Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026

Cassazione n. 25949/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

so ex art. 86 c.p.c.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 1331/2025, depositata il 28/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK7011300472/2018, con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno2015, aveva determinato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41-bis deld.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito di lavoro autonomo desumibile datre movimentazioni bancarie non giustificate per l’importo complessivo diNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026euro 17.865,31, con conseguenti maggiori imposte a titolo di Irpef e Iva,oltre interessi e sanzioni.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: 1) il vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento e del p.v.c.; 2) la violazione delcontraddittorio endoprocedimentale; 3) l’illegittima ricostruzionepresuntiva dei ricavi, in mancanza di gravità, precisione e concordanza deirelativi indizi; 4) la carenza di una valida delega di firma e l’omessaallegazione della stessa all’atto impositivo; 5) la nullità dell’avviso perabuso del diritto e falso ideologico da parte dell’Amministrazionefinanziaria.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificato ilsolo versamento bancario di euro 10.000,00.2.

Entrambe le parti, con separati ricorsi, proponevano appello e laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2),riuniti i gravami, rigettava quello del contribuente ed accoglieva l’appellodell’Ufficio, ritenendo che anche il versamento di euro 10.000,00 fosseingiustificato.3.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per non aver la CGT-2 indicato, né nel verbale d’udienza del17/02/2025, né nell’esposizione dei fatti e nella motivazionedell’impugnata sentenza, quanto evidenziato dal contribuente con lamemoria illustrativa depositata il 07/02/2025, ossia che, nell’appello n.2112/2023 R.G., l’Ufficio non si era costituito.1.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/20261.2 Difetta, in primo luogo, la specificità della doglianza, non avendoil ricorrente precisato sotto quale profilo la denunciata violazione deldiritto di difesa e dei principi del giusto processo e della necessariamotivazione delle decisioni giudiziali, richiamati del tutto genericamente esenza alcun aggancio al caso concreto, si sarebbe, nella specie,concretizzata per non aver i giudici d’appello riportato, nel verbaled’udienza e nella sentenza impugnata, la circostanza dedotta dalcontribuente nella memoria illustrativa.1.3 L’inammissibilità discende, inoltre, dal rilievo per cui, comesostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 25573 del12/11/2020), la violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersionemediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.Nel caso in esame, invece, si chiede solo la cassazione della sentenzaimpugnata.La Corte, sempre a Sezioni Unite (sent. n. 11167 del 06/04/2022),ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione dellenorme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. quando talinorme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che nonricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cuisi possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (conf.Cass. 14/03/2025, n. 6818).2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., in quanto l’Ufficio, nonostante la contestazione sollevata nelricorso introduttivo e reiterata con l’atto di appello, non avrebbeNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026dimostrato, con la produzione in giudizio di idonea documentazione,l’esistenza di una valida delega di firma rilasciata dal direttore provincialedott. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], che avevasottoscritto l’atto impositivo impugnato, né risulterebbe provata lapredetta qualifica di direttore provinciale in capo al soggetto delegante.2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 L’inammissibilità è conseguenza, anche in tal caso, del difetto dispecificità della doglianza, posto che il ricorrente non contesta il contenutodell’impugnata sentenza e non riproduce il motivo di appello propostoavverso la statuizione della CTP con la quale, come si desume dalcontenuto del controricorso, l’eccezione di nullità dell’avviso diaccertamento per vizio di delega di firma era stata rigettata condettagliata motivazione, avendo i giudici di primo grado rilevato - dopoaver richiamato la natura della delega in questione come delega di firma,e non di funzioni - che l’Ufficio aveva prodotto «la delega conferita alfunzionario firmatario dell’atto (disposiz. di servizio n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] contermini di validità 1.2.2018-17.3.2019), fornendone così conferma sullaregolarità».La CTP aveva, poi, aggiunto «In ordine […] all’asserita carenza diqualifica dirigenziale in capo al funzionario firmatario (sent.

Corte Cost.37/15)» che si dovesse «far riferimento al principio di conservazione degliincardinato nel ruolo, è comunque legittimo ed è irrilevante, rispetto alcontribuente, il rapporto in essere tra la P.A. e la persona fisicadell’organo amministrativo».Considerato che dall’esposizione dei motivi d’appello delcontribuente riportati nella sentenza della CGT-2 non si evince laproposizione di alcuna doglianza avverso la statuizione di validità delladelega di firma emessa dalla CTP, sarebbe stato onere del ricorrenteindicare, in maniera dettagliata, il contenuto del motivo di gravameNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026sollevato avverso il rigetto dell’eccezione da lui proposta, non essendoaltrimenti possibile, da parte di questa Corte, comprendere in che terminiil giudice d’appello sia stato investito della questione.È pur vero che, nella prospettiva di una lettura elastica del principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, oggi recepita, in conformitàall’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testodell’art. 366, n. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, puòritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, ma,intuitivamente, a condizione che il suo contenuto sia sufficientementedeterminato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che,comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consental’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello.Nel caso di specie tutto ciò difetta totalmente, in violazione siadell’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, sia di quello diautosufficienza, il quale impone che il ricorso contenga tutti gli elementinecessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completacognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità, inlinea di principio, di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivicompresa la sentenza stessa (Cass. 02/05/2023, n. 11325; Cass.28/12/2017, n. 31082).2.3 Il motivo è, comunque, infondato in quanto, come si desume siadalla sentenza della CTP che dal controricorso, l’Ufficio aveva provveduto,già nel corso del giudizio di primo grado, al deposito di copia delladisposizione di servizio n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 0000413, in senoalla quale, alla pag. 16, veniva indicato, tra gli altri, il nominativo delfirmatario dell’avviso di accertamento impugnato, ossia [OSCURATO:PERSONA].Alla pag. 18, altresì, si rappresentava che gli effetti della disposizione diservizio decorrevano dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e terminavano il 17/03/2019: nellaspecie, l’avviso di accertamento impugnato risultava sottoscritto dal CapoNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026Team [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia nel predetto lassotemporale di efficacia della delega.Ne consegue che tale documentazione è idonea, come sostenutodalla CTP, a comprovare la validità della delega di firma, dovendo tenersiconto della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cuila delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita daldirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è una delega difirma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiedel'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata delladelega (elementi, comunque, sussistenti nel caso di specie), che pertantopuò avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegatolegittimato alla firma tramite l'indicazione della qualifica rivestita, idonea aconsentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che hamaterialmente sottoscritto l'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8814; Cass.19/04/2019, n. 11013; Cass. 02/08/2024, n. 21839; Cass. 05/08/2024,n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).Si è, altresì, recentemente rilevato che la delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non difunzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stessoapparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi lasussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettividell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 10/01/2025, n.689).3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. in merito al contenuto della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 resouna sentenza priva delle conclusioni delle parti, di una sufficientemotivazione e della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante eNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026del giudice estensore, vizio, quest’ultimo, che comporta la nullitàinsanabile del provvedimento ex art. 161, secondo comma, c.p.c.3.1 Il motivo è in parte inammissibile e, comunque, infondato.3.2 Per quanto attiene al vizio di motivazione, la doglianza èinammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente – a frontedelle ragioni, chiaramente evincibili, con le quali la CGT-2 ha provvedutoall’accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed al rigetto di quello delcontribuente – non indica minimamente in relazione a quale motivo digravame l’iter logico-giuridico seguito dalla corte di merito risulterebbecarente o insufficiente.Occorre, poi, considerare che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dallalegge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598; Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053), fattispecie non sussistentinel caso di specie e, comunque, non oggetto di alcuna specifica deduzioneda parte del ricorrente, il quale ha, peraltro, erroneamente accennato alvizio di motivazione senza alcun richiamo ai motivi di cui ai nn. 4 e 5 delpredetto art. 360 c.p.c.3.3 In relazione, poi, al mancato richiamo, nella sentenzaimpugnata, alle conclusioni delle parti (che l’art. 36, n. 3, del d.lgs. n.Numero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026546/1992 definisce “richieste delle parti”), deve rammentarsi che,secondo questa Corte, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenzadelle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolaritàformale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concretoinciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effettiinvalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande oeccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai puntidecisivi prospettati dalle parti (Cass. 28/01/2025, n. 2033; Cass.22/09/2015, n. 18609; Cass. 05/05/2010, n. 10853): nella specie,tuttavia, la doglianza risulta del tutto generica, in quanto il ricorrente nondeduce quale delle conclusioni da lui rassegnate in sede di gravame laCGT-2 non avrebbe preso in considerazione.3.4 Infine, per quanto attiene all’asserita carenza di sottoscrizionedella sentenza impugnata, la doglianza è infondata, in quanto lastatuizione d’appello risulta firmata digitalmente sia dal presidente delcollegio che dal giudice relatore, come si evince dalla stampigliaturameccanografica apposta nella parte alta sinistra della prima pagina dellamedesima sentenza.4.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso va integralmente rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidatecome in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro1.400,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so ex art. 86 c.p.c.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 1331/2025, depositata il 28/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK7011300472/2018, con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno2015, aveva determinato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41-bis deld.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito di lavoro autonomo desumibile datre movimentazioni bancarie non giustificate per l’importo complessivo diNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026euro 17.865,31, con conseguenti maggiori imposte a titolo di Irpef e Iva,oltre interessi e sanzioni.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva: 1) il vizio dimotivazione dell’avviso di accertamento e del p.v.c.; 2) la violazione delcontraddittorio endoprocedimentale; 3) l’illegittima ricostruzionepresuntiva dei ricavi, in mancanza di gravità, precisione e concordanza deirelativi indizi; 4) la carenza di una valida delega di firma e l’omessaallegazione della stessa all’atto impositivo; 5) la nullità dell’avviso perabuso del diritto e falso ideologico da parte dell’Amministrazionefinanziaria.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo giustificato ilsolo versamento bancario di euro 10.000,00.2. Entrambe le parti, con separati ricorsi, proponevano appello e laCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2),riuniti i gravami, rigettava quello del contribuente ed accoglieva l’appellodell’Ufficio, ritenendo che anche il versamento di euro 10.000,00 fosseingiustificato.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., per non aver la CGT-2 indicato, né nel verbale d’udienza del17/02/2025, né nell’esposizione dei fatti e nella motivazionedell’impugnata sentenza, quanto evidenziato dal contribuente con lamemoria illustrativa depositata il 07/02/2025, ossia che, nell’appello n.2112/2023 R.G., l’Ufficio non si era costituito.1.1 Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/20261.2 Difetta, in primo luogo, la specificità della doglianza, non avendoil ricorrente precisato sotto quale profilo la denunciata violazione deldiritto di difesa e dei principi del giusto processo e della necessariamotivazione delle decisioni giudiziali, richiamati del tutto genericamente esenza alcun aggancio al caso concreto, si sarebbe, nella specie,concretizzata per non aver i giudici d’appello riportato, nel verbaled’udienza e nella sentenza impugnata, la circostanza dedotta dalcontribuente nella memoria illustrativa.1.3 L’inammissibilità discende, inoltre, dal rilievo per cui, comesostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 25573 del12/11/2020), la violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersionemediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.Nel caso in esame, invece, si chiede solo la cassazione della sentenzaimpugnata.La Corte, sempre a Sezioni Unite (sent. n. 11167 del 06/04/2022),ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione dellenorme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. quando talinorme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che nonricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cuisi possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (conf.Cass. 14/03/2025, n. 6818).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., in quanto l’Ufficio, nonostante la contestazione sollevata nelricorso introduttivo e reiterata con l’atto di appello, non avrebbeNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026dimostrato, con la produzione in giudizio di idonea documentazione,l’esistenza di una valida delega di firma rilasciata dal direttore provincialedott. [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], che avevasottoscritto l’atto impositivo impugnato, né risulterebbe provata lapredetta qualifica di direttore provinciale in capo al soggetto delegante.2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 L’inammissibilità è conseguenza, anche in tal caso, del difetto dispecificità della doglianza, posto che il ricorrente non contesta il contenutodell’impugnata sentenza e non riproduce il motivo di appello propostoavverso la statuizione della CTP con la quale, come si desume dalcontenuto del controricorso, l’eccezione di nullità dell’avviso diaccertamento per vizio di delega di firma era stata rigettata condettagliata motivazione, avendo i giudici di primo grado rilevato - dopoaver richiamato la natura della delega in questione come delega di firma,e non di funzioni - che l’Ufficio aveva prodotto «la delega conferita alfunzionario firmatario dell’atto (disposiz. di servizio n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] contermini di validità 1.2.2018-17.3.2019), fornendone così conferma sullaregolarità».La CTP aveva, poi, aggiunto «In ordine […] all’asserita carenza diqualifica dirigenziale in capo al funzionario firmatario (sent. Corte Cost.37/15)» che si dovesse «far riferimento al principio di conservazione degliincardinato nel ruolo, è comunque legittimo ed è irrilevante, rispetto alcontribuente, il rapporto in essere tra la P.A. e la persona fisicadell’organo amministrativo».Considerato che dall’esposizione dei motivi d’appello delcontribuente riportati nella sentenza della CGT-2 non si evince laproposizione di alcuna doglianza avverso la statuizione di validità delladelega di firma emessa dalla CTP, sarebbe stato onere del ricorrenteindicare, in maniera dettagliata, il contenuto del motivo di gravameNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026sollevato avverso il rigetto dell’eccezione da lui proposta, non essendoaltrimenti possibile, da parte di questa Corte, comprendere in che terminiil giudice d’appello sia stato investito della questione.È pur vero che, nella prospettiva di una lettura elastica del principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, oggi recepita, in conformitàall’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, dal nuovo testodell’art. 366, n. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, puòritenersi che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, ma,intuitivamente, a condizione che il suo contenuto sia sufficientementedeterminato in modo da essere reso comprensibile alla Corte, e che,comunque, sia fornita un’indicazione circostanziata che ne consental’individuazione nell’ambito dell’atto d’appello.Nel caso di specie tutto ciò difetta totalmente, in violazione siadell’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa, sia di quello diautosufficienza, il quale impone che il ricorso contenga tutti gli elementinecessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completacognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità, inlinea di principio, di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivicompresa la sentenza stessa (Cass. 02/05/2023, n. 11325; Cass.28/12/2017, n. 31082).2.3 Il motivo è, comunque, infondato in quanto, come si desume siadalla sentenza della CTP che dal controricorso, l’Ufficio aveva provveduto,già nel corso del giudizio di primo grado, al deposito di copia delladisposizione di servizio n. 6 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prot. n. 0000413, in senoalla quale, alla pag. 16, veniva indicato, tra gli altri, il nominativo delfirmatario dell’avviso di accertamento impugnato, ossia [OSCURATO:PERSONA].Alla pag. 18, altresì, si rappresentava che gli effetti della disposizione diservizio decorrevano dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e terminavano il 17/03/2019: nellaspecie, l’avviso di accertamento impugnato risultava sottoscritto dal CapoNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026Team [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia nel predetto lassotemporale di efficacia della delega.Ne consegue che tale documentazione è idonea, come sostenutodalla CTP, a comprovare la validità della delega di firma, dovendo tenersiconto della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cuila delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita daldirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 è una delega difirma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiedel'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata delladelega (elementi, comunque, sussistenti nel caso di specie), che pertantopuò avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegatolegittimato alla firma tramite l'indicazione della qualifica rivestita, idonea aconsentire, ex post, la verifica del potere in capo al soggetto che hamaterialmente sottoscritto l'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8814; Cass.19/04/2019, n. 11013; Cass. 02/08/2024, n. 21839; Cass. 05/08/2024,n. 21972; Cass. 18/07/2025, n. 20093).Si è, altresì, recentemente rilevato che la delega alla sottoscrizionedell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, deld.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quelloistituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non difunzioni, è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché, se lo stessoapparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, deve presumersi lasussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, dei requisiti soggettividell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass. 10/01/2025, n.689).3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 132, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. in merito al contenuto della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 resouna sentenza priva delle conclusioni delle parti, di una sufficientemotivazione e della sottoscrizione del presidente del collegio giudicante eNumero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026del giudice estensore, vizio, quest’ultimo, che comporta la nullitàinsanabile del provvedimento ex art. 161, secondo comma, c.p.c.3.1 Il motivo è in parte inammissibile e, comunque, infondato.3.2 Per quanto attiene al vizio di motivazione, la doglianza èinammissibile per difetto di specificità, in quanto il ricorrente – a frontedelle ragioni, chiaramente evincibili, con le quali la CGT-2 ha provvedutoall’accoglimento dell’appello dell’Ufficio ed al rigetto di quello delcontribuente – non indica minimamente in relazione a quale motivo digravame l’iter logico-giuridico seguito dalla corte di merito risulterebbecarente o insufficiente.Occorre, poi, considerare che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., disposta dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dallalegge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente,ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emergadal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n.22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053), fattispecie non sussistentinel caso di specie e, comunque, non oggetto di alcuna specifica deduzioneda parte del ricorrente, il quale ha, peraltro, erroneamente accennato alvizio di motivazione senza alcun richiamo ai motivi di cui ai nn. 4 e 5 delpredetto art. 360 c.p.c.3.3 In relazione, poi, al mancato richiamo, nella sentenzaimpugnata, alle conclusioni delle parti (che l’art. 36, n. 3, del d.lgs. n.Numero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026546/1992 definisce “richieste delle parti”), deve rammentarsi che,secondo questa Corte, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenzadelle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolaritàformale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concretoinciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effettiinvalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande oeccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai puntidecisivi prospettati dalle parti (Cass. 28/01/2025, n. 2033; Cass.22/09/2015, n. 18609; Cass. 05/05/2010, n. 10853): nella specie,tuttavia, la doglianza risulta del tutto generica, in quanto il ricorrente nondeduce quale delle conclusioni da lui rassegnate in sede di gravame laCGT-2 non avrebbe preso in considerazione.3.4 Infine, per quanto attiene all’asserita carenza di sottoscrizionedella sentenza impugnata, la doglianza è infondata, in quanto lastatuizione d’appello risulta firmata digitalmente sia dal presidente delcollegio che dal giudice relatore, come si evince dalla stampigliaturameccanografica apposta nella parte alta sinistra della prima pagina dellamedesima sentenza.4. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va integralmente rigettato, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidatecome in dispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro1.400,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 20759/2025Numero sezionale 6024/2026Numero di raccolta generale 25949/2026Data pubblicazione 29/09/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25949/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris