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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2018

Cassazione n. 09451/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21139/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrent i i ncidentali - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 801/2018 depositata il 05/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], committenti, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Firenze su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appaltatrice, col quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma complessiva di € 39.055,50, quale residuo corrispettivo di un appalto d’opera, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 dalle date di scadenza dei singoli pagamenti al saldo.

Respinta l’opposizione dal Tribunale, la Corte d’appello di Firenze, adita dagli opponenti, in riforma della sentenza impugnata ricalcolava, riducendolo, il residuo credito azionato e, revocato il decreto opposto, condannava gli appellanti al pagamento della minor somma di € 29.154,62, oltre interessi commerciali dal 19.9.2011 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado) al saldo, “salvo compensazione o conguaglio tra le parti”; e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell’importo di € 3.150,00 a titolo di penale per il ritardo nel rimuovere materiale di risulta dal cantiere.

Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale osservava, circa la penale per il ritardo nel rimuovere dal cantiere i materiali di risulta, che non vi era stata d’ostacolo la circostanza, addotta dalla soc. appellata, che sopra questi ultimi erano stati accumulati, da parte di un’impresa terza (del pari coinvolta nell’opera) e su apposita disposizione del direttore dei lavori, altri materiali, a loro volta di tipo diverso e per i quali sarebbe stato necessario procedere ad un differente conferimento in discarica.

Rilevava, in merito, la Corte distrettuale, che (come emerso dalla deposizione del direttore dei lavori) si trattava di materiale omogeneo a quello sottostante, per cui sarebbe stato sufficiente smaltire una quantità corrispondente a quella contabilizzata, di circa 250 mc., senza attendere l’adempimento dell’impresa terza, successivo di circa un mese alla scadenza del termine che il direttore dei lavori aveva concesso all’[OSCURATO:PERSONA] fino al 28.3.2007.

Avverso detta pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di un motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 132, 2° comma, e 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per la totale mancanza di motivazione circa la decorrenza degli interessi, in riforma della sentenza di primo grado, dalla pubblicazione di quest’ultima.

2. - Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 112, 324 e 392 (recte, 329) c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per aver la Corte territoriale statuito una diversa decorrenza degli interessi commerciali (dalla data della pronuncia emessa dal Tribunale) in mancanza di un’apposita impugnazione della relativa parte della sentenza di primo grado, che ne aveva disposto la decorrenza dalla domanda.

3. - Col terzo motivo è allegata la violazione degli artt. 1372, 1219, 1182 e 1224 c.c. e dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/02, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte distrettuale fatto decorrere gli interessi commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/02 dalla data di deposito della sentenza di primo grado (19.9.2011) al soddisfo, anziché dalla scadenza del termine di pagamento del debito, come indicato nelladomanda.

4. - Il quarto motivo espone la violazione degli artt. degli artt.1661, 1218, 1256, 1322 e 1324 c.c., in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c.

La Corte d’appello, si sostiene, ha ritenuto l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. responsabile della ritardata rimozione dal cantiere dei materiali di risulta, senza considerare che sopra questi ultimi erano stati accumulati, su disposizione del direttore dei lavori, altri materiali provenienti da demolizioni operate da un’impresa terza, succeduta nel medesimo cantiere, rendendo così impossibile all’odierna ricorrente l’adempimento tempestivo di detta obbligazione.

5. - Col quinto motivo, infine, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare la domanda di riduzione della penale ad equità, avanzata in primo grado, per l’ipotesi subordinata di accoglimento della correlata domanda degli opponenti, e riproposta in appello.

6. - I primi tre motivi dell’impugnazio ne principale – da esaminarsi congiuntamente perché aggrediscono, sotto angolazioni interagenti, la medesima statuizione –sono fondati, nei termini che seguono.

A differenza del credito risarcitorio – che corrispondendo ad un debito di valore ammette la possibilità di includere gli interessi e l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria nella medesima operazione liquidatoria (da cui il contrasto di giurisprudenza composto da S.U. n. 8520/07, la quale ha escluso che, impugnato il capo sull’ammontare del danno, si formi il giudicato interno sugli interessi) – il credito di valuta, come quello avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto, soggiace al principio opposto, omogeneo alla distinzione tra obbligazione principale (di pagamento del capitale) ed obbligazione accessoria (di corresponsione degli interessi corrispettivi).

È stato, infatti, affermato da questa Corte che la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnata specificatamente nei termini ordinari (n. 18093/05; conformi i precedenti nn. 10019/97, 1950/99 e 5256/01).

La soluzione non muta nel caso d’opposizione a decreto ingiuntivo respinta in primo grado, poiché la revoca del decreto disposta in appello determina il consueto effetto sostitutivo (escluso, invece, solo in caso di rigetto dell’appello su sentenza di primo grado che abbia, anch’essa, respinto l’opposizione ex art.645 c.p.c.: arg. ex S.U. n. 4071/10) delle sole parti gravate della sentenza di primo grado, formandosi sulle restanti il giudicato interno per acquiescenza tacita ex art. 329, cpv. c.p.c.

Né, per giunta, decorrenza diversa si darebbe sotto un profilo di diritto sostanziale, ove solo si consideri che l’art. 4, primo comma, D.Lgs. n. 231/02, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevede che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Da tali principi la Corte territoriale si è discostata due volte: la prima, allorché, non avvedendosi della sola impugnazione del capo relativo all’importo capitale dovuto, ha mostrato implicitamente di opinare che l’effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado, travolgendo il decreto opposto, avesse investito qualsivoglia statuizione in esso contenuta, inclusa la decorrenza degli interessi commerciali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/02; la seconda, quando, in violazione di quest’ultima norma, ha immotivatamente posposto la decorrenza degli interessi, ancorandola ad un dato temporale (quello della sentenza di primo grado) che non trova riscontro a nessun livello cognito.

7. -Il quarto motivo è inammissibile.

La doglianza fa discendere il malgoverno delle norme indicate non da un’errata loro interpretazione, ma dal non aver la Corte territoriale valorizzato un’argomentazione difensiva della parte odierna ricorrente.

Ciò, da un lato, capovolge il paradigma dell’art.360, n. 3 c.p.c., che opera seco ndo una logica esattamente inversa, e dall’altro mal cela una critica di puro merito al giudizio operato dai giudici d’appello, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità.

8. -È fondato, invece, il quinto mezzo.

Affermata a composizione di contrasto la riducibilità officiosa della penale ad equità ai sensi dell’art. 1384 c.c. (v.

S.U. n. 18128/05), la giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che tale potere è tuttavia subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis , ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio (cfr. nn. 34021/19, 8071/08 e 24166/06).

Ora, benché il vizio d’omessa pronuncia sia inscindibilmente collegato alla domanda e all’eccezione di merito, mentre, per contro, un potere officioso ne prescinde, l’art. 112 c.p.c., nell’estendere l’obbligo di pronuncia a “tutta la domanda” (e dunque non soltanto a “tutte” le domande), include ogni questione di merito tecnicamente intesa – suscettibile, cioè, di giudicato interno e di soccombenza – che sebbene rilevabile anche d’ufficio abbia carattere servente rispetto ad una domanda o eccezione.

Pertanto, nel caso che ne occupa, ove la parte oblata invochi l’applicazione dell’art. 1384 c.c., allegandone –come nella specie – le circostanze, il giudice non può esimersi dal decidere, incorrendo, diversamente, nella violazione della norma citata.

9. - L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda degli appellanti di condanna della società appellata a restituire quanto corrisposto ad essa per compulsum in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado.

10. -Il motivo è fondato, nei limiti che seguono.

Accolta in appello l’opposizione al decreto ingiuntivo, quest’ultimo è definitivamente venuto meno anche come titolo esecutivo (arg. ex S.U. n. 4071/10).

Di riflesso, il pagamento eseguito in forza di quest’ultimo perde la propria causa debendi e giustifica, per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, cpv. c.p.c., la domanda di ripetizione della differenza – indebita – tra l’importo capitale indicato nel decreto ingiuntivo e quello riconosciuto dalla sentenza d’appello, in parte qua non impugnata.

11. - Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principale, respinto il quarto, e l’univo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21139/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrenti e ricorrent i i ncidentali - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 801/2018 depositata il 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], committenti, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Firenze su ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., appaltatrice, col quale era stato ingiunto loro il pagamento della somma complessiva di € 39.055,50, quale residuo corrispettivo di un appalto d’opera, oltre interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/02 dalle date di scadenza dei singoli pagamenti al saldo. Respinta l’opposizione dal Tribunale, la Corte d’appello di Firenze, adita dagli opponenti, in riforma della sentenza impugnata ricalcolava, riducendolo, il residuo credito azionato e, revocato il decreto opposto, condannava gli appellanti al pagamento della minor somma di € 29.154,62, oltre interessi commerciali dal 19.9.2011 (data di pubblicazione della sentenza di primo grado) al saldo, “salvo compensazione o conguaglio tra le parti”; e condannava l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento dell’importo di € 3.150,00 a titolo di penale per il ritardo nel rimuovere materiale di risulta dal cantiere. Limitatamente a quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale osservava, circa la penale per il ritardo nel rimuovere dal cantiere i materiali di risulta, che non vi era stata d’ostacolo la circostanza, addotta dalla soc. appellata, che sopra questi ultimi erano stati accumulati, da parte di un’impresa terza (del pari coinvolta nell’opera) e su apposita disposizione del direttore dei lavori, altri materiali, a loro volta di tipo diverso e per i quali sarebbe stato necessario procedere ad un differente conferimento in discarica. Rilevava, in merito, la Corte distrettuale, che (come emerso dalla deposizione del direttore dei lavori) si trattava di materiale omogeneo a quello sottostante, per cui sarebbe stato sufficiente smaltire una quantità corrispondente a quella contabilizzata, di circa 250 mc., senza attendere l’adempimento dell’impresa terza, successivo di circa un mese alla scadenza del termine che il direttore dei lavori aveva concesso all’[OSCURATO:PERSONA] fino al 28.3.2007. Avverso detta pronuncia l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Riccardo e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale sulla base di un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 132, 2° comma, e 161 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. per la totale mancanza di motivazione circa la decorrenza degli interessi, in riforma della sentenza di primo grado, dalla pubblicazione di quest’ultima. 2. - Il secondo mezzo denuncia la violazione degli artt. 112, 324 e 392 (recte, 329) c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per aver la Corte territoriale statuito una diversa decorrenza degli interessi commerciali (dalla data della pronuncia emessa dal Tribunale) in mancanza di un’apposita impugnazione della relativa parte della sentenza di primo grado, che ne aveva disposto la decorrenza dalla domanda. 3. - Col terzo motivo è allegata la violazione degli artt. 1372, 1219, 1182 e 1224 c.c. e dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/02, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte distrettuale fatto decorrere gli interessi commerciali di cui al D.Lgs. n. 231/02 dalla data di deposito della sentenza di primo grado (19.9.2011) al soddisfo, anziché dalla scadenza del termine di pagamento del debito, come indicato nelladomanda. 4. - Il quarto motivo espone la violazione degli artt. degli artt.1661, 1218, 1256, 1322 e 1324 c.c., in relazione al n. 3 dell’art.360 c.p.c. La Corte d’appello, si sostiene, ha ritenuto l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. responsabile della ritardata rimozione dal cantiere dei materiali di risulta, senza considerare che sopra questi ultimi erano stati accumulati, su disposizione del direttore dei lavori, altri materiali provenienti da demolizioni operate da un’impresa terza, succeduta nel medesimo cantiere, rendendo così impossibile all’odierna ricorrente l’adempimento tempestivo di detta obbligazione. 5. - Col quinto motivo, infine, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare la domanda di riduzione della penale ad equità, avanzata in primo grado, per l’ipotesi subordinata di accoglimento della correlata domanda degli opponenti, e riproposta in appello. 6. - I primi tre motivi dell’impugnazio ne principale – da esaminarsi congiuntamente perché aggrediscono, sotto angolazioni interagenti, la medesima statuizione –sono fondati, nei termini che seguono. A differenza del credito risarcitorio – che corrispondendo ad un debito di valore ammette la possibilità di includere gli interessi e l’eventuale maggior danno da svalutazione monetaria nella medesima operazione liquidatoria (da cui il contrasto di giurisprudenza composto da S.U. n. 8520/07, la quale ha escluso che, impugnato il capo sull’ammontare del danno, si formi il giudicato interno sugli interessi) – il credito di valuta, come quello avente ad oggetto il corrispettivo di un appalto, soggiace al principio opposto, omogeneo alla distinzione tra obbligazione principale (di pagamento del capitale) ed obbligazione accessoria (di corresponsione degli interessi corrispettivi). È stato, infatti, affermato da questa Corte che la statuizione del giudice di primo grado in ordine agli interessi, alla loro decorrenza ed alle modalità del calcolo (nel rapporto dei medesimi con la rivalutazione) costituisce un capo autonomo della sentenza, indipendente rispetto a quello relativo all'ammontare del credito ed alla sua rivalutazione, sicché l'impugnazione di quest'ultimo non impedisce il passaggio in giudicato della decisione relativa agli interessi, che non sia stata impugnata specificatamente nei termini ordinari (n. 18093/05; conformi i precedenti nn. 10019/97, 1950/99 e 5256/01). La soluzione non muta nel caso d’opposizione a decreto ingiuntivo respinta in primo grado, poiché la revoca del decreto disposta in appello determina il consueto effetto sostitutivo (escluso, invece, solo in caso di rigetto dell’appello su sentenza di primo grado che abbia, anch’essa, respinto l’opposizione ex art.645 c.p.c.: arg. ex S.U. n. 4071/10) delle sole parti gravate della sentenza di primo grado, formandosi sulle restanti il giudicato interno per acquiescenza tacita ex art. 329, cpv. c.p.c. Né, per giunta, decorrenza diversa si darebbe sotto un profilo di diritto sostanziale, ove solo si consideri che l’art. 4, primo comma, D.Lgs. n. 231/02, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevede che gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Da tali principi la Corte territoriale si è discostata due volte: la prima, allorché, non avvedendosi della sola impugnazione del capo relativo all’importo capitale dovuto, ha mostrato implicitamente di opinare che l’effetto sostitutivo della pronuncia di primo grado, travolgendo il decreto opposto, avesse investito qualsivoglia statuizione in esso contenuta, inclusa la decorrenza degli interessi commerciali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 231/02; la seconda, quando, in violazione di quest’ultima norma, ha immotivatamente posposto la decorrenza degli interessi, ancorandola ad un dato temporale (quello della sentenza di primo grado) che non trova riscontro a nessun livello cognito. 7. -Il quarto motivo è inammissibile. La doglianza fa discendere il malgoverno delle norme indicate non da un’errata loro interpretazione, ma dal non aver la Corte territoriale valorizzato un’argomentazione difensiva della parte odierna ricorrente. Ciò, da un lato, capovolge il paradigma dell’art.360, n. 3 c.p.c., che opera seco ndo una logica esattamente inversa, e dall’altro mal cela una critica di puro merito al giudizio operato dai giudici d’appello, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità. 8. -È fondato, invece, il quinto mezzo. Affermata a composizione di contrasto la riducibilità officiosa della penale ad equità ai sensi dell’art. 1384 c.c. (v. S.U. n. 18128/05), la giurisprudenza di questa Corte è attestata nel senso che tale potere è tuttavia subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare ex actis , ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio (cfr. nn. 34021/19, 8071/08 e 24166/06). Ora, benché il vizio d’omessa pronuncia sia inscindibilmente collegato alla domanda e all’eccezione di merito, mentre, per contro, un potere officioso ne prescinde, l’art. 112 c.p.c., nell’estendere l’obbligo di pronuncia a “tutta la domanda” (e dunque non soltanto a “tutte” le domande), include ogni questione di merito tecnicamente intesa – suscettibile, cioè, di giudicato interno e di soccombenza – che sebbene rilevabile anche d’ufficio abbia carattere servente rispetto ad una domanda o eccezione. Pertanto, nel caso che ne occupa, ove la parte oblata invochi l’applicazione dell’art. 1384 c.c., allegandone –come nella specie – le circostanze, il giudice non può esimersi dal decidere, incorrendo, diversamente, nella violazione della norma citata. 9. - L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda degli appellanti di condanna della società appellata a restituire quanto corrisposto ad essa per compulsum in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. 10. -Il motivo è fondato, nei limiti che seguono. Accolta in appello l’opposizione al decreto ingiuntivo, quest’ultimo è definitivamente venuto meno anche come titolo esecutivo (arg. ex S.U. n. 4071/10). Di riflesso, il pagamento eseguito in forza di quest’ultimo perde la propria causa debendi e giustifica, per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, cpv. c.p.c., la domanda di ripetizione della differenza – indebita – tra l’importo capitale indicato nel decreto ingiuntivo e quello riconosciuto dalla sentenza d’appello, in parte qua non impugnata. 11. - Per le considerazioni svolte la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principale, respinto il quarto, e l’univo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con ri
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