CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44936/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso risulta reiterativo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver correttamente rilevato che la stessa dovesse essere correttamente qualificata come recidiva specifica infraquinquennale, così correggendo la decisione di primo grado, ha rappresentato come l'episodio che ha visto coinvolto il ricorrente risulta sintomo di aumentata pericolosità sociale, dando così conto dell'esistenza dei presupposti per la applicazione dell'art. 99 cod. perì.; osservato che, quanto alla gradazione della pena pecuniaria, corretta risulta la motivazione che ha fatto riferimento alla sua adeguatezza, che ha comunque ridotto dimezzandola la pena irrogata dal Tribunale, così facendo venire meno, di fatto, le prospettate censure rivolte alla sua eccessiva determinazione; che, nondimeno, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d