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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1987

Cassazione n. 30914/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 12 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato, quanto alla responsabilità penale - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena in diminuzione - la sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione e cessione di cocaina di cocaina, con recidiva; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello esaminato i rilievi difensivi e spiegato le ragioni a fondamento della ritenuta integrazione del delitto; che, con una seconda censura, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di secondo grado avrebbe apoditticamente accolto la ricostruzione del giudice di primo grado, senza ravvisarne la contraddittorietà.

Considerato che i motivi non sono specifici, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e sono altresì manifestamente infondati, per asserito difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; che, il giudice di appello, adito unicamente per definire il trattamento sanzionatorio, richiamando le risultanze emerse nel grado precedente, ha rilevato che il ricorrente aveva ammesso la propria responsabilità penale circa la detenzione e la cessione di cocaina e che a tale ammissione si accompagnavano le risultanze emerse dalla perquisizione a casa della cugina e dall'analisi dei messaggi contenuti nel telefono cellulare; che il ricorso difensivo non indica alcun elemento di critica nei confronti di quella conclusione; che analoghe considerazioni valgono in relazione al secondo motivo, visto che il giudice di appello ha motivato in ordine all'accoglimento della ricostruzione del giudice di primo grado, peraltro non messa in discussione dalla difesa neanche in secondo grado.

Tenuto conto della sentenza dei 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 2consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.MI N C A se 1 2 AGO 7026 11 DIRETTORE AMMINISTRATIY0 D A9 e P etrini 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 12 marzo 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato, quanto alla responsabilità penale - riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e rideterminando la pena in diminuzione - la sentenza di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione e cessione di cocaina di cocaina, con recidiva; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione, non avendo la Corte d'appello esaminato i rilievi difensivi e spiegato le ragioni a fondamento della ritenuta integrazione del delitto; che, con una seconda censura, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte di secondo grado avrebbe apoditticamente accolto la ricostruzione del giudice di primo grado, senza ravvisarne la contraddittorietà. Considerato che i motivi non sono specifici, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, e sono altresì manifestamente infondati, per asserito difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; che, il giudice di appello, adito unicamente per definire il trattamento sanzionatorio, richiamando le risultanze emerse nel grado precedente, ha rilevato che il ricorrente aveva ammesso la propria responsabilità penale circa la detenzione e la cessione di cocaina e che a tale ammissione si accompagnavano le risultanze emerse dalla perquisizione a casa della cugina e dall'analisi dei messaggi contenuti nel telefono cellulare; che il ricorso difensivo non indica alcun elemento di critica nei confronti di quella conclusione; che analoghe considerazioni valgono in relazione al secondo motivo, visto che il giudice di appello ha motivato in ordine all'accoglimento della ricostruzione del giudice di primo grado, peraltro non messa in discussione dalla difesa neanche in secondo grado. Tenuto conto della sentenza dei 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 2consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.MI N C A se 1 2 AGO 7026 11 DIRETTORE AMMINISTRATIY0 D A9 e P etrini 3