CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cosenza ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che, in primo grado, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], anche agli effetti civili, per il reato continuato di cui agli artt. 582, comma 2, e 612, comma 1, cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che l'eccezione di invalidità della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato, non avvertita della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., è intempestiva, posto che è principio di diritto pacifico quello secondo il quale l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre non determina l'inutilizzabilità della testimonianza del congiunto non avvertito, bensì una nullità di natura relativa, che deve pertanto essere eccepita immediatamente dalla parte che assiste alla deposizione e comunque, a pena di decadenza, entro i termini fissati all'art. 181 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48693 del 19/09/2014, Rv. 261437; conf. Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, Rv. 273219); - che, in ogni caso, il motivo che la coltiva è generico, non essendosi il ricorrente fatto carico di lumeggiare l'incidenza dell'eventuale eliminazione della testimonianza tacciata di invalidità ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", ossia della perdurante tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza avversata pur a seguito dell'espunzione dell'elemento probatorio nullo (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, Rv. 269218); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] maglia .A.k.?"" . D