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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24710/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusion scritte; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha confermato la sentenza del 11 dicembre 2019 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

3. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, avendo ricevuto solo la notifica del verbale contenente l'indicazione della data dell'udienza alla quale il processo era stato rinviato a seguito dell'omessa notifica, è manifestamente infondato, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43117 del 21/10/2021, Ye, Rv. 282303) cosicché non rileva la mancanza di eventuali avvertimenti.

4. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato rispetto dell'ordine degli interventi nel corso della discussione previsto dall'art. 523, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il mancato rispetto dell'ordine della discussione ex art. 523 cod. proc. pen. non integra una causa di nullità, prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore, contemplata dal comma 5 dello stesso articolo (Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, dep. 2016, C., Rv. 265923), mentre dal verbale di udienza non risulta che la disposizione ultimamente citata sia stata violata.

5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo volto a dedurre un vizio di motivazione, mentre ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello di sentenze del giudice di pace il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 2 /// Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre access

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusion scritte; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha confermato la sentenza del 11 dicembre 2019 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia condannandolo alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi. 3. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, avendo ricevuto solo la notifica del verbale contenente l'indicazione della data dell'udienza alla quale il processo era stato rinviato a seguito dell'omessa notifica, è manifestamente infondato, atteso che l'art. 601 cod. proc. pen., con riferimento ai requisiti dell'atto, fa rinvio solo a quelli previsti dall'art. 429, comma 1, lett. a), f) e g), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43117 del 21/10/2021, Ye, Rv. 282303) cosicché non rileva la mancanza di eventuali avvertimenti. 4. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato rispetto dell'ordine degli interventi nel corso della discussione previsto dall'art. 523, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile per manifesta infondatezza. Il mancato rispetto dell'ordine della discussione ex art. 523 cod. proc. pen. non integra una causa di nullità, prevista solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica spettante all'imputato e al difensore, contemplata dal comma 5 dello stesso articolo (Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, dep. 2016, C., Rv. 265923), mentre dal verbale di udienza non risulta che la disposizione ultimamente citata sia stata violata. 5. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di motivo volto a dedurre un vizio di motivazione, mentre ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000, avverso le sentenze pronunciate a seguito di appello di sentenze del giudice di pace il ricorso in cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 2 /// Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il ricorrente, rimasto soccombente, deve pure essere condannato alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00 oltre access
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