Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 18833/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 24614/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Co. [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e Agenzia delle Entrate-Riscossioni, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrenti avverso la sentenza nr. 1269/2018 pronunciata in data 17/7/2018 dal Corte d’Appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 8 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dei reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa (divenuta nelle more Agenzia dell’Entrate-Riscossioni) e da Ger.Co. [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato le istanze di risoluzione del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per la dichiarazione di fallimento. 1.1 Il giudici pugliesi, sulla scorta dei dati oggettivi ricavati dalle relazioni semestrali degli organi della procedura del concordato preventivo liquidatorio di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, relativi all’attivo concretamente ritraibile e al passivo venuto maturare, rilevavano che le somme ricavabili non solo non erano sufficienti a soddisfare, neanche in minima parte, i creditori chirografari, ma non bastavano neanche a pagare integralmente i creditori privilegiati con conseguente manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ed alterazione della causa concreta del concordato preventivo. 1.1 L’impugnata sentenza rimarcava che gran parte dei beni messi a disposizione dei creditori difettava delle qualità promesse, mentre il fabbisogno concordatario era aumentato per via dei costi sostenuti in prededuzione; la taciuta mancanza del valore promesso si traduceva in un comportamento integrante il grave inadempimento che giustificava l’accoglimento della richiesta di risoluzione del concordato preventivo. 2 [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ; Ger.Co. [OSCURATO:PERSONA] srl e Agenzia delle Entrate-Riscossioni hanno svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1497 c.c., 160 e 186 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c.; si ascrive alla Corte di aver dichiarato la risoluzione del concordato preventivo non sulla base della non conformità dei beni oggetto di cessione alle qualità materiali e/o giuridiche promesse, ma in conseguenza dalle minori somme di denaro derivanti dalla loro liquidazione rispetto a quelle preventivate nella proposta che non conteneva alcun impegno del debitore ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nelle percentuali indicate; ciò anche perché il mancato raggiungimento delle percentuali era già stato evidenziato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall.

Si precisa, quindi, che l’andamento della liquidazione del concordato non consentiva di fondare alcuna certezza sulle concrete percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 Va in primo luogo dato conto del quadro giurisprudenziale che si è ormai consolidato in materia di risoluzione del concordato preventivo liquidatorio con riferimento a quelle proposte che, come quellein esame, si limitano solo ad indicare, e non ad assicurare, ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo dei loro crediti. 2.2 E' pur vero che, come affermato da questa Corte, quando si tratti di una proposta concordataria con cessione dei beni, formulata anteriormente all’entrata in vigore del d.l.83/2015, la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, salva l'assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (Cass. Sez.

U., 1521/2013, Cass.13817/2011). 2.3 E’, tuttavia, altrettanto incontestabile che la funzione del concordato è quella propria di consentire il superamento della situazione di crisi dell'impresa a fronte del « riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato» (Cass., Sez.

U., 1521/2013). 2.4 E dunque «una cosa è l'assenza di alcun obbligo di rigoroso rispetto delle percentuali di soddisfazione indicata nella proposta e nel piano, in mancanza di una specifica obbligazione in tal senso, un'altra è la frustrazione dell'intento satisfattivo dei creditori che il concordato giocoforza persegue » con la conseguenza che «nell'ambito del concordato con cessione di beni la semplice messa a disposizione dei beni promessi non impedisce l'applicazione del disposto della L. Fall., art. 186, che funge da strumento di controllo a posteriori del fatto che il concordato abbia assolto nella sostanza -dunque a prescindere da inadempimenti di scarsa importanza - la funzione che gli è propria» (cfr. Cass. nr 20652/2019) 2.5 E’ stato, quindi, affermato il principio « per il quale il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma dell'art. 186 L. Fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la ragione della predetta risoluzione, inoltre, può anche consistere nell'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l'eventuale colpa del debitore che, in caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 c.c.» (cfr. Cass. 13446/2011, 11885/2014, 4398/2015, 18738/2018 e 20652/2019). 2.6 La sentenza impugnata ha svolto tale insindacabile accertamento; in particolare i giudici di seconde cure hanno preso in esame i dati e le risultanze delle relazioni dei Commissari liquidatori circa l’andamento della liquidazione dell’attivo, analizzando, voce per voce, tutti gli scostamenti rispetto ai valori indicati nella proposta, e della situazione debitoria e sono pervenuti al giudizio di insufficienza delle somme ricavabili dalla liquidazione dei beni a pagare i creditori privilegiati e neppure in minima parte quelli chirografari. 3 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1° nr. 5 c.p.c., costituito dall’attivo realizzato e realizzabile secondo le relazioni dei liquidatori giudiziali che ammonterebbe ad € 4.087.860,02, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura non inferiore all’1,43% circa. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte ha esaminato il fatto storico costituito dall’attivo realizzato e realizzabile e il vizio dedotto si traduce in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., nr.24035/2018, 21152/2014 e 11511/2014); né la Corte di Cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 91/2014 e Cass.Sez.U. 24148/2013). 4 Il terzo motivo oppone nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere la Corte, nell’affermare che la proposta concordataria non è idonea a soddisfare neanche in minima parte i creditori chirografari, omesso di esplicitare, seppure in maniera sintetica , il calcolo che ha condotto alla valutazione di insufficienza dell’attivo concordatario. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la Corte ha, con congrua e logica motivazione, spiegato le ragioni poste a fondamento del ritenuto grave inadempimento del debitore consistito nella impossibilità, accertata attraverso le relazioni dei Commissari liquidatori, di pagamento mediante la liquidazione dei beni ceduti, dei creditori chirografari neanche in misura minima. 5 Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in € 10.200 di cui € 200 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr. 24614/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Co. [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e Agenzia delle Entrate-Riscossioni, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); controricorrenti avverso la sentenza nr. 1269/2018 pronunciata in data 17/7/2018 dal Corte d’Appello di Bari; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 8 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Bari, in accoglimento dei reclami proposti da [OSCURATO:PERSONA] spa (divenuta nelle more Agenzia dell’Entrate-Riscossioni) e da Ger.Co. [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato le istanze di risoluzione del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per la dichiarazione di fallimento. 1.1 Il giudici pugliesi, sulla scorta dei dati oggettivi ricavati dalle relazioni semestrali degli organi della procedura del concordato preventivo liquidatorio di [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, relativi all’attivo concretamente ritraibile e al passivo venuto maturare, rilevavano che le somme ricavabili non solo non erano sufficienti a soddisfare, neanche in minima parte, i creditori chirografari, ma non bastavano neanche a pagare integralmente i creditori privilegiati con conseguente manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati ed alterazione della causa concreta del concordato preventivo. 1.1 L’impugnata sentenza rimarcava che gran parte dei beni messi a disposizione dei creditori difettava delle qualità promesse, mentre il fabbisogno concordatario era aumentato per via dei costi sostenuti in prededuzione; la taciuta mancanza del valore promesso si traduceva in un comportamento integrante il grave inadempimento che giustificava l’accoglimento della richiesta di risoluzione del concordato preventivo. 2 [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria ; Ger.Co. [OSCURATO:PERSONA] srl e Agenzia delle Entrate-Riscossioni hanno svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1497 c.c., 160 e 186 l.fall., in relazione all’art. 360 1° comma nr. 3 c.p.c.; si ascrive alla Corte di aver dichiarato la risoluzione del concordato preventivo non sulla base della non conformità dei beni oggetto di cessione alle qualità materiali e/o giuridiche promesse, ma in conseguenza dalle minori somme di denaro derivanti dalla loro liquidazione rispetto a quelle preventivate nella proposta che non conteneva alcun impegno del debitore ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nelle percentuali indicate; ciò anche perché il mancato raggiungimento delle percentuali era già stato evidenziato dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall. Si precisa, quindi, che l’andamento della liquidazione del concordato non consentiva di fondare alcuna certezza sulle concrete percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 Va in primo luogo dato conto del quadro giurisprudenziale che si è ormai consolidato in materia di risoluzione del concordato preventivo liquidatorio con riferimento a quelle proposte che, come quellein esame, si limitano solo ad indicare, e non ad assicurare, ai creditori chirografari una percentuale di soddisfo dei loro crediti. 2.2 E' pur vero che, come affermato da questa Corte, quando si tratti di una proposta concordataria con cessione dei beni, formulata anteriormente all’entrata in vigore del d.l.83/2015, la percentuale di pagamento eventualmente prospettata non è vincolante, non essendo prescritta da alcuna disposizione la relativa allegazione ed essendo al contrario sufficiente l'impegno a mettere a disposizione dei creditori i beni dell'imprenditore liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne alterino apprezzabilmente il valore, salva l'assunzione di una specifica obbligazione in tal senso (Cass. Sez. U., 1521/2013, Cass.13817/2011). 2.3 E’, tuttavia, altrettanto incontestabile che la funzione del concordato è quella propria di consentire il superamento della situazione di crisi dell'impresa a fronte del « riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato» (Cass., Sez. U., 1521/2013). 2.4 E dunque «una cosa è l'assenza di alcun obbligo di rigoroso rispetto delle percentuali di soddisfazione indicata nella proposta e nel piano, in mancanza di una specifica obbligazione in tal senso, un'altra è la frustrazione dell'intento satisfattivo dei creditori che il concordato giocoforza persegue » con la conseguenza che «nell'ambito del concordato con cessione di beni la semplice messa a disposizione dei beni promessi non impedisce l'applicazione del disposto della L. Fall., art. 186, che funge da strumento di controllo a posteriori del fatto che il concordato abbia assolto nella sostanza -dunque a prescindere da inadempimenti di scarsa importanza - la funzione che gli è propria» (cfr. Cass. nr 20652/2019) 2.5 E’ stato, quindi, affermato il principio « per il quale il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto a norma dell'art. 186 L. Fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati; la ragione della predetta risoluzione, inoltre, può anche consistere nell'obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare, senza che alcun rilievo assuma l'eventuale colpa del debitore che, in caso di consegna dei beni, ha esaurito la sua prestazione, ove non sia prevista la sua liberazione immediata ed invece operi il trasferimento in favore degli organi della procedura della legittimazione a disporre dei beni ceduti ex art. 1977 c.c.» (cfr. Cass. 13446/2011, 11885/2014, 4398/2015, 18738/2018 e 20652/2019). 2.6 La sentenza impugnata ha svolto tale insindacabile accertamento; in particolare i giudici di seconde cure hanno preso in esame i dati e le risultanze delle relazioni dei Commissari liquidatori circa l’andamento della liquidazione dell’attivo, analizzando, voce per voce, tutti gli scostamenti rispetto ai valori indicati nella proposta, e della situazione debitoria e sono pervenuti al giudizio di insufficienza delle somme ricavabili dalla liquidazione dei beni a pagare i creditori privilegiati e neppure in minima parte quelli chirografari. 3 Il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1° nr. 5 c.p.c., costituito dall’attivo realizzato e realizzabile secondo le relazioni dei liquidatori giudiziali che ammonterebbe ad € 4.087.860,02, con conseguente soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura non inferiore all’1,43% circa. 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la Corte ha esaminato il fatto storico costituito dall’attivo realizzato e realizzabile e il vizio dedotto si traduce in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass., nr.24035/2018, 21152/2014 e 11511/2014); né la Corte di Cassazione può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 91/2014 e Cass.Sez.U. 24148/2013). 4 Il terzo motivo oppone nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 nr. 4 c.p.c., per avere la Corte, nell’affermare che la proposta concordataria non è idonea a soddisfare neanche in minima parte i creditori chirografari, omesso di esplicitare, seppure in maniera sintetica , il calcolo che ha condotto alla valutazione di insufficienza dell’attivo concordatario. 4.1 Il motivo è inammissibile in quanto la Corte ha, con congrua e logica motivazione, spiegato le ragioni poste a fondamento del ritenuto grave inadempimento del debitore consistito nella impossibilità, accertata attraverso le relazioni dei Commissari liquidatori, di pagamento mediante la liquidazione dei beni ceduti, dei creditori chirografari neanche in misura minima. 5 Conclusivamente il ricorso è inammissibile. 6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in € 10.200 di cui € 200 per esborsi oltre [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel
Sentenza Cassazione n. 18833/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris