contenuto tipico della garanzia; dall’altro, perché le risposte di [OSCURATO:SOCIETA] “non comporta[va]no ricognizione del diritto di garanzia ma al più dei vizi denunciati” (pag. 14 della sentenza impugnata). Conseguentemente, con sentenza non definitiva la c orte d’appello dichiar ò l’avvenuta risoluzione del contratto di leasing e condan nò l’utilizzatore alla restituzione del bene, contestualmente rimettendo la causa sul ruolo per l’espletamento di una c.t.u. volta alla determinazione del credito del concedente (legittimamente parametrato, alla stregua delle clausole contrattuali, all’importo dei canoni scaduti e a scadere e al prezzo d’opzione, previa detrazione del ricavato della vendita del bene stesso o del suo valore). Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] . Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Cantiere nautico [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale ultima ha depositato pure memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo, i l ricorrent e deduc e la violazione dell’art. 2943, comma 4, c.c., per non avere ritenutoidonee, a fini interruttivi della prescrizione, le comunicazioni inviate dal Miritello all’ufficio “customer care”del cantiere, e non aver qualificato alla stregua di riconoscimento del diritto il contegno di [OSCURATO:SOCIETA], intervenutaper ben tre volte al fine di apportare riparazioni all’imbarcazione. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, affinché l’atto notificato a persona diversa dal debitore abbia efficacia interruttiva della prescrizione, è necessario che il destinatario sia rappresentante (effettivo o apparente) del debitore medesimo (Cass., n. 41423/2021; n. 5208/2015). Ebbene, n el ricorso (e pure nella comparsa conclusionale in appello, all’uopo richiamata nel ricorso stesso) non viene compiutamente trascritto il testo delle comunicazioni, né indicata con precisione l’identità dei destinatari, limitandosi il ricorrente ad affermare che essi “erano parte dell’ufficio appositamente incaricato (denominato customer care) dalla ditta costruttrice per la gestione della vicenda, ovvero ancora erano soggetti che evidentemente erano stati personalmente incaricati da [OSCURATO:SOCIETA] per cercare una soluzione risolutoria delle problematiche evidenziate dal cliente insoddisfatto” (pagg. 12 e s.). Anche sotto il profilo del contenuto, non è possibile apprezzare se le comunicazioni suddette fossero tali da manifestare l’intenzione di esercitare il diritto. Quanto agli interventi di riparazione,è pur vero che, secondo Cass., n. 33380/2023, “il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art. 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c.” (si veda anche, in relazione però alla decadenza, Cass., n. 8775/2024); tuttavia,nel caso di specie, tale regula juris non è utile al ricorrente, posto che la sentenza di merito ha ritenuto decorso il termine di prescrizione anche considerando efficace, ai fini de quibus, l’intervento di riparazione dell’estate del 2011,dopo il quale non è stato dedotto dal ricorrente se e quando ne siano stati effettuati altri. 3.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 130 e 132del d.lgs. n. 206/2005 ( cod ice del cons umo) , i quali (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 170/2021) prevedevano un termine di prescrizione biennale (in realtà, l’art. 132, comma 4, faceva riferimento a ventisei mesi) per l’azione di prescrizione. Il motivo potrebbe astrattamente condurre a lla cassazione della sentenza impugnata solo nel caso in cui si ritenesseche il giudice di merito abbia individuato il dies a quo della prescrizione in quello in cui fu effettuato l’intervento riparatore di [OSCURATO:SOCIETA] nell’estate 2011 (posto che, dal momento della consegna del bene - avvenuta il 13/04/2010– a quel lo della diffida del 16 /0 4 / 2013 i ventisei mesi in questione erano già decorsi). A prescindere da ciò, il ricorrente non ha indicato “quando”, “dove”e in che termini, in seno al giudizio di merito, ha posto la questione (salva la menzione – a pag. 16 del ricorso –della comparsa conclusionale e della memoria di replica in appello, le quali evidentemente integrano scansioni processuali intempestive allo scopo). In ogni caso, a fronte del l’omissione di pronuncia della corte d’appello, egli avrebbe dovuto censurare la sentenza di merito per violazione dell’art. 112 c.p.c., sicché, da tale angolo visuale, il motivo si mostra inammissibile. Peraltro, sotto il profilo del presupposto soggettivo di applicabilità della disciplina del codice del consumo, occorre considerare come, alla stregua di Cass., Sez. un., n. 19785/2015, “l'operazione di leasingfinanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasingpropriamente detto, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l’utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un’espressa previsione normativa al riguardo, l'utilizzatore non può, invece, esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore ed il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito poiché riguarda non la legitimatio ad causamma la titolarità attiva del rapporto”. Nel caso di specie, l’utilizzatore ha fatto valere la risoluzione del contratto di compravendita (nell’ottica dell’art. 130 cod. cons., verosimilmente sulla base dell’implicita deduzione dell’insuccesso dei tentativi di ripristino), senza però allegare l’avvenuta cessione in suo favore, in seno al contratto di leasing, della relativa azione da parte della società concedente(e ciò al di là dell’ulteriore problema di stabilire se la cessione in discorso , anche ove in ipotesi intervenuta, non precludessecomunque all’utilizzatore la spendita delle prerogative “consumeristiche”, facendo lo subentrare nel diritto alla risoluzione spettante ad un soggetto - i l concedente- certamente non qualificabile come consumatore). In definitiva, il motivo è da rigettare. 4.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura la carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5, c.p.c., in ordine alla questione della prescrizione, non essendo dato comprendere, a quali degli atti (asseritamente)interruttivi vadano specificamente riferiti i “vizi” che –secondo la corte d’appello – li renderebbero inidonei allo scopo. Il motivo è inammissibile. Premesso che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass., n. 7090/2022), nel caso di specie la motivazione, sul punto della prescrizione, si pone ampiamente al di sopra del suddetto “minimo costituzionale”, dapprima elencando (a pag. 12) gli atti interruttivi allegatidal ricorrente, e poi indicando le due ragioni (collegate dalla disgiuntiva “ovvero”) per le quali gli stessi non possano considerarsi idonei ai sensi dell’art. 2943 c.c. (ciascuna delle quali facilmente correlabile agli atti summenzionati, sulla base della relativa descrizione). 5.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 12.200,00 ( di cui € 200,00 per esborsi ) , oltre spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Cantiere nautico [OSCURATO:SOCIETA].; in complessivi €10.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato rela