CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 32478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 25 LUG 2023 SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Modeai, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 12 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Modena, in riforma del provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Modena in data 21 settembre 2022, ha limitato l'importo sequestrabile ad euro 4.778.140,56 per il reato dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di tre motivi. Con il primo deduce l'omessa motivazione del provvedimento impugnato; con il secondo lamenta la violazione dell'art. 10 dello Statuto del contribuente; con il terzo eccepisce l'inefficacia del provvedimento per l'inutile decorso del termine di dieci giorni. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima doglianza parte del presupposto che i motivi a sostegno del dispositivo, tempestivamente depositato il giorno stesso della decisione, non siano mai stati depositati. Risulta agli atti invece che è stata depositakin data 9 gennaio 2023 un'ordinanza di quattordici pagine in cui si esaminano compiutamente le doglianze e si conferma il sequestro preventivo sia pure per un importo più ridotto. I Giudici hanno accertato, sia pure nei limiti della cognizione sommaria del giudizio cautelare, sulla base dei controlli della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate, che il Trevisi aveva omesso di versare nei termini di legge le somme via via dovute per gli acconti IVA anni 2018, 2019, 2020 e 2021, ciò che del resto era confermato anche dalla presentazione della domanda di rateizzazione del debito tributario. Dopo aver ripercorso la giurisprudenza sulla compatibilità del sequestro con il piano di rateizzazione, hanno nello specifico osservato che il periculum in mora era desumibile, non solo dall'ingente entità del debito tributario che la Galvan aveva maturato nei confronti dell'Erario, per un importo superiore a 10.437.937,93 di euro, ma anche dal comportamento complessivo tenuto dalla società a seguito degli avvisi di comunicazione di irregolarità inviati dall'Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non era riuscita a ottemperare ai pagamenti dilazionati con conseguente decadenza dal piano di rateizzazione per l'anno d'imposta 2019 e decadenza dal piano di rateizzazione attivato sulla liquidazione del quarto trimestre relativo all'anno d'imposta 2020. Inoltre, al momento del pagamento della prima rata di euro 106.378,49/ aveva disponibilità liquide pari solo ad euro 17.622,88 tanto che, in seguito al sequestro, non era riuscita a ottemperare al pagamento della prima rata. Al momento dell'esecuzione del sequestro, invece, gli operanti hanno trovato risorse solo nei limiti di euro 457.922, 88. La diffusa motivazione del Tribunale del riesame, che ha finanche dato conto della sussistenza dei presupposti del sequestro impeditivc>, è adeguata anche rispetto alla seconda doglianza formulata dall'indagato che attiene a una questione di merito: il ricorrente assume che l'Erario si sia comportato in modo scorretto, in violazione dello Statuto del contribuente, perché è intervenuto il sequestro in presenza della rateizzazione. Tuttavia, si tratta di un'eccezione esorbitante dal vizio di violazione di legge che può attingere la misura cautelare reale. In ogni caso, il Tribunale del riesame ha puntualmentespiegato perché le due convergenti litAt • azioni dell'Erario, quella operante sul piano amministrativo e quella operante sul piano penale, volte al recupero del credito, siano compatibili (Sez. 3, n. 28488 del 20/09/2020, D'Angela, Rv. 280014-01). La terza doglianza attiene a un profilo processuale non correttamente devoluto. Risulta in atti, invero, che il 2 dicembre 2022 il Tribunale del riesame ha chiesto gli atti alla Procura, atti che sono pervenuti il 5 dicembre mentre l'udienza si è tenuta, e la decisione è stata presa, il 12 dicembre, nel rispetto quindi dei dieci giorni dall'invio degli atti ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 41778 del 01/10/2021, Cucchetti, Rv. 282631-01). Tale fatto in realtà non risulta neanche contestato dalla parte che ha invece lamentato il ritardo nella fissazione dell'udienza rispetto alla richiesta di riesame formulata il 26 ottobre 2022. Tuttavia, non esiste una specifica sanzione per tale evenienza. L'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. prevede che, presentato il riesame reale, la cancelleria dia immediato avviso al PM che deve trasmettere gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto di riesame entro il giorno successivo. Si tratta di un termine non perentorio (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44640 del 29/09/2015, Zullo, Rv. 265571-01 e Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566-01), a differenza del termine dei dieci giorni dalla ricezione di tutti gli atti per la decisione (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581-01 che ammette anche la possibilità dell'invio frazionato degli atti). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] dec