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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11810/2026

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sa rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale mandataria, inNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosipersona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata edifesa dagli Avv.ti Fernando M. Gabetta e [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura a margine del controricorso, ex lege domiciliata come dadomicilio digitale;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3571/2022pubblicata il 11 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2452/2021, ritenutasuperflua la CTU contabile richiesta, aveva dichiarato legittima larisoluzione del rapporto e rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (a seguito di atto di fusione perincorporazione), diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dellanullità parziale del contratto di leasing n. 00894177/001, stipulato indata 29.1.2008 e della scrittura integrativa in data 24.7.2009, perviolazione della normativa antiusura, mediante la pattuizione diinteressi di mora usurari e per violazione della normativa in materiadi trasparenza bancaria, nonchè diretta ad accertare lacorresponsione di somme non dovute per l’ammontare di euro440.134,77, a titolo di interessi usurari ed in via subordinata, direttaad accertare l’inefficacia della clausola di cui all’art. 12, B), dellecondizioni generali del contratto di leasing e dell’art. 7 del contrattointegrativo del 24.7.2009, previa disapplicazione, ai sensi dell’art.1384 c.c., della clausola, con condanna della convenuta allarestituzione ai sensi dell’art. 1526 c.c. dell’importo versato ineccedenza.Numero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosi2.

La Corte di Appello di Milano con la sentenza 3571/2022 harigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso lasentenza della Corte d’appello di Milano.3.

Avverso la pronuncia d’appello, qui impugnata, la societàValenti [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneillustrato da sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la“Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in combinatodisposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4c.p.c.”, per avere la Corte d’appello di Milano disatteso un fattopacifico e non contestato tra le parti – quale la divergenza tra tassoleasing indicato nei contratti e quello effettivamente praticato,ritenendolo erroneamente non provato.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrentecensura la “Violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.” atteso che l’atto di gravame era stato articolatoin modo specifico e coerente con i principi enunciati da Cass.

S.U. n.27199/2017 e, nondimeno, la Corte di merito lo ha qualificato comeinammissibile.3.

Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la“Violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, in combinato disposto conla normativa regolamentare di attuazione, nonché degli artt. 1284 e1346 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” ed inparticolare, contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto nonfondata la doglianza di indeterminatezza delle pattuizioni contrattualie di mancata indicazione delle condizioni praticate secondo quantoimposto dalla norma di cui all’art. 117, c. 4, TUB, ritenendo che nelNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosicontratto de quo fossero state indicate tutte le condizionieconomiche della locazione finanziaria, omettendo di considerare chenei contratti di leasing finanziario in contestazione mancaval’indicazione del regime finanziario dell’interesse (se semplice ocomposto), che non è certamente il tasso nominale indicato neicontratti, e non è univocamente determinato o determinabileneppure per relationem, a nulla rilevando le ulteriori condizionivalorizzate dal giudice del gravame.

Secondo la ricorrente, inassenza dell’indicazione del regime finanziario dell’interesse, traquelli possibili e alternativi, non è possibile ricavare in modo unico,il costo effettivo del prestito al momento della stipula; insistepertanto che nella specie sarebbe stata violata la normativa a tuteladella trasparenza, con conseguente applicazione della sanzionesostitutiva ex art. 117, comma 7° TUB, erroneamente disattesa dallaCorte territoriale.4.

Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la“Violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4c.p.c.” avendo la Corte d’appello, con la sentenza impugnata,motivato in modo meramente apparente e radicalmentecontraddittorio, affermando, per un verso, che i fatti che fondano leviolazioni di legge in relazione ai contratti in causa non sono provatie, contemporaneamente, per l’altro, che le doglianze mosse alladecisione del giudice di primo grado sono inammissibili perché nonspecifiche, per poi, vagliare nel merito il motivo di appello in puntodi violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e correttadeterminazione delle condizioni dei contratti di leasing finanziari incausa e ritenerne la infondatezza.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la “Violazione efalsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (ratione temporis applicabile)in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, nella parte in cui la Corted’appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello (relativo allaviolazione della normativa sulla trasparenza e correttaNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosideterminazione delle condizioni del prestito sotto il profilo dellamancata pattuizione in contratto delle condizioni dirimborso/ammortamento, ravvisando una presunta mancataespressa contestazione e impugnazione delle motivazioni poste abase della decisione di primo grado insussistenti.6.

Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta,in via subordinata, la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132,n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” nonchè la “Violazionee falsa applicazione dell’art.117 TUB; violazione e falsa applicazionedell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, tenuto contoche, da un lato, con la sentenza impugnata, il Giudice d’appello haviolato l’art. 132, n. 4 c.p.c. attesa la motivazione apodittica resa inpunto di trasparenza e corretta determinazione e determinabilitàdelle condizioni del prestito, e dall’altro, avendo omesso diconsiderare le conseguenze giuridiche derivanti dalla pacificamancata indicazione nei contratti delle condizioni dirimborso/ammortamento del prestito nel tempo, oltre che del regimefinanziario dell’interesse.7.

Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrentedenuncia la ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., incombinato disposto con gli artt. 24 Cost., 47 Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea e 6 e 13 CEDU, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.; Violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.”; a parere della ricorrente, come emerge dalla letturadella sentenza impugnata, tanto la Corte d’appello quanto ilTribunale, le cui motivazioni vengono pedissequamente riprese dalgiudice del gravame, partirebbero da assunti tautologici per giungerea rigettare le richieste di accertamento avanzate dalla società Valentiin relazione alla nullità delle pattuizioni dei contratti di leasingfinanziari in causa, omettendo di verificare le questioni sollevatesotto un profilo tecnico anche tramite apposita CTU, onde poi trarnele debite conseguenze sotto un profilo giuridico.CC 17.10.2025 Numero registro generale 11285/2023Ric. n. 11285/2023 Numero sezionale 4061/2025Pres L.A.

ScaranoNumero di raccolta generale 11810/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/20268.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.8.1.

Anzi tutto, va evidenziato che la Corte d’appelloambrosiana, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la societàValenti non avesse impugnato, né espressamente confutato ai sensidell’art. 342 c.p.c., la motivazione della sentenza del Tribunale,rilevando l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità deimotivi.Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporisapplicabile alla fattispecie, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (così, Cass. Sez.

U, 16/11/2017 n. 27199; in sensoconforme: Cass. Sez. 6 - 3, 30/05/2018 n. 13535; Cass. Sez.

U,13/12/2022 n. 36481).Nello stesso solco, è stato affermato inoltre che la "specificitàdei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione dellasentenza impugnata" (Cass. Sez. 3, 24/04/2019 n. 11197), nelsenso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e allaportata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3,29/07/2016 n. 15790).L’esame dei motivi di appello - che questa Corte può compiere,data la natura di error in procedendo del vizio denunciato, rispettoNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosial quale è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità diaccesso diretto agli atti del giudizio (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 3,4/11/2020, n. 24464; in senso conforme già Cass. Sez.

U.,22/05/2012, n. 8077) – consente di constatare che con essi parteappellante formulò una critica adeguata della decisione di prime cure(cfr. pagg. 15-23 e 23-27 dell’atto di gravame allegato al ricorso percassazione) in punto di ritenuta legittimità ex art. 117 TUB ovvero diritenuta determinatezza ex art. 1346 c.c. delle pattuizioni deicontratti di leasing in contestazione sia con riferimento alladivergenza tra tasso leasing formalmente applicato al contratto dequo e tasso realmente applicato sia in relazione allaindeterminatezza del regime finanziario dell’interesse applicabile siainfine in considerazione della mancata allegazione del piano diammortamento del finanziamento.Pertanto, avendo la società ricorrente correttamente dedotto edocumentato di aver censurato in modo specifico nell’atto digravame quanto motivato dal Tribunale, sussiste la violazionedell’art. 342 c.p.c., per come censurata.8.2.

Sussiste, altresì, la violazione degli artt. 117 TUB e 1346c.c. atteso che la Corte d’appello ha ritenuto di superare la censuraproposta dalla società ricorrente in merito alla “mancata allegazioneal contratto di un piano di ammortamento pattizio, in assenza diqualsiasi indicazione nel testo del contratto, che consentisse diricostruirlo e di comprendere l’importo da imputare a capitalerispetto a quella da imputare ad interessi e il conseguente importoresiduo del debito ad ogni singola scadenza” (cfr. pag. 23 dell’atto diappello), limitandosi, per un verso, a rilevare erroneamente, comeveduto, che la motivazione del giudice di prime cure non fosse stataimpugnata e confutata ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, per l’altro, aripetere, quasi integralmente, quanto dal Tribunale ritenuto ovveroche dalla mancata produzione del piano non conseguisse l’invaliditàdel rapporto, rilevandone la carenza, semmai, sul piano risarcitorio.Numero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiA ben osservare, l’argomentazione della Corte d’appello -che pure sirileva contraddittoria, allorquando ammette come il piano diammortamento, quale documento riassuntivo dell’evoluzione delrapporto «è documento la cui rimessione al cliente è di per sèdoverosa» (pag. 28 della sentenza impugnata) - si rileva addiritturaoscura allorquando ritiene di non attribuire valore alla circostanzaacclarata e decisiva secondo cui, nella specie, il piano diammortamento non risulta effettivamente, né elaborato né allegatoal contratto.Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide e intendequi ribadire, ha già affermato che la mancanza del piano diammortamento è profilo che rileva di per sé e risulta assorbenterispetto alla questione se la mera allegazione di un piano diammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizionenecessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specificoaccordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui ilcapitale e gli stessi interessi divengono esigibili (Cass. Sez. 3,30/05/2025 n. 14575) ovvero se debba ritenersi condizione divalidità dell’accordo tra le parti, come ritenuto nel caso di specie.9.

Il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza vacassata in relazione e la causa rinviata a diversa sezione della Corted’appello di Milano, che, comunque, in diversa composizionepersonale, si atterrà, nella sua delibazione, ai principi sopra enunciatie provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui inmotivazione.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Numero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. AmbrosiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio dellaSezione Terza Civile, il 17 ottobre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, quale mandataria, inNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosipersona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata edifesa dagli Avv.ti Fernando M. Gabetta e [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura a margine del controricorso, ex lege domiciliata come dadomicilio digitale;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3571/2022pubblicata il 11 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2452/2021, ritenutasuperflua la CTU contabile richiesta, aveva dichiarato legittima larisoluzione del rapporto e rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poiIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (a seguito di atto di fusione perincorporazione), diretta ad ottenere una pronuncia dichiarativa dellanullità parziale del contratto di leasing n. 00894177/001, stipulato indata 29.1.2008 e della scrittura integrativa in data 24.7.2009, perviolazione della normativa antiusura, mediante la pattuizione diinteressi di mora usurari e per violazione della normativa in materiadi trasparenza bancaria, nonchè diretta ad accertare lacorresponsione di somme non dovute per l’ammontare di euro440.134,77, a titolo di interessi usurari ed in via subordinata, direttaad accertare l’inefficacia della clausola di cui all’art. 12, B), dellecondizioni generali del contratto di leasing e dell’art. 7 del contrattointegrativo del 24.7.2009, previa disapplicazione, ai sensi dell’art.1384 c.c., della clausola, con condanna della convenuta allarestituzione ai sensi dell’art. 1526 c.c. dell’importo versato ineccedenza.Numero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi2. La Corte di Appello di Milano con la sentenza 3571/2022 harigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso lasentenza della Corte d’appello di Milano.3. Avverso la pronuncia d’appello, qui impugnata, la societàValenti [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneillustrato da sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito concontroricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la“Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in combinatodisposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4c.p.c.”, per avere la Corte d’appello di Milano disatteso un fattopacifico e non contestato tra le parti – quale la divergenza tra tassoleasing indicato nei contratti e quello effettivamente praticato,ritenendolo erroneamente non provato.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrentecensura la “Violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.” atteso che l’atto di gravame era stato articolatoin modo specifico e coerente con i principi enunciati da Cass. S.U. n.27199/2017 e, nondimeno, la Corte di merito lo ha qualificato comeinammissibile.3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia la“Violazione dell’art. 117, comma 4, TUB, in combinato disposto conla normativa regolamentare di attuazione, nonché degli artt. 1284 e1346 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.” ed inparticolare, contesta che la Corte d’appello abbia ritenuto nonfondata la doglianza di indeterminatezza delle pattuizioni contrattualie di mancata indicazione delle condizioni praticate secondo quantoimposto dalla norma di cui all’art. 117, c. 4, TUB, ritenendo che nelNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosicontratto de quo fossero state indicate tutte le condizionieconomiche della locazione finanziaria, omettendo di considerare chenei contratti di leasing finanziario in contestazione mancaval’indicazione del regime finanziario dell’interesse (se semplice ocomposto), che non è certamente il tasso nominale indicato neicontratti, e non è univocamente determinato o determinabileneppure per relationem, a nulla rilevando le ulteriori condizionivalorizzate dal giudice del gravame. Secondo la ricorrente, inassenza dell’indicazione del regime finanziario dell’interesse, traquelli possibili e alternativi, non è possibile ricavare in modo unico,il costo effettivo del prestito al momento della stipula; insistepertanto che nella specie sarebbe stata violata la normativa a tuteladella trasparenza, con conseguente applicazione della sanzionesostitutiva ex art. 117, comma 7° TUB, erroneamente disattesa dallaCorte territoriale.4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la“Violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4c.p.c.” avendo la Corte d’appello, con la sentenza impugnata,motivato in modo meramente apparente e radicalmentecontraddittorio, affermando, per un verso, che i fatti che fondano leviolazioni di legge in relazione ai contratti in causa non sono provatie, contemporaneamente, per l’altro, che le doglianze mosse alladecisione del giudice di primo grado sono inammissibili perché nonspecifiche, per poi, vagliare nel merito il motivo di appello in puntodi violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e correttadeterminazione delle condizioni dei contratti di leasing finanziari incausa e ritenerne la infondatezza.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la “Violazione efalsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. (ratione temporis applicabile)in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, nella parte in cui la Corted’appello ha ritenuto inammissibile il motivo di appello (relativo allaviolazione della normativa sulla trasparenza e correttaNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosideterminazione delle condizioni del prestito sotto il profilo dellamancata pattuizione in contratto delle condizioni dirimborso/ammortamento, ravvisando una presunta mancataespressa contestazione e impugnazione delle motivazioni poste abase della decisione di primo grado insussistenti.6. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta,in via subordinata, la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132,n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.” nonchè la “Violazionee falsa applicazione dell’art.117 TUB; violazione e falsa applicazionedell’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, tenuto contoche, da un lato, con la sentenza impugnata, il Giudice d’appello haviolato l’art. 132, n. 4 c.p.c. attesa la motivazione apodittica resa inpunto di trasparenza e corretta determinazione e determinabilitàdelle condizioni del prestito, e dall’altro, avendo omesso diconsiderare le conseguenze giuridiche derivanti dalla pacificamancata indicazione nei contratti delle condizioni dirimborso/ammortamento del prestito nel tempo, oltre che del regimefinanziario dell’interesse.7. Con il settimo motivo di ricorso, la società ricorrentedenuncia la ”Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., incombinato disposto con gli artt. 24 Cost., 47 Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea e 6 e 13 CEDU, in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.; Violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.”; a parere della ricorrente, come emerge dalla letturadella sentenza impugnata, tanto la Corte d’appello quanto ilTribunale, le cui motivazioni vengono pedissequamente riprese dalgiudice del gravame, partirebbero da assunti tautologici per giungerea rigettare le richieste di accertamento avanzate dalla società Valentiin relazione alla nullità delle pattuizioni dei contratti di leasingfinanziari in causa, omettendo di verificare le questioni sollevatesotto un profilo tecnico anche tramite apposita CTU, onde poi trarnele debite conseguenze sotto un profilo giuridico.CC 17.10.2025 Numero registro generale 11285/2023Ric. n. 11285/2023 Numero sezionale 4061/2025Pres L.A. ScaranoNumero di raccolta generale 11810/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 29/04/20268. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.8.1. Anzi tutto, va evidenziato che la Corte d’appelloambrosiana, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che la societàValenti non avesse impugnato, né espressamente confutato ai sensidell’art. 342 c.p.c., la motivazione della sentenza del Tribunale,rilevando l’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità deimotivi.Secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, gliartt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,conv. con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ratione temporisapplicabile alla fattispecie, vanno interpretati nel senso chel'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo didecisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (così, Cass. Sez. U, 16/11/2017 n. 27199; in sensoconforme: Cass. Sez. 6 - 3, 30/05/2018 n. 13535; Cass. Sez. U,13/12/2022 n. 36481).Nello stesso solco, è stato affermato inoltre che la "specificitàdei motivi di appello presuppone la specificità della motivazione dellasentenza impugnata" (Cass. Sez. 3, 24/04/2019 n. 11197), nelsenso che la prima va sempre "commisurata all'ampiezza e allaportata delle argomentazioni spese dal primo giudice" (Cass. Sez. 3,29/07/2016 n. 15790).L’esame dei motivi di appello - che questa Corte può compiere,data la natura di error in procedendo del vizio denunciato, rispettoNumero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosial quale è anche giudice del “fatto processuale”, con possibilità diaccesso diretto agli atti del giudizio (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 3,4/11/2020, n. 24464; in senso conforme già Cass. Sez. U.,22/05/2012, n. 8077) – consente di constatare che con essi parteappellante formulò una critica adeguata della decisione di prime cure(cfr. pagg. 15-23 e 23-27 dell’atto di gravame allegato al ricorso percassazione) in punto di ritenuta legittimità ex art. 117 TUB ovvero diritenuta determinatezza ex art. 1346 c.c. delle pattuizioni deicontratti di leasing in contestazione sia con riferimento alladivergenza tra tasso leasing formalmente applicato al contratto dequo e tasso realmente applicato sia in relazione allaindeterminatezza del regime finanziario dell’interesse applicabile siainfine in considerazione della mancata allegazione del piano diammortamento del finanziamento.Pertanto, avendo la società ricorrente correttamente dedotto edocumentato di aver censurato in modo specifico nell’atto digravame quanto motivato dal Tribunale, sussiste la violazionedell’art. 342 c.p.c., per come censurata.8.2. Sussiste, altresì, la violazione degli artt. 117 TUB e 1346c.c. atteso che la Corte d’appello ha ritenuto di superare la censuraproposta dalla società ricorrente in merito alla “mancata allegazioneal contratto di un piano di ammortamento pattizio, in assenza diqualsiasi indicazione nel testo del contratto, che consentisse diricostruirlo e di comprendere l’importo da imputare a capitalerispetto a quella da imputare ad interessi e il conseguente importoresiduo del debito ad ogni singola scadenza” (cfr. pag. 23 dell’atto diappello), limitandosi, per un verso, a rilevare erroneamente, comeveduto, che la motivazione del giudice di prime cure non fosse stataimpugnata e confutata ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, per l’altro, aripetere, quasi integralmente, quanto dal Tribunale ritenuto ovveroche dalla mancata produzione del piano non conseguisse l’invaliditàdel rapporto, rilevandone la carenza, semmai, sul piano risarcitorio.Numero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiA ben osservare, l’argomentazione della Corte d’appello -che pure sirileva contraddittoria, allorquando ammette come il piano diammortamento, quale documento riassuntivo dell’evoluzione delrapporto «è documento la cui rimessione al cliente è di per sèdoverosa» (pag. 28 della sentenza impugnata) - si rileva addiritturaoscura allorquando ritiene di non attribuire valore alla circostanzaacclarata e decisiva secondo cui, nella specie, il piano diammortamento non risulta effettivamente, né elaborato né allegatoal contratto.Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide e intendequi ribadire, ha già affermato che la mancanza del piano diammortamento è profilo che rileva di per sé e risulta assorbenterispetto alla questione se la mera allegazione di un piano diammortamento al contratto di mutuo debba ritenersi condizionenecessaria e sufficiente per riconoscere l’esistenza di uno specificoaccordo tra le parti in merito al modo ed al tempo secondo cui ilcapitale e gli stessi interessi divengono esigibili (Cass. Sez. 3,30/05/2025 n. 14575) ovvero se debba ritenersi condizione divalidità dell’accordo tra le parti, come ritenuto nel caso di specie.9. Il ricorso va accolto per quanto di ragione, la sentenza vacassata in relazione e la causa rinviata a diversa sezione della Corted’appello di Milano, che, comunque, in diversa composizionepersonale, si atterrà, nella sua delibazione, ai principi sopra enunciatie provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui inmotivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Numero registro generale 11285/2023CC 17.10.2025 Numero sezionale 4061/2025Ric. n. 11285/2023 Numero di raccolta generale 11810/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiCosì deciso in Roma, nella Camera di consiglio dellaSezione Terza Civile, il 17 ottobre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11810/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris