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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19779/2026

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o a CERIGNOLA il 02/12/1979 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; R-\-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 10 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza è priva di qualsivoglia specificità ed è comunque manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M(.\ C4 C,,A: •29 - 7.026 Ma 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CERIGNOLA il 02/12/1979 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; R-\-1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 10 luglio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che la doglianza è priva di qualsivoglia specificità ed è comunque manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento a quanto accertato dagli operanti e al comportamento tenuto dal ricorrente nell'immediatezza, ha fornito adeguata e coerente risposta alle censure sollevate con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M(.\ C4 C,,A: •29 - 7.026 Ma 2
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