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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29903/2026

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CAGLIARI 11 18/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); esaminati il ricorso e la memoria presentati da [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, nell'unico motivo presentato, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva, negata esclusivamente in ragione della presenza di precedenti condanne; ritenuto che il ricorso riproduce censure già adeguatamente disattese dalla Corte d'appello la quale, nell'esercitare il suo potere discrezionale, ha correttamente motivato il diniego sulla base della «inveterata abitudine dell'imputato a violare la legge» e sul «mancato esito rieducativo delle opportunità (sospensione condizionale della pena ed indulti) di cui ha più volte usufruito; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P. P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CAGLIARI 11 18/04/1984 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni); esaminati il ricorso e la memoria presentati da [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, nell'unico motivo presentato, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva, negata esclusivamente in ragione della presenza di precedenti condanne; ritenuto che il ricorso riproduce censure già adeguatamente disattese dalla Corte d'appello la quale, nell'esercitare il suo potere discrezionale, ha correttamente motivato il diniego sulla base della «inveterata abitudine dell'imputato a violare la legge» e sul «mancato esito rieducativo delle opportunità (sospensione condizionale della pena ed indulti) di cui ha più volte usufruito; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P. P
Sentenza Cassazione n. 29903/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris