CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 41336/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26204-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 34, presso lo stucio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 668/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (all'epoca Mediocredito italiano s.p.a., poi incorporato in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva concesso un immobile sito nel comune di Ostellato in locazione finanziaria ad un altro soggetto: quest'ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto ma il conduttore non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva nel suo possesso; nel frattempo la società di leasing provvedeva al pagamento dell'IMU per questo immobile per il 2012 e successivamente chiedeva il rimborso di quanto versato ma l'Unione dei [OSCURATO:PERSONA] e Delizie, gestore del servizio tributi del comune di Ostellato negava tale rimborso: conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava tale diniego di rimborso relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2012; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito soggetto passivo è il locatore. Ric. 2020 n. 26204 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Ostellato si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 nonché dell'art. 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013 là dove la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto Ric. 2020 n. 26204 sez. MT - ud. 17-11-2021 -3- differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile alla suddetta parte contribuente. Il ricorso è dunque infondato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021.