CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 2024
Cassazione n. 15608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Alban Norja0 ha proposto ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bari emessa in data 11 dicembre 2024 di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina del peso di grammi 927,60, in Bari il 12 giugno 2024. 2. Rilevato che le censura, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso