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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14705/2026

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!Numero registro generale 24462/2025Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 14705/2026Data pubblicazione 18/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 24462/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atticontroMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 (milleduecentocinque) oltreSPAD.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 24462/2025Numero sezionale 463/2026Numero di raccolta generale 14705/2026Data pubblicazione 18/05/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 24462/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], difeso come in atticontroMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ecomunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidettaproposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deveintendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 (milleduecentocinque) oltreSPAD.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]uca Varrone
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