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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2022

Cassazione n. 03623/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 04/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 25/01/2022, previo riconoscimento dell'assorbimento del reato di cui al capo A (artt. 56, 640 cod. pen.) in quello di cui al capo B (art. 629 cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi cinque, giorni ventitrè di reclusione ed euro 296 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico della OTET (avvalorato dalla denuncia del querelante, tale HERNANDEZ, ufficiale dell'esercito in Messico con il grado di colonnello), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 629 e 640 cod. pen. per mancata derubricazione della condotta di estorsione in quella di truffa, è inammissibile poiché anch'esso reiterativo di doglianze già compiutamente esaminate dai giudici di merito [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in punto di motivazione sulle ragioni ostative all'accoglimento dell'invocata derubricazione della condotta, in cui la Corte di appello ha circostanziato la corretta qualificazione giuridica della condotta nella previsione di cui all'art. 629 cod. pen., tenuto conto della progressione dei fatti (al raggiro si sostituì la minaccia nel medesimo contesto spaziale e temporale) e avuto conto della volontà delle persone offese del tutto coartata (e non già semplicemente indotta in errore) nonché della minaccia del male ingiusto subita, quale pericolo reale che segna il criterio discretivo tra le due fattispecie (cfr. sul punto Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492]; r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 04/04/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 25/01/2022, previo riconoscimento dell'assorbimento del reato di cui al capo A (artt. 56, 640 cod. pen.) in quello di cui al capo B (art. 629 cod. pen.), ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi cinque, giorni ventitrè di reclusione ed euro 296 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta responsabilità penale della prevenuta per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto del granitico compendio probatorio a carico della OTET (avvalorato dalla denuncia del querelante, tale HERNANDEZ, ufficiale dell'esercito in Messico con il grado di colonnello), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura l'inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 629 e 640 cod. pen. per mancata derubricazione della condotta di estorsione in quella di truffa, è inammissibile poiché anch'esso reiterativo di doglianze già compiutamente esaminate dai giudici di merito [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in punto di motivazione sulle ragioni ostative all'accoglimento dell'invocata derubricazione della condotta, in cui la Corte di appello ha circostanziato la corretta qualificazione giuridica della condotta nella previsione di cui all'art. 629 cod. pen., tenuto conto della progressione dei fatti (al raggiro si sostituì la minaccia nel medesimo contesto spaziale e temporale) e avuto conto della volontà delle persone offese del tutto coartata (e non già semplicemente indotta in errore) nonché della minaccia del male ingiusto subita, quale pericolo reale che segna il criterio discretivo tra le due fattispecie (cfr. sul punto Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492]; r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1
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