CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 09855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2830/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo digitale PEC [OSCURATO:EMAIL].-controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 282/2017 depositata il11/07/2017, RG 557/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 282 dell’11 luglio 2017, ha deciso sulle impugnazioni, poi riunite, proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, avverso le sentenze emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Brescia. 2. Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 279/2016 aveva rigettato il ricorso depositato il 1° aprile 2014 da [OSCURATO:PERSONA], dipendente INPS con inquadramento nella posizione C4, volto ad ottenere la condanna dell’Ente ad assegnargli una delle due posizioni organizzative già oggetto della domanda presentata in relazione al bando di selezione del 18 gennaio 2012 , emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, nonché la condanna al risarcimento del danno pari alla perdita dell’indennità di posizione organizzativa nel periodo gennaio 2013/giugno 2014, oltre al riconoscimento della titolarità del ruolo organizzativo o, in subordine, al risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale di Brescia, premesso che il medesimo Tribunale con sentenza del 20 settembre 2013, aveva già riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento del danno per il periodo marzo-dicembre 2012 derivato dall’attribuzione delle posizioni organizzative in questione ai funzionari C3 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affermava di non potersi pronunciare sulle nuove domande proposte dal lavoratore, perché coperte da giudicato sfavorevole o perché costituenti riproposizione di quelle già svolte nel precedente giudizio. 3. Il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 271 del 2016 aveva respinto il ricorso, depositato il 20 giugno 2014, con il quale Mir ella Iandolo, anch’essa dipendente INPS, posizione C4, aveva chiesto la condanna dell’Istituto all’assegnazione della posizione organizzativa oggetto del medesimo bando, la condanna al risarcimento del danno, pari alla perdita dell’indennità di posizione organizzativa nel periodo marzo 2012/giugno 2014, formulando nel resto le medesime domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale dopo aver precisato che oggetto del giudizio risultava essere la posizione organizzativa “[OSCURATO:PERSONA] legale e gestione contenzioso sede” assegnata alla funzionaria C3 [OSCURATO:PERSONA], affermava che il ricorso non poteva in ogni caso essere accolto, dal momento che la ricorrente aveva ottenuto un punteggio inferiore al collega [OSCURATO:PERSONA], che aveva presentato domanda per la stessa posizione organizzativa. 4. I lavoratori impugnavano in appello le rispettive sentenze, deducendone l’erroneità. 4.1. La Corte d’Appello, riuniti i giudizi, nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, premetteva quanto segue: il 18 dicembre 2012 era stato pubblicato il bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa (P.O.), che prevedeva un ordine di colloqui in forza del quale i candidati con inquadramento C5/C4 venivano convocati prima, e i candidati con inquadramento C3 “verranno convocati qualora a completamento dei colloqui con i candidati C5/C4 risultino posizioni vacanti”.Il 27 dicembre 2012 il [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda per due posizioni organizzative “Cassa integrazione sede” e “[OSCURATO:PERSONA] legale e gestione contenzioso sede”. Il 28 febbraio 2012 si svolgevano i colloqui per i funzionari C5/C4. Il 15 marzo 2012, l’INPS comunicava l’attribuzione degli incarichi e il calendario dei colloqui dei candidati C3 per le posizioni non assegnate. Il 27 marzo 2012 la P.O. “Cassa integrazione sede”era attribuita a [OSCURATO:PERSONA], e la P.O. “Supporto area legale e gestione contenzioso sede”ad [OSCURATO:PERSONA], entrambe funzionarie C3. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 20 settembre 2013, confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 91 del 20 febbraio 2014, accertava che [OSCURATO:PERSONA], unico funzionario C5/C4 che aveva presentato domanda per le due P.O., aveva diritto all’attribuzione della P.O., e condannava l’INPS al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla perdita dell’indennità da P.O. relativamente al periodo marzo-dicembre 2012, rigettando le ulteriori domande di risarcimento danni per perdita di chance e di danno all’immagine. Le suddette posizioni organizzative in data 4 gennaio 2013 e in data 19 dicembre 2013 venivano prorogate, dapprima sino a dicembre 2013 e poi sino a giugno 2014. 4.2. Tanto premesso, la Corte d’Appello, con la sentenza in esame, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, e in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’INPS al pagamento della somma di euro 4.990,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 4.3. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha rilevato che con il ricorso introduttivo il lavoratore aveva dedotto l’illegittimità delle proroghe per le stesse ragioni della illegittimità del conferimento della P.O., e aveva chiesto la condanna dell’INPS ad assegnargli una delle due posizioni organizzative, al pagamento dell’indennità di P.O. per il periodo oggetto delle due proroghe, al riconoscimento della titolarità di ruolo organizzativo, sempre con riguardo al periodo delle proroghe, o in via subordinata al risarcimento del danno da perdita di chance. Ha rilevato che non vi erano ostacoli all’esame della domanda, in quanto era nuova rispetto al precedente giudizio che riguardava il periodo sino al 31 dicembre 2012. 4.4. Il giudice di appello ha confermato quanto già statuito riguardo all’illegittimità del mancato conferimento della posizione organizzativa. Quanto alle proroghe, riteneva che l’illegittimo conferimento della P.O. viziasse anche la prima proroga in quanto automatica, mentre la successiva proroga era legittima in quanto conseguente alla valutazione delle funzionarie, che erano state confermate nella P.O. per il periodo 1° gennaio 2014-30 giugno 2014. 4.5. Dunque, atteso che il ricorso era stato depositato ad aprile, quando la prima proroga si era consumata, la domanda poteva essere accolta solo con riguardo alla condanna dell’INPS al pagamento della indennità di P.O. a titolo risarcitorio per il periodo gennaio/dicembre 2013, nella misura di euro 4.990,00 non contestato. Veniva rigettata la domanda di riconoscimento di ruolo organizzativo, che presupponeva l’effettivo svolgimento dell’incarico, con valutazione dei risultati e delle attività. Anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance veniva rigettata per carenza di allegazione e prova, anche solo presuntiva, dei fatti idonei a dimostrate l’effettiva perdita di possibilità di miglioramenti lavorativi derivata dalla mancata attribuzione della P.O. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso l’INPS articolato in due motivi 6. Resiste con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale dell’INPS è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 18 del CCNL per il personale del Comparto enti pubblici non economici per gli anni 1998- 2001; degli artt. 16 e 17 del CCNL per il personale del Comparto enti pubblici non economici per gli anni 2006-2009; dell’art. 1362, cod. civ., in relazione agli articoli 3 e 7 del CCNL 2006, agli artt. 5 e 6 del bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa per la Regione Lombardia indetto il 18 gennaio 2012, nonché in relazione agli articoli 6 ed 8 della Circolare INPS n. 2 del 4 gennaio 2001, e all’art. 4 della circolare INPS n. 188 del 2001, tutti in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. L’INPS ha prospettato che le argomentazioni esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza n. 91 del 2014, ricorsa per cassazione, sull’illegittimo conferimento in origine della P.O, richiamata nella sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, sarebbero erronee. Il lavoratore nel colloquio non aveva conseguito il punteggio previsto, e non era fondato l’assunto che avrebbe avuto diritto a conseguire la P.O. in ragione dell’inquadramento in C5. A sostegno delle proprie argomentazioni l’INPS richiama le disposizioni contrattuali indicate nella rubrica del motivo, che evidenziano che il conferimento delle P.O. è riservato alla platea dei dipendenti appartenenti all’Area C ed è oggetto di una facoltà dell’Ente modulata sulla valutazione di dati attitudinali e professionali. Richiama anche il bando di concorso e le Circolari INPS di cui alla rubrica. 2. Il motivo non è fondato. Occorre premettere che il ricorso per cassazione proposto dall’INPS (richiamato nel ricorso) in relazione alla sentenza n. 91 del 2014 della Corte d’appello di Brescia, che accoglieva nei termini sopra esposti la domanda proposta dal lavoratore rispetto al mancato conferimento della P.O. di cui al bando del 18 dicembre 2012, è stato deciso da questa Corte con l’ordinanza n. 10859 del 2020. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto l’INPS contestava la correttezza della interpretazione adottata dalla Corte territoriale limitandosi ad argomentare la preferenza per una interpretazione diversa, in astratto o sulla base della mera estrapolazione di alcune parole dal testo del bando, senza ancorare tali argomentazioni allo specifico testo dell'atto interpretato. In tal modo la censura si riduce alla contrapposizione di un significato negoziale ad un altro piuttosto che nella denuncia della violazione dei criteri legali di interpretazione. Pertanto, sull’illegittimità del mancato conferimento della P.O. e sulla condanna al risarcimento del dannosi è formato giudicato esterno che risulta dal tenore della ordinanza n. 10859 del 2020 di questa Corte. L’esistenza delgiudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui ilgiudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (v., Cass. 168 47del 2018). Va rilevato che nei rapporti di durata, a cui può essere assimilata la presente vicenda, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (cfr., Cass. n. 17223 del 2020, n. 10420 del 2023). Si ricorda inoltre, sia pure fattispecie diversa, che (Cass. 28386 del 2021) la domanda con la quale l’attore, premettendo l’esistenza di una sentenza passata ingiudicato sulla medesima azione, ne denunci l’erroneità e l’ingiustizia per ragioni non idonee a consentire l’impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova e diversa pronuncia, si traduce in un’istanza di accertamento negativo della validità di quella sentenza non prevista dall’ordinamento, e pertanto tale domanda, prima che infondata nel merito in conseguenza dell'eccezione digiudicato esterno sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da improponibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Nella specie viene in rilievo lo stesso fatto costitutivo oggetto della decisione passata in giudicato, di talché il vincolo del giudicato trova applicazione con riguardo all’accertamento dell’illegittimità dell’originario mancato conferimento ad [OSCURATO:PERSONA] della P.O., e come correttamente affermato dalla Corte d’Appello a ciò consegue l’illegittimità della prima proroga automatica dellaP.O. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994.Si denuncia la sentenza di appello per aver condannato l’INPS al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in cumulo sulla sorte liquidata a titolo di differenze retributive. 4. Il motivo è fondato e va accolto. Il divieto dicumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti dilavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto dilavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi (v., Cass. 13624 del 2020). La sentenza di appello va cassata sul punto e decidendo nel merito, non occorrendo altri accertamenti, l’INPS va condannato al pagamento sull’importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 della maggior somma tra rivalutazione e interessi. 5. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del CCNL per il personale del Comparto enti pubblici non economici per gli anni 2006-2009; dell’art. 1362,cod. civ., in relazione all’art. 17 del CCNL del 2006, dell’art. 6 del bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa per la Regione Lombardia indetto il 18 dicembre 2012 e del messaggio HERMES n. 28021 del 19 dicembre 2013. Tutti in relazione all’art. 360, n. 3, per avere la Corte d'Appello affermato che il diritto al risarcimento azionato dal dott. [OSCURATO:PERSONA] poteva riconoscersi solo per il periodo 1° gennaio 2013 -31 dicembre 2013, oggetto della prima proroga delle posizioni organizzative per cui era giudizio, e non per il successivo periodo dal 1° gennaio 2014, in quanto in detto secondo caso, la proroga dell'assegnazione delle posizioni organizzative essendo non automatica, bensì conseguenza di una procedura di selezione, non rappresentava un continuum rispetto all'originaria assegnazione in violazione del diritto del dottor [OSCURATO:PERSONA]. Viene dunque censurata la statuizione relativa al mancato riconoscimento della domanda risarcitoria in relazione alla seconda proroga. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto si fonda sul messaggio HERMES20821 del 19 dicembre 2013, nonché sul bando di selezione, la cui interpretazione non è contestata con esplicitazione delle regole ermeneutiche violate, limitandosi il ricorrente a richiamare genericamente l’art. 1362, cod. civ. È principio più volte affermato da questa Corte che l'interpretazione degli atti negoziali, a cui vanno ricondotti gli atti in questione, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. c iv ., oppure nei limiti dell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (si v., Cass., n. 14355 del 2016). Nella sostanza, dunque, viene contestato l’accertamento della Corte d’Appello, chiedendosene una rivalutazione inammissibile in sede di legittimità, senza censurare l’interpretazione degli atti negoziali effettuata dal giudice di secondo grado. Né sono allegati o ne è indicato,in modo circostanziato, il luogo produzione in giudizio. 7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata allegazione e prova del danno da perdita di chance, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. La Corte d’Appello ha escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per perdita di chancesper difetto di allegazione e prova, nonostante la stessa Corte abbia dato atto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato e provato il danno in termini curriculari derivante dalla mancata assegnazione della posizione organizzativa. 8. Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia nella richiesta di una rivalutazione delle risultanze istruttorie che la Corte d’Appello ha condotto facendo corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. Si ricorda che (cfr., Cass., n. 1884 del 2022) in tema di pubblico impiego locale, l'illegittimo diniego di una posizione organizzativa comporta il diritto del dipendente al risarcimento del danno per perdita di "chance", che va riconosciuto, come entità patrimoniale a sé stante, ove sussista la prova di una concreta ed effettiva occasione perduta; il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. 9. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la statuizione che ha affermato il difetto di allegazione e prova, atteso che il ricorrente si era limitato ad osservare che nel bando oggetto di causa venivano attribuiti 2 punti, per ogni anno o porzione di anno superiore a 6 mesi di titolarità di P.O., mentre da tale circostanza si poteva desumere la futura utilità della P.O. di cui si tratta. 10. Il motivo è inammissibile. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Il vizio di motivazione rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabile nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. Va anche rilevato che l'“omessoesame” va riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (si v., ex multis, Cass., n. 2268 del 2022). Rimangono, pertanto, estranee al vizio previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., le censure che, come quelle articolate dalla ricorrente, nella sostanza sono volte a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2°,cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.11. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e decidendo nel merito condanna l’INPS al pagamento sull’importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 della maggior somma tra rivalutazione e interessi. 12. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ferme le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito effettuata dalla sentenza di appello. PQM La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e decidendo nel merito condanna l’INPS al pagamento sull’importo capitale già riconosciuto di euro 4.990,00 della maggior somma tra rivalutazione e interessi. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ferme la statuizione sulle spese dei giudizi di merito effettuata dalla sentenza di appello. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterd