CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 19699/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (FURTO) dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 05/2025 C . C . dott.Augusto TATANGELO Consiglier e relatore R.G. n. 16740 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16740del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C. (P.I.: 03037210790), in persona del legale rappresen- tante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : LCRGNN 64C23 H919G ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del le- gale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RTNSMN 74E57 C352L ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catan- zaron. 1644/2020, pubblicata in data 5 dicembre 20 20 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.) ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Compagnia Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA] e Riassicura- zioni S.p.A. –in breve: Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ) per otte- nere il pagamento dell’indennizzo dovuto in base ad una polizza di assicurazione contro il furto relativa alle proprie attrezzature aziendali, allegando di aver subito il furto di beni per un valore complessivo di € 15.000,00. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Crotone, che ha condannato la società convenuta al pagamento , in favore dell’attrice, della somma di € 14.880,00 oltre accessori . La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata, condannando l’attrice a re- stituire quanto ricevuto in adempimento della decisione impu- gnata. Ricorre lo [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso Italiana [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.». Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello, dopo aver richiamato i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di re- quisiti di specificità dell’atto di appello (in particolare, da Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, secondo la quale li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno inter- pretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle re- lative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di deci- sione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giu- dizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»), ha affermato: «Nel[la] caso di specie l’appello deve ritenersi conforme ai requisiti previsti dalla norma, così interpretati , avendo consentito alla Cor t e di comprendere le parti della sentenza oggetto di gravame e le sostanziali modifiche richieste». Il ricorrente sostiene che «l’atto di appello avversario risulta carente dei requisiti di cui all’art. 342 cpc, in quanto manca qualsivoglia “indicazione del fatto processuale malamente va- lutato dal Giudice e della diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere”». Del predetto atto di appello richiama specificamente, però, solo alcune righe (relative al secondo motivo di gravameed avent i ad oggetto l’ammissione dei mezzi di prova), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Tale limitato richiamo del contenuto dell’atto processuale su cui si fonda la censura non consente a questa Corte di valutare se effettivamente l’impugnazione fosse inammissibile, contraria- mente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello. La parte del contenuto dell’atto trascritta nel ricorso, relativa all’ammissione dei mezzi di prova, e riferibileal secondo motivo di appello ( motivo avente ad oggetto, secondo la C orte d’ap- pello «Illogicità dell’ordinanza impugnata sul preteso inadempi- mento contrattuale. Infondatezza della pretesa azionata dallo [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.»), non consente in effetti neanche di comprendere esattamente il senso effettivo e complessivo del motivo di gravame in questione e, tanto meno, consente di valutare sedetto motivo e, ancor più, l’atto di appello nel suo Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 complesso, fosse sufficientemente specifico, come affermato dal giudice di secondo grado e contrariamente a quanto so- stiene parte ricorrente. D’altra parte, può ulteriormente osservarsi, anche per comple- tezza di esposizione, che, per quanto emerge dalla decisione impugnata, la Corte d’appello ha accolto esclusivamente il primo motivo del gravame, ritenendo assorbiti gli altri: di con- seguenza, la stessa eventuale (benché indimostrata, per quanto si è già detto) inammissibilità del secondo motivo di ap- pello non dovrebbe potere assumere alcun concreto rilievo, in quanto si tratta di motivo rimasto assorbito. Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame deve ritenersi, anche sotto tale profilo, inammissibile, per difetto di interesse. 2.Con il secondo motivo si denunzia «Violazione degli artt. 115, 116, 177, 244, 702-bis, 702-ter, 702-quater c.p.c. e dell’art.111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». La società ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe «ritenuto –indotto in errore dalla carente illustrazione dei fatti processuali fornita da controparte (per come già sopra dedotto) –rinunciate le istanze istruttorie in quanto non reiterate “nella memoria conclusionale” ed “all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale la causa era stata rinviata per la discussione e decisione”». Anche questo motivo è inammissibile. 2.1 In primo luogo, è certamente inammissibile la censura di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», perché tale censura non rientra tra quelle ammissibili nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. nella sua attuale formulazione, applicabile nella fattispecie ratione temporis. 2.2 Per quanto riguarda le altre censure, va premesso che la Corte d’appello ha rigettato la domandadella società attrice, in Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 quanto ha ritenuto insufficiente la prova del furto, affermando quanto segue: «l’attrice odierna appellata onerata della prova dell’effettivo avvenimento del furto, essendosi limitata a pro- durre copia di documenti comprovanti l’avvenuto acquisto dei beni che ha asserito essere stati trafugati, nonché, della preci- pua denuncia di furto, non ha fornito specifica prova dell’avve- nuto fatto costitutivo del diritto alla richiesta indennità» … … «il fatto oggetto di denuncia, quando contestato, soggiace alle or- dinarie verifiche giudiziali circa la verosimiglianza e fondatezza, alla luce delle altre emergenze probatorie disponibili in causa» … … «Nel caso di specie, la prova per testi richiesta dall’odierna appellata non è stata ammessa per tardività (v.ordinanza del 13.6.2014), la sua richiesta di revoca rigettata con ordinanza del 26 gennaio 2015, deve ritenersi soggetta alle preclusioni istruttorie non essendo stata reiterata nella memoria conclusio- nale, né all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale la causa era stata rinviata per discussione e decisione. La richiesta avanzata nelle udienze successive, comunque, tardiva per la rivalutazione dell’ammissibilità del mezzo istruttorio, determina la sua inam- missibilità del presente grado» … … «Inoltre, l’espletamento della prova testimoniale non ha dato contezza né dell’evento di furto, né della situazione precedente allo stesso» (si fa riferi- mento alla prova per testi con il «teste escusso dott. [OSCURATO:PERSONA] perito della compagnia resistente», cioèla sola prova per testi offerta dalla società convenuta). 2.2.1Orbene, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, la prova per testi articolata dall’attrice effettivamente non era stata ammessa, nel giudizio di primo grado, benché il Tribunale avesse poi ugualmente accolto la domanda dell’assicurata. Nel ricorso si afferma che l’istruttore aveva inizialmente rite- nuto tardiva l’istanza istruttoria; nella definitiva sentenza di primo grado, il Tribunale afferma, peraltro, che l’ordinanza di diniego di ammissione delle prove non poteva « essere Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 condivisa nella parte in cui si riteneva tardive le richieste di prova per testi, con indicazione dei nominativi degli stessi for- mulati a verbale di udienza di prova del 7.05.2014, atteso che invece –considerata la previsione dell’art. 702 - ter, comma 5, che dispone che il Giudice procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti, che va interpretata come inesistenza di preclusioni istruttorie nel presente procedimento –tali richie- ste di prova per testi, piuttosto che tardive, avrebbero dovuto essere considerate inammissibili e irrilevanti, trattandosi per l’appunto di controversiaavente natura documentale». La ricorrente afferma che l’istanza di ammissione della prova per testi era stata, in realtà, reiterata all’udienza in cui la causa era stata assunta in decisione in primo grado ed era stata, al- tresì, specificamente reiterata nel giudizio di secondo grado. Assume che tanto sarebbe sufficiente ad escludere la preclu- sione ritenuta operante dalla Corte d’appello. 2.2.2La censura è inammissibile , sotto vari profili. La Corte d’appello ha ritenuto definitivamente preclusa l’istanza istruttoriadi cui si discute (richiesta di prova per testi sul furto), in quanto non « reiterata nella memoria conclusionale, né all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale la causa era stata rinviata per discussione e decisione», ulteriormente precisando che «la richiesta avanzata nelle udienze successive, comunque, tardiva per la rivalutazione dell’ammissibilità del mezzo istruttorio, de- termina la sua inammissibilità nel presente grado». La ricorrente sostiene di avere dapprima tempestivamente con- testato il provvedimento dell’istruttore, emesso in data 13 giu- gno 2014, con cui era stata disattesa la predetta istanza (alla prima udienza successiva, tenuta in data 20 gennaio 2015), chiedendone la revoca e,poi, dopo il rigetto di tale richiesta, di avere reiterat o l’istanza istruttoria stessa all’udienza del 30 maggio 2017, in cui la causa era stata, infine, riservata in de- cisione. Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 La Corte d’appello ha ritenuto, in realtà, operante la preclu- sione, in quanto l’istanza istruttoria non era stata reiterata all’udienzadel 5 luglio 2016 , fissata dall’istruttore (dopo il ri- getto della richiesta di revoca del provvedimento di rigetto di essa)per “discussione e decisione ” , previo deposito entro tale data (secondo quanto indicato nello stesso ricorso) delle me- morie conclusionali autorizzate: ha, dunque, considerato tar- dive le ulteriori richieste di rivalutazione della decisione sull’am- missibilità del mezzo istruttorio operate successivamente a tale data, inclusa quella formulata all’udienza in cui la decisione stessaè stata effettivamente riservata, dopo vari rinvii. In questa situazione, a giudizio della Corte, deve ritenersi che le censure formulate con il motivo di ricorso in esame non sod- disfino adeguatamente il requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In primo luogo, non vi èuna censura sufficientemente specifica in ordine all’effettiva ratio decidendi posta a base della deci- sione impugnata, che è rappresentata dalla mancata reitera- zione delle istanze istruttoriedisattese, nell’udienza fissata per la discussione e decisione della causa e nella memoria conclu- sionale autorizzatain vista di tale udienza, da depositarsi entro la data della medesima (cioè, il 5 luglio 2016), con conseguente irrilevanza del le ulteriori richieste formulate successiv ament e (e, dunque, in particolare, di quella formulata all’udienza di di- scussione finale, in cui la causa è stata riservata per la deci- sione, tenuta in data 30 maggio 2017, dopo vari rinvii di cui non è adeguatamente specificata né la causa, né l’esatto og- getto e la natura). Il ricorso, inoltre,non contiene un adeguato richiamo de l con- tenuto di tutti gli atti processuali che sosterrebbero gli assunti della parte ricorrente e, cioè,quelli relativi alla tempestiva con- testazione dei provvedimenti sulle istanze istruttorie adottati dal giudice di primo grado nel corso dell’istruzione e , Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 soprattutto,quelli relativi alla tempestiva, adeguata e specifica reiterazione delle istanze istruttorie disattese, entro l’ultimo momentoutile al fine d ella effettiva precisazione delle conclu- sioni, per l’individuazione del quale assume rilievo anche l’ef- fettivo contenuto dell’originario provvediment o di fissazione dell’udienza per la discussione e decisionedella causa e quello dei successivi rinvii.Tali atti non sono , del resto, neanche ade- guatamente localizzati nell’ambito del fascicolo processuale, ancora in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.3 Stante quanto fin qui chiarito, n on è, pertanto, possibile valutare nel merito la fondatezza degli assunti della societàri- corrente, e ciò anche a prescindere dalla questione relativa alla necessità dell’appello incidentale al fine della contestazione della specifica espressa statuizione con la quale il giudice di primo grado aveva, comunque, disatteso le istanze istruttorie di cui si discute(appello incidentale che la parte ricorrente af- ferma nel ricorso non essere necessario, non avendolo essa tempestivamente avanzato) e, quindi, a prescindere dallo stesso effettivo concreto rilievo della statuizione della C orte d’appellosul punto. In proposito, a soli fini di completezza di esposizione, è, peral- tro,opportuno rilevare che, secondo i principi generali, la mera riproposizione delle domande ed eccezioni, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nel grado di impugnazione, è sufficiente solo per quelle rimaste assorbite, ma non per quelle espressamente rigettate (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017 e suc- cessive conformi),mentre, con riguardo alle istanze istruttorie, va dato seguito all’indirizzo di recente confermato da questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16420 del 9/06/2023, in motivazione, ai paragrafi 5.1. e 5.2) secondo il quale «la più recente giurisprudenza di questa Corte, pur riba- dendo che la presunzione di rinunzia prevista dall’art. 346 c.p.c. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 istanze istruttorie, ha tuttavia precisato che le istanze istrutto- rie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le ecce- zioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previstiper il giu- dizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall’art. 359 c.p.c. (Sez 3, sentenza n. 14135 del 26/10/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 17904 del 25/11/2003)» onde deve concludersi che «in osservanza del principio di specificità dei motivi di gra- vame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di co- stituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione ge- nerica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (cfr. Cass., Sez. II, 23/3/2016, n. 5812)», indirizzo che pare comun- que postularela necessità dell’impugnazione, almeno in deter- minati casi, con riguardo alle statuizioni di rigetto delle istanze istruttorie. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, Ric. n. 16740/2021 –Sez. 3 – A d. 22 maggio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente ufficio d